Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 06-10-2011) 17-11-2011, n. 42413

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

S.R. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe con la quale la corte di appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, lo aveva condannato alla pena di anni quattro e mesi due di reclusione ed Euro 7000 di multa per il reato di art. 416 c.p., art. 81 cpv., art. 110 c.p.; art. 3, n. 5 e 8; L. n. 75 del 1958, art. 4, n. 7; L. n. 75 del 1958, art. 3, n. 6 e art. 7; art. 81 cpv., L. n. 39 del 1990, artt. 110, 8 e 3, n. 8, in relazione allo sfruttamento ed al favoreggiamento della prostituzione di donne che si esibivano in locali ed all’ingresso in violazione della disciplina sull’immigrazione di alcune di esse nel territorio italiano, per la maggior parte dall’Ungheria. Deduce in questa sede il ricorrente:

1) la violazione dell’art. 63 c.p.p., commi 1 e 2, in relazione all’utilizzazione delle dichiarazioni rese da soggetti anch’essi coinvolti nelle vicende in oggetto;

2) erronea applicazione della legge penale contestandosi per un verso che possa essere configurabile lo sfruttamento o il favoreggiamento della prostituzione. Ciò sul rilievo che il reato non è configurabile in assenza di atti sessuali; che questi ultimi non ravvisabili nel caso in cui non vi sia coinvolgimento degli organi genitali ma si tratti, invece, di meri toccamenti di altre parti del corpo e, comunque, che l’attività di prostituzione sia riconducibile a libera scelta dell’interessata;

3) erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche.

MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.

In ordine al primo motivo correttamente la corte di merito ha ritenuto inappropriato il richiamo all’art. 63 c.p.p., comma 1.

Come costantemente affermato da questa Corte, infatti, seguendo l’orientamento tracciato dalle Sezioni Unite della Corte con la sentenza n. 23868 del 23/04/2009 Rv. 243417, tale ultima disposizione limita l’inutilizzabilità delle dichiarazioni nei riguardi della persona che le ha rese solo se al momento delle dichiarazioni medesime il soggetto che le ha rese non sia estraneo alle ipotesi accusatorie allora delineate, in quanto l’inutilizzabilità assoluta, ex art. 63 cod. proc. pen.,, comma 2, richiede che a carico di detto soggetto risulti l’originaria esistenza di precisi, anche se non gravi, indizi di reità, senza che tale condizione possa farsi derivare automaticamente dal solo fatto che il dichiarante possa essere stato in qualche modo coinvolto in vicende potenzialmente suscettibili di dar luogo alla formazione di addebiti penali a suo carico (Sez. 5 n. 24953 del 15/05/2009 Rv. 243891).

Alla luce di tali principi ha già correttamente risposto la corte di merito escludendo che le dichiarazioni siano state utilizzate in contrasto con il disposto dell’art. 63 c.p.p..

Correttamente è stato evidenziato, in punto di fatto che, proprio perchè i rapporti sessuali che avvenivano nei circoli in questione non erano compiuti da tutte le spogliarelliste, come affermato nelle deposizioni dei clienti, l’attività svolta dalle ragazze all’interno dei locali poteva emergere solo a seguito delle dichiarazioni in tal senso di queste ultime ed, inoltre, che solo in un secondo momento era emerso che il V. accompagnava una delle donne ( P.) al locale.

Va peraltro rilevato che il compendio probatorio non si incentra solo sulle dichiarazioni dei soggetti interessati alla vicenda ma si articola anche sulle dichiarazioni degli operatori di PG, nonchè sul contenuto delle riprese trasposte nelle videocassette agli atti.

Quanto al secondo motivo occorre premettere che in motivazione si fa riferimento non solo a denudamenti e toccamenti ma anche ad attività sessuali propriamente intese che costituivano secondo i giudici di appello indubbio collettore di clientela nei locali in questione.

Ciò posto, avuto riguardo agli altri comportamenti cui fa cenno il ricorrente, correttamente la corte di merito cita Sez. 3, n. 11025 del 06/06/1975 Rv. 131299 secondo cui costituisce comportamento prostitutivo anche quello di denudarsi a fine di lucro in presenza di più persone consentendo contatti tattili e baci, sicchè risponde di favoreggiamento o agevolazione dell’altrui prostituzione colui che tale specie di convegno organizzi, promuova o al quale comunque dia opera.

