Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 18-10-2011) 17-11-2011, n. 42420

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

A C.G. (ed a M.M., poi assolto per non aver commesso il fatto) vennero contestati di reati di cui: A) al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, lett. c); B) al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 181, comma 1 bis; C) al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, artt. 64 e 71; D) al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, artt. 93 e 95.

Il giudice del tribunale di Imperia, con sentenza 12.1.2009, dichiarò non doversi procedere per essere tutti i reati ascritti estinti per rilascio di concessione in sanatoria.

A seguito di appello del PM, la corte d’appello di Genova, con la sentenza in epigrafe, ritenne che l’accertamento di compatibilità paesaggistica non poteva determinare l’estinzione del reato ambientale perchè erano state realizzati nuovi volumi e che il permesso di costruire in sanatoria non estingueva gli altri reati edilizi. Dichiarò quindi il C. colpevole del reato di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 181, comma 1, (così diversamente qualificato il reato di cui al capo B) nonchè dei reati di cui ai capi C) e D) e lo condannò alla pena ritenuta di giustizia, con i doppi benefici e l’ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi.

Il C. propone ricorso per cassazione deducendo:

1) violazione di legge, esercizio da parte del giudice di un potere riservato alla pubblica amministrazione e mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Osserva che i presupposti per il verificarsi degli effetti penali a seguito dello accertamento di compatibilità paesaggistica sono gli stessi dello accertamento di compatibilità paesaggistica ai fini amministrativi. Quindi un’opera che ottenga tale accertamento di compatibilità è sanata sia ai fini amministrativi sia ai fini penali. Il giudice penale, poi, non aveva il potere di sostituirsi alla pubblica amministrazione nelle valutazioni di opportunità ad essa demandate, ma doveva prendere atto della autorizzazione paesaggistica rilasciata ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 181, e riconoscerne l’efficacia estintiva dei reati.

2) violazione di legge per inapplicabilità della sanzione accessoria della rimessione in pristino dello stato dei luoghi avendo l’imputato ottenuto l’autorizzazione ambientale ed il permesso di costruire in sanatoria.

Motivi della decisione

Con il primo motivo in sostanza il ricorrente sostiene che, avendo l’imputato ottenuto l’accertamento di compatibilità paesaggistica, il reato ambientale si sarebbe automaticamente estinto e non sarebbe stato consentito al giudice accertare l’esistenza dei presupposti per il verificarsi dell’effetto estintivo penale.

Il motivo è infondato. E’ infatti pacifico che "In tema di reati paesaggistici, il rilascio del provvedimento di compatibilità paesaggistica non determina automaticamente la non punibilità dei predetti reati, in quanto compete sempre al giudice l’accertamento dei presupposti di fatto e giuridici legittimanti l’applicazione del cosiddetto condono ambientale" (Sez. 3^, 27.5.2008, n. 27750, Sarro, m. 240822).

Ora, il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 181, comma 1 ter, dispone che in caso di accertamento di compatibilità paesaggistica da parte della autorità amministrativa secondo le procedure di cui al comma 1 quater, la sanzione di cui al comma 1 non si applica "a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati …". Nella specie la corte d’appello ha accertato che le opere in questione riguardavano la costruzione ex novo di quattro manufatti con creazione di tre superfici utili oltre all’ampliamento del corpo A. La creazione di nuove superfici utili e di nuovi volumi non è stata contestata dal ricorrente.

Deve pertanto ritenersi che del tutto legittimamente la corte d’appello ha escluso che l’accertamento di conformità abbia potuto produrre l’effetto estintivo del reato, in quando mancavano i presupposti richiesti dalla legge per aversi l’estinzione.

E’ infondato anche il secondo motivo. Lo stesso ricorrente sostiene che i presupposti per il verificarsi degli effetti amministrativi dell’accertamento di compatibilità paesaggistica sono gli stessi richiesti per la produzione degli effetti penali. E difatti il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 167, stabilisce, al comma 4, che "l’autorità amministrativa competente accerta la compatibilità paesaggistica, secondo le procedure di cui al comma 5, nei seguenti casi: a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfìci utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati …". Poichè nel caso in esame i lavori abusivi avevano determinato la creazione di superfici utili e di volumi o aumento di quelli legittimamente realizzati, la compatibilità paesaggistica non poteva essere legittimamente accertata ed il rilascio del relativo certificato non può comunque produrre alcun effetto nel processo penale, stante la mancanza dei presupposti di legge.

Questa Corte ha del resto ritenuto che "L’accertamento di compatibilità paesaggistica, rilasciato dall’Autorità competente successivamente all’irrevocabilità della sentenza di condanna per reato paesaggistico, è idoneo ad incidere sull’ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato previo obbligo, per il giudice dell’esecuzione, di valutarne la legittimità (Sez. 3^, 4.2.2010, n. 10396, Capicchioni, m. 246348).

Nel caso in esame, pertanto, l’ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi non può essere revocato stante la mancanza di un legittimo e valido provvedimento di accertamento di compatibilità che si ponga in insanabile contrasto con esso.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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