Cons. Stato Sez. III, Sent., 22-12-2011, n. 6782

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ricorso proposto innanzi al TAR Puglia, Bari, il cittadino marocchino appellante ha impugnato il provvedimento della Questura di Bari che ha respinto l’istanza di emersione dal lavoro irregolare (presentata ai sensi della legge 3 agosto 2009 n. 102) con riferimento alla condanna (emessa dal Tribunale penale di Foggia il 24 aprile 2006) per il reato di violazione dell’ordine di espulsione, previsto dall’art. 14, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, ritenuto precedente penale ostativo alla regolarizzazione del suddetto lavoratore.

Il TAR adito ha respinto il ricorso con la sentenza breve meglio indicata in epigrafe, spese compensate.

Avverso la suddetta sentenza il cittadino marocchino ha proposto appello, deducendo in particolare che il reato previsto dall’art. 14, comma 5 ter cit., non rientrava tra quelli riportati negli artt. 380 e 381 c. p. p., per i quali la norma in questione (art. 1ter, comma 13, legge n. 102 del 2009) espressamente escludeva la applicazione del beneficio della regolarizzazione.

Si è costituita in giudizio la Questura di Bari, unitamente al Min. Interno, chiedendo il rigetto dell’appello.

Udito alla camera di consiglio del 2 dicembre 2011 il difensore presente per la parte appellante, come da verbale, ed avvisato il medesimo della possibile decisione della controversia nel merito con sentenza breve ai sensi dell’art. 60 c.p.a., la causa è passata in decisione.

2. L’appello va accolto alla luce delle determinanti considerazioni di seguito di seguito illustrate e con espresso riferimento ai principi enunciati in materia dall’Adunanza Plenaria Cons. St. n. 8/2011 cui questo collegio si è già conformato con molteplici pronunce (vedi ex multis C.d.S. Sez. 3^, n. 5806/2011 e 4368/2011).

Giova premettere che l’Italia entro il 24 dicembre 2010 non ha recepito la Direttiva comunitaria 2008/115/CE le cui disposizioni in materia di procedure di rimpatrio (artt. 15 e 16) non risultavano compatibili con la normativa nazionale che sanziona con la reclusione la condotta di un cittadino di un paese terzo che, in violazione di un provvedimento di espulsione, rimane nel territorio nazionale senza giustificato motivo.

Pertanto, poiché le suddette disposizioni comunitarie presentano un grado di dettaglio sufficiente alla loro diretta applicazione nell’ordinamento nazionale (v. Corte Giustizia CE sent. 28 aprile 2011 in C.61/11 PPU), a partire dal 25/12/2010 la vigenza delle medesime comporta la disapplicazione automatica della norma interna che ha introdotto il reato di cui all’art. 14 comma 5 ter del d.lgs. n. 286/1998 con la correlata retroattività dell’effetto favorevole (come per la cessazione degli effetti della eventuale condanna già inflitta) in applicazione del principio del favor rei stabilito dall’art. 2, comma 2, c.p.

In conseguenza nell’ordinamento vigente risulta venuta meno la previsione normativa che, in presenza del reato di violazione dell’ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale, costituiva il presupposto per il rigetto della domanda di emersione dal lavoro irregolare presentata dal cittadino di un paese terzo ai sensi dell’art. 1ter legge n. 102 del 2009.

2.1. Pertanto, applicando i suddetti principi al caso di specie, la condanna inflitta all’appellante per violazione dell’obbligo di lasciare il territorio nazionale non esplica più effetti (per disapplicazione della norma incriminatrice) e conseguentemente il rigetto della domanda di emersione risulta illegittimo per carenza dei presupposti indicati dall’amministrazione, che dovrà, invece, riesaminare la medesima, conformandosi alle statuizioni della presente decisione.

2.2. Né nel caso di specie sussistono ulteriori elementi che avrebbero, comunque, precluso la regolarizzazione del rapporto di lavoro dell’appellante.

Infatti la circostanza (richiamata nella sentenza TAR) che l’appellante, sotto diverse generalità, era stato condannato per il reato di cui all’art. 14, comma 5ter, del d.lgs. n. 286/1998 viene inserita nel decreto del Questore al solo fine di motivare la presenza in capo allo straniero in questione della specifica situazione ostativa alla regolarizzazione, costituita dalla condanna per violazione dell’ordine di espulsione, e non per porre a carico del medesimo (quale ulteriore elemento impeditivo alla regolarizzazione) anche l’addebito della commissione di altro reato, consistente nell’aver fornito false generalità, che, però, non risulta perseguito con apposito procedimento penale.

Conducono a tale conclusione due osservazioni: in primo luogo la stessa motivazione del diniego impugnato fa riferimento al solo reato di violazione dell’ordine di espulsione; in secondo luogo la condotta delittuosa in questione (concretatasi nell’aver fornito false generalità nel giudizio penale innanzi al Trib. di Foggia) non ha dato luogo ad alcun giudizio penale ulteriore, neanche successivo.

Infine dagli atti di causa risulta che la stessa pena inflitta con la sentenza del 2006 è stata revocata dal giudice dell’esecuzione del Trib. Pen. di Foggia con ordinanza n. 99 del 22 sett. 2011 (quindi successivamente all’adozione del diniego impugnato) in esito alla avvenuta applicazione delle favorevoli disposizioni della direttiva CE 2008/115 sui Rimpatri.

3. Alla luce delle esposte considerazioni l’appello va accolto e, per l’effetto, in riforma alla sentenza di primo grado, il decreto del Questore di Bari meglio indicato in epigrafe va annullato.

Il mutamento del quadro normativo di riferimento, unitamente all’incertezza corrispondente nella giurisprudenza amm.va su questa tipologia di controversia, giustificano la compensazione delle spese di lite per entrambi gradi di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla il provvedimento del Questore di Bari indicato in motivazione.

Spese di lite compensate tra le parti per entrambi i gradi di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *