Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 05-10-2011) 17-11-2011, n. 42427 Giudici di pace

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 7 ottobre 2010, la Sezione quarta della Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile per rinuncia il ricorso proposto da G.M. per l’annullamento della sentenza 10 luglio 2009 del Tribunale di Venezia di conferma della decisione di condanna, per il reato di lesioni colpose, 20 settembre 2007 del Giudice di pace di Mestre.

Per l’annullamento della sentenza della Cassazione, la imputata ha proposto ricorso straordinario sensi dell’art. 625 bis cod. proc. pen. rilevando che i Giudici hanno erroneamente considerato come rinuncia alla impugnazione di legittimità quella che era la rinuncia (che ha valore di remissione della querela) della parte lesa, P.V., al ricorso immediato a suo tempo presentato. Tanto premesso, si rileva che la censura è puntuale in fatto in quanto le affermazioni della G. sono confortate da prove documentali.

Trattasi di un errore materiale, influente sul processo volitivo dei Giudici che sono pervenuti ad una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata in assenza del fraintendimento sul contenuto della rinuncia; pertanto, il ricorso allo strumento previsto dall’art. 625 bis cod. proc. pen. è corretto.

Esatta, pure, è la deduzione inerente all’interpretazione del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 21 u.c.; la norma prevede che la presentazione del ricorso immediato al Giudice della persona offesa produca gli stessi effetti della querela; da tale principio , si trae la consequenziale conclusione che la rinuncia al ricorso unita alla accettazione (effettuata nel caso concreto) sia equipollente alla remissione della querela.

Pertanto, alla Corte, rilevato che il reato non è procedibile di ufficio, non rimane che annullare senza rinvio la citata sentenza della Cassazione e dichiarare non doversi procedere nei confronti della G. perchè il reato è estinto per remissione di querela:

le spese processuali sono a carico della imputata a sensi dell’art. 340 cod. proc. pen., u.c., non avendo le parti diversamente stabilito.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza 7 ottobre 2010 della Sezione 4 della Corte di Cassazione e dichiara non doversi procedere nei confronti della imputata G.M. perchè il reato è estinto per remissione della querela; pone le spese del procedimento a carico della G..

Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2011

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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