Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 05-10-2011) 17-11-2011, n. 42409

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del Tribunale di Lecco in data 10 Maggio 2010 il Sig. M. è stato condannato in stato di custodia cautelare, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva e ritenuta la continuazione tra i reati, alla pena di 5 anni e 4 mesi reclusione perchè ritenuto colpevole dei reati di violenza privata, estorsione e violenza sessuale (fatti commessi nell’arco di tempo dal 20 ottobre al 6 dicembre 2008). La sentenza ha condannato, altresì, l’imputato al risarcimento dei danni in favore delle parti civili e al versamento in loro favore delle somme di 12.000,00 e 2.000,00 Euro a titolo di provvisionale.

Il Tribunale ha ritenuto provato che l’imputato, con continue minacce descritte in dettaglio nei capi di imputazione e con gesti violenti, ebbe a imporre ai coniugi S. una protratta ospitalità presso la loro abitazione nonchè la dazione di piccole somme di denaro, con una danno ritenuto complessivamente modesto e meritevole dell’applicazione della diminuente ex art. 62 c.p., n. 4; ha ritenuto provato, altresì, che in due circostanze l’imputato commise con violenza e minacce atti sessuali nei confronti della sig.ra D. consistenti in rapporti sessuali completi.

La Corte di Appello ha respinto i motivi di impugnazione coi quali si censurava la decisione di primo grado sulla base dell’esistenza di un accordo "di affitto" concluso tra le parti, accordo cui corrispondeva da parte dell’imputato il pagamento in via di fatto dei canoni di locazione, e sulla base della incoerenza logica delle dichiarazioni delle persone offese, dichiarazioni tra l’altro prive di riscontri. I giudici di appello hanno ritenuto le dichiarazioni testimoniali coerenti e immuni da vizi logici; hanno ritenuto che quanto riferito dalla fidanzata dell’imputato concordi con il racconto della vittime in ordine agli episodi di violenza sessuale avvenuto nelle giornate domenicali del 6 e 14 novembre 2008; che significativi riscontri al racconto accusatorio sono ricavabili anche dai racconti dei vicini di casa delle persone offese e dal gestore del "Bar (OMISSIS)" (pag.

11 della motivazione); che le due comprovate dazioni di denaro dell’imputato alle persone offese non elimina il fatto che tutte le spese vive venivano sostenute dai due coniugi mentre l’imputato stesso ostentava disponibilità di denaro che utilizzava per consumazioni e per l’acquisto di cocaina; che non risulta provata quella "sublocazione" prospettata dall’imputato e che egli ebbe a consegnare alla Sig.ra D. sono un primo assegno ma, verosimilmente, al solo scopo di poterlo depositare sul di lei conto corrente bancario, visto che egli non aveva disponibilità di un deposito.

Avverso tale decisione il Sig. M. propone ricorso tramite il Difensore.

Con primo motivo lamenta vizio di motivazione per carenza e manifesta illogicità delle ragioni poste a fondamento della decisione. Dopo avere trascritto il motivo di appello dedicato a "gli errori oggettivi di lettura delle deposizioni", il ricorrente evidenzia che la Corte territoriale ha del tutto omesso di prendere in esame tali censure e ha operato una valutazione che contrasta coi principi fissati dall’art. 530 c.p.p., comma 2.

Con secondo motivo lamenta violazione dell’art. 192 c.p. per avere la Corte di Appello trascurato le contraddizioni esistenti tra le dichiarazioni delle due persone offese in relazione ad aspetti essenziali della vicenda, così come evidenziato nello specifico motivo di appello (trascritto a pag. 6), e trascurato le censure mosse dall’appellante alla genuinità del racconto accusatorio. certamente condizionato dalle pessime condizioni economiche dei dichiaranti e dal loro interesse a trarre vantaggio dalla vicenda. A tal proposito il ricorrente trascrive a pag. 7 e ss. del ricorso quanto riportato nei motivi di appello circa le condizioni soggettive ed esistenziali in cui versava al momento dei fatti, circa le condizioni delle persone offese e la obiettiva non credibilità del loro racconto.

Con terzo motivo lamenta vizio di motivazione per avere la Corte omesso di prendere in esame le dichiarazioni testimoniali S., C., Ch., P., Ci., N., D.F..

Con quarto motivo lamenta vizio di motivazione in relazione al reato di violenza sessuale, posto che la Corte considera come elemento di riscontro alle accuse le dichiarazioni N. che, invece, smentiscono di essersi recata la domenica mattina fuori casa col solo Sig. S. (pag. 13).