Si tratta di orientamento peraltro ribadito anche in seguito, essendo stato affermato che integra il delitto di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione la condotta diretta a favorire e sfruttare prestazioni che oggettivamente siano tali da stimolare l’istinto sessuale (Sez. 3, Sentenza n. 13039 del 12/02/2003 Cc. (dep. 21/03/2003) Rv. 224116).

Quanto al terzo motivo trattasi in realtà di censura di merito a fronte di motivazione che correttamente valorizza la gravità di un comportamento che coinvolgeva anche la moglie dell’imputato, nonchè l’esistenza di precedenti a carico dell’imputato.

A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità – determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso – consegue l’onere delle spese del procedimento, nonchè del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 1000.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.

In ordine al primo motivo correttamente la corte di merito ha ritenuto inappropriato il richiamo all’art. 63 c.p.p., comma 1.

Come costantemente affermato da questa Corte, infatti, seguendo l’orientamento tracciato dalle Sezioni Unite della Corte con la sentenza n. 23868 del 23/04/2009 Rv. 243417, tale ultima disposizione limita l’inutilizzabilità delle dichiarazioni nei riguardi della persona che le ha rese solo se al momento delle dichiarazioni medesime il soggetto che le ha rese non sia estraneo alle ipotesi accusatorie allora delineate, in quanto l’inutilizzabilità assoluta, ex art. 63 cod. proc. pen.,, comma 2, richiede che a carico di detto soggetto risulti l’originaria esistenza di precisi, anche se non gravi, indizi di reità, senza che tale condizione possa farsi derivare automaticamente dal solo fatto che il dichiarante possa essere stato in qualche modo coinvolto in vicende potenzialmente suscettibili di dar luogo alla formazione di addebiti penali a suo carico (Sez. 5 n. 24953 del 15/05/2009 Rv. 243891).

Alla luce di tali principi ha già correttamente risposto la corte di merito escludendo che le dichiarazioni siano state utilizzate in contrasto con il disposto dell’art. 63 c.p.p..

Correttamente è stato evidenziato, in punto di fatto che, proprio perchè i rapporti sessuali che avvenivano nei circoli in questione non erano compiuti da tutte le spogliarelliste, come affermato nelle deposizioni dei clienti, l’attività svolta dalle ragazze all’interno dei locali poteva emergere solo a seguito delle dichiarazioni in tal senso di queste ultime ed, inoltre, che solo in un secondo momento era emerso che il V. accompagnava una delle donne ( P.) al locale.

Va peraltro rilevato che il compendio probatorio non si incentra solo sulle dichiarazioni dei soggetti interessati alla vicenda ma si articola anche sulle dichiarazioni degli operatori di PG, nonchè sul contenuto delle riprese trasposte nelle videocassette agli atti.

Quanto al secondo motivo occorre premettere che in motivazione si fa riferimento non solo a denudamenti e toccamenti ma anche ad attività sessuali propriamente intese che costituivano secondo i giudici di appello indubbio collettore di clientela nei locali in questione.

Ciò posto, avuto riguardo agli altri comportamenti cui fa cenno il ricorrente, correttamente la corte di merito cita Sez. 3, n. 11025 del 06/06/1975 Rv. 131299 secondo cui costituisce comportamento prostitutivo anche quello di denudarsi a fine di lucro in presenza di più persone consentendo contatti tattili e baci, sicchè risponde di favoreggiamento o agevolazione dell’altrui prostituzione colui che tale specie di convegno organizzi, promuova o al quale comunque dia opera.

Si tratta di orientamento peraltro ribadito anche in seguito, essendo stato affermato che integra il delitto di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione la condotta diretta a favorire e sfruttare prestazioni che oggettivamente siano tali da stimolare l’istinto sessuale (Sez. 3, Sentenza n. 13039 del 12/02/2003 Cc. (dep. 21/03/2003) Rv. 224116).

Quanto al terzo motivo trattasi in realtà di censura di merito a fronte di motivazione che correttamente valorizza la gravità di un comportamento che coinvolgeva anche la moglie dell’imputato, nonchè l’esistenza di precedenti a carico dell’imputato.

A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità – determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso – consegue l’onere delle spese del procedimento, nonchè del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 1000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di Euro 1000.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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