T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 21-12-2011, n. 3329

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso notificato in data 08.11.11 e depositato il 06.12.11, il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Questura di Milano che respingeva la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per la sussistenza di precedenti penali ostativi al rilascio del provvedimento.

Il ricorrente articolava tre motivi di ricorso; il primo lamenta la violazione degli artt. 4 e 5 T.U. Imm. per non essere stata valutata in concreto la pericolosità sociale tenuto conto che il ricorrente ha ottenuto l’affidamento in prova al servizio sociale per scontare la residua pena.

Il secondo ed il terzo motivo biasimano la mancata considerazione della situazione specifica del ricorrente e l’episodicità della condotta delittuosa.

In via subordinata sollecita il Tribunale ad sollevare eccezione di incostituzionalità degli artt. 4 e 5 T.U. Imm. per contrasto con molti articoli della Costituzione per la mancata valutazione in concreto della pericolositò sociale.

Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Il ricorso non merita accoglimento.

Il ricorrente è stato condannato per reato che l’art. 4,coma 3, D.lgs. 286\98 ritiene ostativo al rinnovo del permesso senza lasciare alcun margine di discrezionalità all’autorità amministrativa.

Questa scelta del legislatore è stata recentemente avallata da una pronuncia della Corte Costituzionale (148\08) che ha riconosciuto al legislatore la facoltà di effettuare certe scelte in tema di immigrazione in considerazione dei numerosi interessi pubblici coinvolti con ampia discrezionalità che incontra il solo limite della manifesta irragionevolezza.

La pronuncia della Corte rende manifestamente infondata la generica eccezione adombrata dal ricorrente.

Non rileva la sua condizione di persona munita di regolare lavoro poiché il motivo ostativo costituito dalla sentenza penale rende il provvedimento vincolato e la circostanza potrebbe essere presa in considerazione solo se il diniego si fondasse su una valutazione discrezionale della pericolosità.

Le spese possono essere compensate per congruità concreta..

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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