T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 21-12-2011, n. 3327

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso notificato in data 7.11.11 e depositato il 09.12.11, il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Questore di Milano di annullamento del permesso di soggiorno e diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.

Il diniego era fondato sulla circostanza che la Prefettura aveva comunicato la falsità del provvedimento di revoca di un precedente rigetto dell’istanza di emersione dal lavoro irregolare sulla base del quale era stato rilasciato il permesso di soggiorno poi revocato.

I motivi di ricorso riguardano il mancato accertamento della falsità della revoca del diniego di regolarizzazione e della responsabilità del ricorrente oltre che l’assenza di precedenti penali e della sopravvenuta esistenza di una regolare situazione lavorativa.

Il Ministero si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Il ricorso non merita accoglimento.

La circostanza che non vi sia stato nessun accertamento di responsabilità penale a carico del ricorrente è ininfluente dal momento che la falsità del provvedimento di revoca del diniego di regolarizzazione è indubuoitabile per gli elementi riportati nel provvedimento impugnato.

L’ottenimento di un decreto di regolarizzazione ideologicamente falso è condotta di tale gravità, costituendo tra l’altro reato, che non consente la valutazione di condotte successive che in altre situazioni potrebbero condurre a valutare rilasciabile il permesso di soggiorno in virtù di fatti sopravvenuti.

Qualunque riferimento all’art 5,comma 5,D.lgs. 286\98 è pertanto infondato così come pure è privo di rilievo il conseguente vizio di motivazione sul punto dal momento che la norma non doveva essere presa in esame nel caso di specie.

Le spese possono essere compensate tenuto conto delle condizioni economiche del ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese del giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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