Cassazione civile anno 2005 n. 1080 Valore Ricorso

INGIUNZIONE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo
X X otteneva dal giudice di pace di Genova-Voltri un decreto ingiuntivo nei confronti di X X per l’importo di L. 2.000.000. oltre interessi dalla domanda, a titolo di compenso per prestazioni medico-legali rese a favore dell’ingiunta.
Avverso il decreto ingiuntivo la X proponeva opposizione al giudice di pace di Genova.
Il X, costituitosi, resisteva all’opposizione eccependo in via preliminare l’incompetenza del giudice di pace adito dalla X in quanto l’opposizione era stata proposta innanzi al giudice di pace di Genova e non allo stesso giudice che aveva emesso il decreto, ossia il giudice di pace di Genova-Voltri.
Il giudice di pace di Genova riteneva fondata l’eccezione di incompetenza con sentenza 29/1/1999 che veniva impugnata dalla X con atto di appello al quale resisteva il X.
Con sentenza 24/1/2001 il tribunale di Genova rigettava l’appello correggendo la motivazione della pronuncia impugnata. Il giudice di secondo grado osservava che l’eccezione di incompetenza sollevata dal X era infondata, ma era infondata anche l’eccezione di prescrizione posta dalla X a sostegno del l’opposizione ai decreto ingiuntivo in questione.
La cassazione della sentenza del tribunale di Genova è stata chiesta da X X con ricorso affidato ad un solo motivo. X Perdonando non ha svolto attività difensiva in sede di legittimità.

Motivi della decisione
La Corte deve rilevare di ufficio l’inammissibilità dell’appello proposto dalla X avverso la sentenza emessa dal giudice di pace in una controversia di valore non eccedente la somma di due milioni di lire.
Occorre al riguardo osservare che come più volte affermato nella giurisprudenza di legittimità, avverso le sentenze del giudice di pace emesse in cause il cui valore non eccede le lire due milioni valore questo determinabile in base agli art. 10 ss. c.p.c. – è ammissibile il solo ricorso per Cassazione, abbia il giudice pronunziato sul merito della controversia o si sia limitato ad una pronunzia sulla competenza o altra questione preliminare di rito o di merito o abbia infine pronunziato sul merito e sulla competenza; la sentenza è, diversamente, appellabile qualora il giudice di pace abbia deciso una controversia di valore superiore alle lire due milioni e ciò anche nell’ipotesi in cui abbia erroneamente pronunziato secondo equità e non secondo diritto (tra le tante, sentenze 23/12/2003 n. 19762; 16/6/2003 n. 9625).
Questa Corte ha anche avuto modo di precisare: a) che per determinare il valore di una causa incardinata dinanzi al giudice di pace, al fine di stabilire se debba esser decisa secondo equità, ai sensi dell’art. 113 c.p.c. in quanto non eccedente i due milioni, occorre avere riguardo alle norme che disciplinano la competenza per valore, contenute negli articoli da 10 a 14 e 16. 17 c.p.c. (sentenza 28/8/2002 n. 11203); b) che, ai fini della determinazione del valore della causa, deve tenersi conto, a norma dell’art. 10 c.p.c. non solo del debito principale, ma anche degli interessi "scaduti", dovendo intendersi per tali quelli maturati prima della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado (sentenza 23/1/2002 n. 738) sicchè qualora la domanda di pagamento degli interessi legali sulla somma capitale sia stata formulata dall’attore con riferimento ai soli interessi successivi alla notificazione dell’atto di citazione, non essendo questi ultimi computabili, a norma dell’art. 10, comma 2. c.p.c. per la determinazione del valore della causa ai fini della competenza, questa si determina con riferimento alla sola somma richiesta a titolo di capitale (sentenza 20/10/1998 n. 10379).
Nella specie il decreto ingiuntivo opposto dalla X era stato chiesto dal X – e concesso dal giudice di pace – per l’importo "di 2.000.000 di lire, oltre interessi dalla domanda al saldo".
Pertanto il tribunale, in conformità alla giurisprudenza sopra richiamata, avrebbe dovuto dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione proposta dalla X avverso una sentenza del giudice di pace pronunciata secondo equità e non appellabile ma solo ricorribile in Cassazione.
Il rilievo di tale inammissibilità omesso da parte del giudice del merito, attenendo ai presupposti dell’impugnazione, deve essere compiuto anche di ufficio in questa sede di legittimità con conseguente cassazione senza rinvio della sentenza impugnata – a norma del terzo comma dell’articolo 382 c.p.c. – trattandosi di ipotesi in cui il processo non poteva essere proseguito innanzi al tribunale.
Le spese del giudizio di appello vanno interamente compensate tra le parti sussistendo giusti motivi.
Non deve essere pronunciata alcuna statuizione in ordine alle spese di questo processo di legittimità atteso che la parte intimata non ha svolto attività difensiva.

P. Q. M.
La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata, dichiara inammissibile l’appello proposto da X X avverso la sentenza emessa il 29/1/1999 dal giudice di pace di Genova, compensa tra le parti le spese del giudizio di appello.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2005

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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