Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 06-10-2011) 17-11-2011, n. 42417

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

D.P.P. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe con la quale la corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del tribunale della medesima città in data 6 dicembre 2007, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’imputato in ordine ai reati di omesso versamento di ritenute previdenziali limitatamente al periodo contestato sino al maggio 2003 perchè estinti per prescrizione e riduceva la pena per le violazioni commesse nel periodo residuo a mesi quattro e giorni 15 di reclusione ed Euro 250 di multa con il beneficio della sospensione condizionale della pena.

Ricorre in questa sede l’imputato deducendo l’illegittimità della sentenza e la violazione di legge sul presupposto che la sentenza di appello avrebbe del tutto pretermesso l’esame di due doglianze riguardanti, rispettivamente, l’improcedibilità dell’azione penale per l’omessa preventiva notifica dell’accertamento e la circostanza che la omissione nel versamento delle ritenute previdenziali avesse superato il limite di 2500 Euro previsto dalla L. n. 689 del 1981, art. 37.

Motivi della decisione

Il primo motivo di ricorso è sostanzialmente inammissibile in quanto manifestamente infondato avendo la corte di merito dato specificamente conto in motivazione che dagli atti risultava che l’accertamento era stato notificato in data 15 maggio 2004, ricevuto dall’imputato il 23 luglio 2004 e che nessun versamento neppure in epoca successiva ai 90 giorni risultava essere stato mai eseguito.

E’ invece fondato il secondo motivo di ricorso.

Non vi è in effetti risposta alla doglianza di appello che faceva riferimento all’assenza di prova circa il superamento del limite previsto dalla L. n. 689 del 1981, art. 37, stabilito per ciascun mese.

In motivazione si fa rilevare infatti unicamente che l’omissione ammonta ad un importo complessivo di 46767, 57 Euro che tuttavia ha riguardo al periodo marzo 1999 – marzo 2002; ottobre 2002 – febbraio 2004.

La sentenza va pertanto annullata con rinvio limitatamente a quest’ultimo aspetto.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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