T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 21-12-2011, n. 3337

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La società ricorrente impugnava l’autorizzazione indicata in epigrafe e in via subordinata una serie di atti ad essa presupposti con la quale era stata autorizzata la costruzione di un tratto di elettrodotto da parte di E. s.p.a. nella parte in cui consentiva la creazione sui terreni di proprietà delle ricorrente di una servitù di elettrodotto senza aver verificato quale potesse essere il percorso che danneggiava nel modo minore possibile il godimento del bene da parte del proprietario.

I motivi di ricorso erano incentrati sostanzialmente sul mancato rispetto delle prescrizioni dell’art. 121 R.D. 1775/1933.

Le amministrazioni resistenti e la società controinteressata si erano costituite in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

In occasione dell’udienza di merito le parti facevano presente che l’autorizzazione era scaduta senza che fosse stato realizzato l’elettrodotto e pertanto il ricorso era divenuto improcedibile per la perdita di efficacia dell’atto impugnato.

Il Collegio preso atto di quanto dichiarato dalle parti non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Le spese di giudizio possono essere compensate stante la natura in rito della decisione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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