Con quinto motivo lamenta vizio di motivazione in relazione al reato di violenza privata contestato al capo 1 per essere state erroneamente valutate le dichiarazioni testimoniali e illogicamente ritenuta la sussistenza di una realtà di sopraffazione e dell’omessa contribuzione economica da parte dell’imputato alle spese quotidiane;

in particolare il ricorrente evidenzia a pag. 15 le risultanze dei verbali dibattimentali da cui risulta che il ricorrente non solo aveva lasciato presso l’abitazione abiti e documenti, compreso il provvedimento del Questore che sarebbe stato utilizzato come strumento di pressione psicologica sulle vittime, ma che le vittime stesse ebbero a riferire al teste C. che il loro ospite "pagava l’affitto".

Motivi della decisione

L’esposizione della vicenda processuale sopra effettuata consente a questa Corte di concentrare la propria attenzione su alcuni profili di illogicità o contraddittorietà della motivazione che impongono l’annullamento della decisione e un nuovo esame.

Ritiene, infatti, la Corte che la motivazione della sentenza impugnata presenti profili di non linearità nella ricostruzione della vicenda e non abbia affrontato alcuni aspetti di criticità dell’ipotesi accusatoria che debbono trovare risposta con riferimento alle censure mosse dal ricorrente.

In primo luogo, appare priva di giustificazione logica la scelta dei giudici di merito di non affrontare in modo articolato il testimoniale che la difesa ha addotto come elemento di contraddittorietà rispetto al racconto delle persone offese. A titolo di esempio, se il ricorrente lamenta il mancato esame delle dichiarazioni articolate rese dai Sigg. S., C., Ch., P., C., N., D.F., la Corte evidenzia come risulti priva di motivazione la ragione per cui, con riferimento alle denunciate condotte di violenza sessuale, i giudici di appello non hanno proceduto a una lettura critica delle dichiarazioni della teste N., unico soggetto privo di diretto interesse, in tal modo omettendo di sottoporre a verifica l’ipotesi dell’accusa; si tratta di omissione che comporta un vizio motivazionale certamente rilevante anche perchè relativo ad uno dei passaggi essenziali della ricostruzione dei fatti.

In secondo luogo, la motivazione della sentenza risulta contraddittoria nella parte in cui esamina i rapporti economici intercorsi tra il ricorrente e i suoi ospiti. La sentenza muove dalla sottolineatura che l’imputato avrebbe in sostanza imposto la propria presenza senza alcun contributo alle spese, ma finisce, poi, per affermare che egli ebbe a dare un certo contributo, che senza una chiara dimostrazione viene definito comunque inadeguato; infine, la sentenza finisce per riconoscere che l’imputato consegnò ai suoi ospiti il primo degli assegni incassati quale retribuzione del proprio lavoro, ma a fronte di questo dato certo viene a ipotizzare, senza che in motivazione si indichi alcuna prova esplicita sul punto, che si sia trattato di consegna necessitata dall’assenza di un conto corrente bancario a lui intestato; il tutto senza chiarire se e quanta parte dell’importo versato egli avrebbe preteso in restituzione.

Altrettanto incongrua è la motivazione in ordine al rapporto di sub- locazione che, secondo il ricorrente giustificherebbe la permanenza presso le persone offese. Anche in questo caso i giudici di appello non esaminano in modo coerente e logico la versione difensiva in rapporto al racconto delle persone offese e alle circostanze apprese dai testimoni sentiti. Difetta, ad esempio, una risposta logicamente coerente delle ragioni per cui due persone vessate e costrette ad ospitare una persona pericolosa avrebbero dovuto rinunciare alla possibilità di liberarsi dell’uomo senza conflitti e sconsigliare il proprio vicino dall’accettare la richiesta di sub-locazione a lui avanzata dall’imputato.

Ritiene la Corte che i profili di criticità esaminati non siano riconducibili alla sfera della valutazione del materiale probatorio sottratta al controllo di legittimità, ma integrino vizi motivazionali rilevanti ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. e) e tali da imporre un nuovo esame che il giudice di rinvio effettuerà tenendo conto delle osservazioni formulate con la presente decisione.

Per quanto concerne la richiesta della Difesa di conferma della ammissione al patrocinio a spese dello Stato e la relativa liquidazione delle competenze, la Corte ritiene che in applicazione della disposizione contenuta nel D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 83, comma 2 la liquidazione degli onorari per il presente grado di giudizio debba essere rimessa al giudice di rinvio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Milano per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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