Cons. Stato Sez. III, Sent., 22-12-2011, n. 6783 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La dott.ssa A. Z., in servizio presso l’Asl Na 1 in qualità di biologa, ha chiesto che le fosse riconosciuta l’infermità dipendente da causa di servizio e che le fosse liquidato l’equo indennizzo.

In data 9.3.1993 il C.p.p.o ha dato parere negativo e con nota dell’8.3.1999 l’Asl ha comunicato quindi il diniego del riconoscimento del beneficio, atto recante peraltro la data del 30.4.1996.

Proposto ricorso avverso tale provvedimento, deducendo la carenza di motivazione e l’erroneità del parere reso dal C.p.p.o e della decisione dell’Asl, il Tar, con sentenza n. 1407/2006, lo ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, avendo ad oggetto un provvedimento emanato in epoca successiva al 30.6.1998 che è il discrimine temporale tra le due giurisdizioni nelle controversie di pubblico impiego c. d.privatizzato.

Con il presente appello la ricorrente, oltre a riproporre i motivi già dedotti in primo grado, ha censurato detta sentenza, sottolineando in particolare come il provvedimento in contestazione sia stato emanato, il 30.4.1996, recependo un parere risalente addirittura al 1993, e come quindi sussista la giurisdizione del giudice amministrativo in una vicenda che si collocherebbe temporalmente prima del 30.6.1998.

Si è costituita l’Azienda Sanitaria, replicando sia in ordine alla giurisdizione, sostenendo quella del giudice ordinario, che nel merito delle questioni sollevate.

A distanza di anni, in vista dell’udienza pubblica del 2.12.2011, la difesa delle parte appellante ha chiesto che il ricorso sia dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, allegando che la stessa domanda proposta in questa sede è già stata accolta dal Tribunale ordinario di Napoli, sezione Lavoro, con sentenza del 21.6.2011, n. 14551.

Ciò posto, a fronte di detta richiesta, non resta al Collegio che prendere atto di come l’originaria ricorrente non abbia più alcun interesse alla decisione del presente ricorso, conseguendone l’improcedbilità ai sensi dell’art. 35 co. 1 lett. c) del c.p.a.

L’accoglimento della domanda di merito dinanzi al Giudice ordinario vale peraltro a confermare, in punto di giurisdizione, la correttezza della sentenza di primo grado impugnata in questa sede (v., altresì, Cass. 14258/2005 e 14853/2006), il che, per il principio della soccombenza virtuale, non consente di compensare le spese di lite che, quindi, vanno poste a carico dell’appellante e liquidate con il dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza),

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Condanna parte appellante a rifondere a controparte le spese di lite, liquidate nell’importo complessivo di euro 1.500,00, oltre agli accesso di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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