T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 21-12-2011, n. 3328

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso notificato in data 25.11.11 e depositato il 06.12.11, il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Questura di Milano che respingeva la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per la sussistenza di precedenti penali ostativi al rilascio del provvedimento.

Il ricorrente articolava tre motivi di ricorso; il primo lamenta la mancata valutazione in concreto della pericolosità unitamente al grado di inserimento sociale ed alle condizioni familiarier il quale aveva ottenuto la sospensione condizionale della pena poiché il giudice aveva fatto una prognosi positiva circa la sua pericolosità.

Il secondo motivo denuncia la mancata valutazione della concedibilità di un permesso ad altro titolo in considerazione della presenza in Italia di figli minori

Il terzo motivo eccepisce la mancata attestazione di conformità all’originale della copia a lui rilasciata.

Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Il ricorso non merita accoglimento.

Il ricorrente è stato condannato per reato che l’art. 4,coma 3, D.lgs. 286\98 ritiene ostativo al rinnovo del permesso senza lasciare alcun margine di discrezionalità all’autorità amministrativa.

Questa scelta del legislatore è stata recentemente avallata da una pronuncia della Corte Costituzionale (148\08) che ha riconosciuto al legislatore la facoltà di effettuare certe scelte in tema di immigrazione in considerazione dei numerosi interessi pubblici coinvolti con ampia discrezionalità che incontra il solo limite della manifesta irragionevolezza.

Non rileva la sua condizione di persona munita di regolare lavoro poiché il motivo ostativo costituito dalla sentenza penale rende il provvedimento vincolato e la circostanza potrebbe essere presa in considerazione solo se il diniego si fondasse su una valutazione discrezionale della pericolosità.

La sua situazione familiare non impedirà al ricorrente di chiedere un permesso di soggiorno per motivi di famiglia che gli consentirà anche di continuare a lavorare non potendo essere espulso per la presenza di figli minori presenti sul nostro territorio.

Il terzo motivo è infondato in quanto la mancata attestazione della conformità all’originale del provvedimento non è affatto motivo di nullità del provvedimento poiché dà solo diritto al ricorrente di pretendere una copia munita di tale attestazione laddove essa debba essere prodotta a qualche fine.

Le spese possono essere compensate per congruità concreta.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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