T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 21-12-2011, n. 3338

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La società ricorrente impugnava l’atto indicato in epigrafe che le ingiungeva di adempiere alle prescrizioni del Regolamento in tema di installazione degli impianti di telecomunicazione.

Il Comune di Appiano Gentile non si costituiva in giudizio.

Nell’imminenza dell’udienza di merito la società ricorrente depositava una nota del Comune da cui risultava che il Consiglio Comunale aveva provveduto ad annullare il Regolamento in questione a suo tempo approvato con delibera 46 del 22.11.2006 con la successiva delibera del 3.4.2008 nr. 14.

Il ricorso deve dichiararsi improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Le spese seguono la soccombenza virtuale secondo quanto previsto da un consolidato orientamento giurisprudenziale tenuto conto del fatto che l’annullamento d’ufficio del regolamento comunale, posto a fondamento dell’atto impugnato, costituisce la prova della sua illegittimità

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Condanna il Comune di Appaiono Gentile alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 1.500 oltre C.P.A. ed I.V.A. ed al rimborso del contributo unificato ex art. 13,comma 6 bis,D.P.R. 115\02.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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