Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 06-10-2011) 17-11-2011, n. 42414

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L.X. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe con la quale il tribunale di Taranto, sezione distaccata di Martina Franca, lo ha condannato alla pena di Euro 2500 di ammenda in relazione a violazioni del D.P.R. n. 547 del 1955 e D.P.R. n. 303 del 1956, previa unificazione dei reati con il vincolo della continuazione. Deduce in questa sede il ricorrente la mancanza di motivazione asserendo che dalla motivazione si rileva che il tribunale, dopo avere rilevato la insussistenza del reato di cui al D.P.R. n. 547 del 1955, art. 68, a lui contestato in relazione alla mancanza di idonea protezione di una taglierina per stoffe, ha poi omesso in dispositivo la enunciazione della formula assolutoria ed anzi, sembra avere ritenuto il reato unificato dal vincolo di continuazione.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

E’ certo che nel dispositivo in calce alla sentenza manchi qualsiasi riferimento allo assoluzione dal reato di cui al D.P.R. n. 547 del 1955, art. 68, anche se a pagina 4 della motivazione si fa effettivamente rilevare che l’istruttoria ha consentito di accertare la non sussistenza del fatto di cui al punto 1 della contestazione atteso che l’ispettore del lavoro ha chiarito che nel corso del sopralluogo ispettivo presso il laboratorio dell’imputato non venne riscontrata alcuna taglierina lama verticale sprovvista di idonea protezione per evitare il rischio di contatto con le mani dell’operatore.

Non risponde al vero, invece, che di tale contravvenzione si sia tenuto conto per l’aumento per la continuazione che, in effetti, non reca alcuna menzione del reato citato e che fa riferimento espresso unicamente alle altre quattro violazioni contestate.

Tanto premesso, posto che l’obbligo della pronunzia sull’azione penale, cui corrisponde un diritto soggettivo dell’imputato, può dirsi adempiuto soltanto con la statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, quest’ultima si appalesa effettivamente nulla ai sensi dell’art. 546 c.p.p., comma 3, essendo incompleto nei suoi elementi essenziali il dispositivo.

Trattandosi di mera omissione nel dispositivo, alla luce delle puntualizzazioni contenute nella motivazione, si può procedere direttamente in questa sede all’integrazione del dispositivo medesimo.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al D.P.R. n. 547 del 1955, art. 68, perchè il fatto non sussiste. Rigetta il ricorso nel resto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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