T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 21-12-2011, n. 3339

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con decreto ingiuntivo n. 53342/2009 – n.r.g. 88171/2009 emesso dal Tribunale di Milano il 21.12.2009, spedito in formula esecutiva il 21.04.2010 e notificato in tale forma il 28.05.2010 e non oggetto di opposizione, il giudice ordinario ha ingiunto all’amministrazione sanitaria intimata di pagare in favore della società ricorrente la somma di Euro 186.500,09 oltre gli accessori, come indicati nel decreto.

La ricorrente ha esperito l’azione di ottemperanza, lamentando che il decreto ingiuntivo non è stato eseguito dall’amministrazione, neppure costituitasi nel presente giudizio.

Il Tribunale, con sentenza n. 2072/2011 depositata il 1 agosto 2011, ha preso atto della mancata esecuzione del decreto ingiuntivo ed ha adottato le conseguenti misure ai sensi dell’art. 114 c.p.a., nominando Commissario ad acta il Prefetto di Napoli, con facoltà di delega ad altri funzionari a lui gerarchicamente subordinati, affinché provveda all’esecuzione del decreto ingiuntivo medesimo; con la stessa sentenza ha richiesto al Commissario una relazione sullo stato dell’esecuzione.

Il Commissario non ha fornito le spiegazioni richieste; ciò nonostante, il Tribunale ritiene opportuno assegnare un nuovo termine al Commissario affinché produca una dettagliata relazione sullo stato dell’esecuzione del decreto ingiuntivo, precisando le ragioni del ritardo maturato nel portare ad esecuzione il titolo di cui si tratta, con l’avviso che ulteriori immotivati ritardi comporteranno l’adozione delle misure di legge anche agli effetti dell’art. 650 c.p., con la precisazione che le esigenze di effettività della tutela giurisdizionale non consentiranno ulteriori differimenti nel permanere dell’inerzia del Commissario.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)

non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

ordina al Commissario ad acta – Prefetto di Napoli – di trasmettere entro 90 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, o dalla notificazione se anteriore, una dettagliata relazione sull’oggetto indicato in motivazione.

Rinvia per il prosieguo alla Camera di Consiglio del 27 aprile 2012 ad ore di rito.

Spese al definitivo.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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