Cons. Stato Sez. III, Sent., 22-12-2011, n. 6785 Carriera inquadramento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

B. S. è stata assunta come ostetrica presso l’Usl Spezzino 19, con deliberazione n. 72 del 1982.

Con successiva deliberazione n. 877 del 1985 lo stesso ente, su domanda dell’interessata presentata ai sensi della l. 207 del 1985, l’ha inquadrata nella posizione di operatore coordinatore VII° livello. Con una nuova delibera n. 605 del 1990 l’Usl 20, dove la dipendente era stata frattanto trasferita, a seguito dei rilievi della Regione Liguria, ha modificato detto inquadramento collocando nuovamente la dipendente nel VI° livello retributivo come ostetrica collaboratore.

Proposto ricorso nei confronti di tale ultimo atto, per violazione e falsa applicazione della circolare ministeriale del 30.12.1987, il Tar ha accolto la censura annullando il provvedimento impugnato.

Avverso la sentenza n. 527 del 1999 l’Ausl ha proposto il presente appello, deducendo che il Giudice di primo grado avrebbe travisato la situazione di fatto e di diritto in quanto:

1) controparte non sarebbe stata assunta come ostetrica in forza dell’art. 1 della citata l. 207/1985 e, soprattutto, non avrebbe mai svolto le funzioni di operatore coordinatore, presupposto necessario per beneficiare di tale norma;

2) non sarebbe applicabile, ai fini dell’inquadramento nel VII° livello retributivo, il d.p.r. 761/1979, per la ragione fondamentale che tale possibilità era riservata al personale già in servizio alla data del 20.12.1979, mentre controparte fu assunta nel 1982.

Si è costituita in giudizio la parte appellata, replicando con memoria difensiva.

Con ordinanza n. 6300 del 2000 è stata accolta la domanda cautelare di sospensione degli effetti della sentenza.

All’udienza pubblica del 2.12.2011, in vista della quale le difese non hanno depositato nuove ed ulteriori memorie, la causa è passata in decisione.

Osserva il Collegio come, per una migliore comprensione dei fatti di causa, sia importante rilevare che la delibera di assunzione del 1982 non ha assegnato all’odierna parte appellata il posto di coordinatrice, limitandosi a dare atto nelle premesse come fosse vacante, genericamente, un posto di ostetrica e come ciò giustificasse un’assunzione in via straordinaria e diretta, in mancanza di graduatorie di avviso o concorso pubblico.

Ciò posto, la successiva deliberazione n. 877 del 1985 ha deliberato l’inquadramento della S. nella posizione funzionale di coordinatrice sul presupposto, come veduto, erroneo che la dipendente avesse già beneficiato di un simile incarico formale, successivamente prorogato, e che, quindi, si dovesse fare applicazione della l. n. 207 del 1985.

Ebbene, data in premessa la natura eccezionale e di stretta interpretazione delle norme di cui alla legge indicata. (v. Cons. St., V, n. 1522/2006) – tali disposizioni non potevano autorizzare l’inquadramento della S. nella posizione di ostetrica coordinatrice, sul duplice rilievo che l’assunzione era invece avvenuta per il posto di ostetrica interina, sulla base di una deliberazione risalente al 1982 che non consta essere stata impugnata; e che non è affatto provato che successivamente, prima della nuova delibera del 1985, la dipendente fosse stata adibita ad altro incarico, sulla base di una valida ed efficace investitura proveniente dall’organo di gestione dell’ente (v. Cons. St., V, n. 480/2001, secondo cui occorre, ai sensi dell’art. 1 l. 207/1985, pur sempre un atto formale di conferimento dell’incarico a mansioni superiori, promanante dall’organo all’uopo competente, a suo tempo il comitato di gestione dell’Usl, senza che a ciò possa supplire la mera presa d’atto ex post dello svolgimento di fatto di dette mansioni).

Alla luce di tale rilievo fondamentale, l’importanza della circolare ministeriale del 30.12.1987, richiamata nella delibera n. 605 del 1990, diventa secondaria, laddove statuiva come l’equiparazione della qualifica dell’ostetrica a quella del coordinatore avesse operato unicamente in favore del personale già in servizio alla data del d.p.r. 761/1979, situazione nella quale non si trovava l’odierna parte appellata, assunta in epoca successiva.

In conclusione, a conferma dell’ordinanza cautelare n. 6300/2000 pronunciata in questa causa, l’appello è fondato e va accolto, il che comporta la riforma della sentenza impugnata e la reiezione dell’originario ricorso di primo grado, perché infondato.

Le spese possono essere compensate, in considerazione del fatto che la vicenda in oggetto ha tratto origine da un errore dell’amministrazione.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza),

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso in primo grado.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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