T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 21-12-2011, n. 3330

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente impugnava il provvedimento indicato in epigrafe che aveva respinto la sua istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lì’esistenza di un provvedimento di espulsione successivamente al quale non erano ancora trascorsi i dieci anni di divieto di rientro in Italia.

Il ricorso si fonda su cinque motivi.

Il primo eccepisce l’incompetenza a decidere della Questura di Pavia poiché al momento dell’emissione del provvedimento il ricorrente risiedeva in provincia di Milano.

Il secondo lamenta il difetto di motivazione del provvedimento poiché non sono spiegate le ragioni giuridiche poste a fondamento dell’atto dal momento che in esso vi è solo il riferimento a due precedenti provvedimenti e cioè una sentenza di condanna ed un decreto di espulsione senza alcuna valutazione degli altri elementi da considerare e della memoria difensiva presentata.

Il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 4,comma 3, D. lgs. 286\98 poiché quanto al reato commesso erano maturati i termini per l’estinzione dello stesso ex art. 445 c.p.p. e comunque per la riabilitazione e comunque la condanna per il reato di cui all’art. 14, comma 5 ter, D.lgs. 286\98 non è ostativa al rilascio di un permesso di soggiorno.

Il quarto motivo censura il difetto di istruttoria e il mancato riesame in concreto della pericolosità sociale.

Il quinto motivo contesta la violazione degli artt. 2,3 e 4 Cost. e dell’art. 8 delle a Convenzione Europea per la Salvaguardia dei diritti dell’Uomo.

Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Il ricorso non è fondato.

L’eccezione di incompetenza non può essere accolta poiché quando è stata inviata la richiesta di permesso di soggiorno la prima residenza utile acquisita dal ricorrente in Italia si trovava in provincia di Pavia.

I successivi trasferimenti di residenza non rilevano al fine di valutare la domanda poiché la competenza si incardina al momento della presentazione della stessa, altrimenti il privato sarebbe libero di scegliersi l’autorità competente territorialmente sulla base delle sue scelte sul luogo di residenza e anche per ragioni di economia procedimentale.

Tutte le altre doglianze sono in conferenti.

L’esistenza di un provvedimento di espulsione, che vietava un nuovo ingresso in Italia prima del decorso di un decennio dalla data di uscita dal territorio dello Stato, costituisce elemento ostativo al rilascio del nulla osta e del conseguente permesso di soggiorno che soli consentono una regolare permanenza in Italia.

Infatti il divieto di nuovo ingresso in Italia può essere derogato solo in virtù di un’autorizzazione del Ministro dell’Interno.

Si tratta di provvedimento vincolato per il quale non rileva alcun difetto di motivazione essendo sufficiente indicare l’esistenza di un precedente provvedimento di espulsione ancora efficace come è avvenuto nel caso di specie.

Non ha alcuna importanza che il reato sia estinto poiché non è quello il motivo del diniego, né possono essere effettuate valutazioni in concreto della pericolosità o del grado di inserimento sociale del ricorrente.

Il ricorso va, pertanto, rigettato con compensazione delle spese per ragioni di equità.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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