Cass. civ. Sez. I, Sent., 28-05-2012, n. 8448 Cessazione della materia del contendere

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Con atto di citazione notificato il 27 febbraio 1996 la Case di cura riunite s.r.l., in amministrazione straordinaria dal 14 febbraio 1995, convenne in giudizio davanti al Tribunale di Bari l’Isveimer s.p.a., la Caripuglia s.p.a., successivamente incorporata da Banca intesa BCI s.p.a., e l’Ospedale Oncologico di (OMISSIS), proponendo le seguenti domande: a) dichiarare l’inefficacia L. Fall., ex artt. 42 e 44, dell’atto in data 18 febbraio 1993 con il quale la stessa Case di cura riunite s.r.l., postergando precedenti cessioni in favore della Sud Factoring s.p.a. e della Caripuglia s.p.a., aveva ceduto alla Isveimer s.p.a., a titolo di garanzia di un mutuo di L. 255 miliardi stipulato il 26 novembre 1992, e alla stessa Caripuglia s.p.a., a garanzia del credito di regresso eventualmente derivante dalla fideiussione di L. 200 miliardi prestata per il mutuo dell’Isveimer s.p.a., il credito vantato nei confronti dell’Ospedale Oncologico di (OMISSIS) per i canoni dell’affitto sessennale, stipulato il 30 aprile 1990, dell’azienda Casa di cura Mater Dei, successivamente venduta in data 26 gennaio 1994 alla partecipata Oncohospital s.r.l.; b) dichiarare l’inefficacia delle cessioni del 18 febbraio 1993 almeno ex art. 2918 c.c., a far data da un anno dall’apertura della procedura concorsuale; c) in via subordinata revocare le cessioni del 18 febbraio 1993 ai sensi della L. Fall., art. 65 e art. 67, comma 1, n. 2 e n. 3; d) in ulteriore subordine dichiarare inefficaci i pagamenti per interessi eseguiti dopo l’apertura della procedura concorsuale in favore dell’Isveimer s.p.a. e di Caripuglia s.p.a. ovvero, ove risultasse che i crediti dei due istituti erano assistiti da ipoteca, dichiarare inefficaci i pagamenti degli interessi in misura ultralegale. Si costituirono l’Isveimer s.p.a. e la Caripuglia s.p.a., che eccepirono il difetto di legittimazione attiva della Case di cura riunite s.r.l., in quanto non più proprietaria dell’azienda per il cui affitto erano dovuti i canoni ceduti. E intervennero in giudizio prima la Sud Factoring s.p.a., che chiese dichiararsi l’opponibilità alla procedura concorsuale della cessione stipulata in suo favore il 24 gennaio 1992, e poi la Oncohospital s.r.l., anch’essa in amministrazione straordinaria dal 7 marzo 1996, che aderì in via principale alla domanda della Case di cura riunite s.r.l. e chiese in via subordinata dichiararsi a lei inopponibile la cessione dei canoni. L’ospedale Oncologico, costituitosi successivamente, eccepì il proprio difetto di legittimazione passiva.

Tutte le domande furono respinte dal Tribunale di Bari, con sentenza integralmente confermata in appello a seguito di impugnazioni proposte dalla Case di cura riunite s.r.l. e dalla Oncohospital s.r.l..

Contro la sentenza in data 21.9.2001 della Corte di appello di Bari propose ricorso per cassazione la Case di cura riunite s.r.l..

Notificarono controricorso l’Isveimer s.p.a., l’Intesa BCI Gestione crediti s.p.a., incorporante la Caripuglia s.p.a., e la Sud Factoring s.p.a. mentre la Oncohospital s.r.l., oltre ad aderire al ricorso della Case di cura riunite s.r.l., propose ricorso in via incidentale, resistito con controricorso dall’Ospedale Oncologico, da Intesa BCI Gestione crediti s.p.a. e dall’Isveimer s.p.a., quest’ultima proponendo anche ricorso incidentale, resistito a sua volta con controricorso dalla Oncohospital s.r.l..

Con sentenza n. 17590 del 31 agosto 2005 la Prima Sezione di questa Corte, riuniti i ricorsi, accolse il quarto, il quinto, il sesto e, per quanto di ragione, l’ottavo motivo del ricorso principale, dichiarando assorbiti i restanti motivi primo, secondo, terzo, settimo e nono, nonchè i due ricorsi incidentali; cassò la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinviò anche per le spese di legittimità ad altra sezione della Corte d’appello di Bari. La corte di merito, pronunciando in sede di rinvio, con sentenza depositata il 2.11.2010, dichiarò l’inefficacia ai sensi della L. Fall., art. 42, della cessione di credito operata in data 18 febbraio 1993 dalla società Case di Cura Riunite in favore di ISVEIMER avente per oggetto i canoni di affitto della clinica "Mater Dei" dovuti dall’Ospedale oncologico di Bari alla società Case di Cura Riunite, limitatamente ai canoni successivi al 14 febbraio 1995; revocò ai sensi della L. Fall., art. 67, comma 1, la cessione di credito del 18 febbraio 1993 operata dalla società Case di Cura Riunite in favore di Caripuglia (ora Banca Intesa s.p.a.) avente per oggetto la quota di un miliardo relativa ai predetti canoni di affitto e, per l’effetto, condannò l’ISVEIMER s.p.a. in liquidazione al pagamento della somma di Euro 5.137.936,01, oltre interessi dal 30.6.1996, in favore dell’a.s. attrice e la s.p.a. Banca Intesa – anche quale incorporante di Intesa Gestione Crediti s.p.a. – al pagamento in favore dell’attrice della somma di Euro 16.526.620,77, oltre interessi dal 27.2.1996 e, infine, regolò le spese del giudizio.

Contro la sentenza della corte territoriale l’ISVEIMER s.p.a. in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione – affidato a un motivo – resistito con controricorso dalla società Case di Cura Riunite in a.s..

Ha proposto, altresì, ricorso per cassazione, affidato a due motivi, la s.p.a. Banca Intesa, quale successore di Caripuglia e incorporante di Intesa Gestione Crediti s.p.a..

2.- Con istanza depositata il 16.3.2012 i difensori delle società ricorrenti, con adesione dei difensori della resistente costituita, hanno chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere attestando di avere stipulato atto di transazione a seguito delle quale "è venuta meno ogni ragione di contrasto" in relazione a tutte le domande oggetto del giudizio e chiedendo la compensazione delle spese.

3.- Dalla dichiarazione depositata congiuntamente dalle parti costituite e dalla documentazione prodotta risulta che le parti hanno definito ogni controversia relativa alle domande oggetto del giudizio.

Pertanto può essere applicato il principio per il quale, "quando nel corso del giudizio la pretesa in esso dedotta viene spontaneamente soddisfatta dall’obbligato e su tale circostanza non vi è controversia fra le parti, per il giudice investito della domanda, sia esso ordinario o speciale, viene meno il dovere di pronunziare sul merito della stessa, essendo cessato per le parti l’interesse a tale pronunzia, e sorge quello di chiudere il giudizio con una pronunzia di rito quale quella dichiarativa della cessazione della materia del contendere" (Sez. 3, Sentenza n. 10478 del 01/06/2004;

Rv. 573295).

Le spese processuali possono essere dichiarate compensate.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile i ricorsi per sopravvenuto difetto di interesse e dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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