T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 21-12-2011, n. 3336

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La società ricorrente impugnava l’atto indicato in epigrafe che non disponeva il collaudo degli impianti di distribuzione del carburante di proprietà dell’E.N.I. in virtù di irregolarità edilizie riscontrate.

Nell’unico motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art. 14 L.R. 24\2004 e della D.G.R. VII/20635/2005 per il fatto che il mancato collaudo sarebbe avvenuto per ragioni edilizie che esulano dalle verifiche imposte alla commissione di collaudo.

Il Comune di Mandello sul Lario.si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

In occasione della memoria presentata a seguito della fissazione dell’udienza di merito, il Comune faceva presente che il 10 giugno 2009 erano state rilasciate le concessioni in sanatoria per entrambi gli impianti ed il successivo 30 giugno conseguentemente il Comune aveva rilasciato le autorizzazioni all’esercizio dell’impianto.

Ciò determinava una sopravvenuta carenza di interesse.

La società ricorrente riteneva che il rilascio di tali autorizzazioni non coincidesse con il positivo esito del collaudo.

Il Collegio ritiene che la società ricorrente non abbia più interesse ad una decisione nel merito.

Il collaudo a suo tempo era stato negato solo per problemi di carattere edilizio, essendo stata per il

resto constatata la regolarità tecnica degli impianti.

Una volta superato il problema per effetto delle concessioni in sanatoria, non vi erano ragioni per non dare l’autorizzazione definitiva, e non più provvisoria come in passato, all’esercizio degli impianti che presuppone un positivo esito del collaudo.

Il ricorso è pertanto improcedibile non essendovi un interesse alla verifica della legittimità del provvedimento impugnato dal momento che l’E.N.I. s.p.a. ha rinunciato alla domanda di risarcimento dei danni..

Le spese possono essere compensate stante la natura in rito della pronuncia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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