Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 06-10-2011) 17-11-2011, n. 42416 Costruzioni abusive Reati edilizi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

In parziale riforma della decisione del Tribunale, la Corte di Appello di Roma, con sentenza 2 febbraio 2011,ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di O.M. per il reato previsto dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, perchè estinto per prescrizione ed ha ritenuto l’imputato responsabile del delitto di cui all’art. 481 cod. pen. condannandolo alla pena di mesi due di reclusione (sostituiti in Euro 2.380). La Corte ha respinto la richiesta difensiva di revoca della sospensione condizionale della pena, concessa dal Tribunale e di applicazione dell’indulto perchè il primo istituto è più favorevole e non assumendo rilevanza giuridica l’intento dell’imputato di riservarsi il beneficio dell’art. 163 cod. pen. per il futuro. Questo passaggio della sentenza è criticato dallo O. nelle censure del ricorso in Cassazione con le quali deduce difetto di motivazione e violazione di legge, in particolare, rilevando:

= che i Giudici nello identificare la legge più favorevole tra la concessione dell’indulto o della sospensione condizionale della pena, dovevano confrontare gli effetti concreti della loro applicazione e l’interesse dell’imputato a preservarsi la possibilità di sospensione della pena per eventuali condanne a sanzione detentiva;

= che non è congrua la motivazione sulla quantificazione della pena.

La Corte reputa necessario, innanzi tutto, richiamare la costante giurisprudenza di legittimità secondo la quale la richiesta dell’imputato di non concessione della sospensione condizionale della pena, nel presupposto di fruirne in altre occasioni, non prospetta un interesse giuridico meritevole di tutela che il Giudice possa valutare ai fini della decisione sul punto (ex plurimis: Sezioni Unite sentenza 6563/1994).

Tanto premesso, si rileva che applicazione dell’istituto previsto dagli artt. 163 ss. cod. pen., deve essere sorretta da motivazione, anche sintetica, ma in sintonia con il referente normativo; la valutazione che il Giudice deve effettuare, avendo presente i parametri dell’art. 133 cod. pen., è inerente alla prognosi di recidiva e tende a verificare se il meccanismo di non applicazione della pena sia, o meno, un incentivo per il condannato a commettere in futuro nuovi reati.

Ciò in quanto la ratio dell’istituto si fonda nello scopo rieducativo della pena e nella prevenzione speciale e si radica sui prevedibili effetti positivi, al fine del recupero del condannato, della sospensione della esecuzione della condanna.

Una tale valutazione è carente nel caso in esame nel quale la Corte di Appello si è limitata ad una comparazione, peraltro esatta, sulle ricadute giuridiche della sospensione condizionale della pena e del condono, ma non ha esteso la sua disamina alla sussistenza dei presupposti per l’applicabilità del beneficio.

Di conseguenza, sul tema è riscontrabile una carenza di adeguato e puntuale iter argomentativo.

Tale conclusione, tuttavia, non comporta un annullamento con rinvio per una diversa motivazione sul punto dal momento che il nuovo Giudice non sarebbe nella condizione di concedere la sospensione della pena per carenza del necessario presupposto sulla prognosi di recidiva. Come ricordato dalle Sezioni Unite nel testo della menzionata sentenza,la prospettazione dell’imputato di riservarsi il beneficio per future condanne finisce per porsi in chiara contraddizione con la previsione di non reiterazione criminale richiesta dall’art. 164 cod. pen..

Pertanto, la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla concessione della sospensione condizionale della pena che elimina demandando la eventuale applicazione dell’indulto alla sede esecutiva.

Non fondata è la residua censura.

Stante la mitezza della sanzione detentiva e la sua sostituzione con la pecuniaria corrispondente, la motivazione sul regime sanzionatorio (che è limitata alla menzione degli elementi di valutazione forniti dall’art. 133 cod. pen.), deve ritenersi sufficiente; del resto, neppure il ricorrente segnala elementi a suo favore che avrebbero potuto ridurre ulteriormente la sanzione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la impugnata sentenza limitatamente alla applicazione della sospensione condizionale

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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