Cons. Stato Sez. IV, Sent., 22-12-2011, n. 6801

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Colonnello Medico dr.A. B. agisce per l’ottemperanza alla sentenza del TAR per il Piemonte n. 1 del 2009, confermata da questa Sezione con la decisione n. 3985 del 2009, previa declaratoria di nullità ai sensi dell’art. 114 c.p.a. della nuova valutazione, in ordine alla procedura di avanzamento al grado di Brigadier Generale per l’anno 2008, espressa nei suoi confronti dalla Commissione Superiore di Avanzamento in data 27 ottobre 2009, e degli atti ad essa presupposti, che egli reputa adottati in violazione o elusione del giudicato.

Espone che la pronuncia n. 1/2009 del TAR per il Piemonte ha annullato la valutazione espressa nei suoi confronti nell’ambito della predetta procedura di avanzamento, ritenendo sussistere il vizio di eccesso di potere tanto in senso assoluto che relativo; che con la decisione n. 3985/2009 il Consiglio di Stato ha escluso la configurabilità dell’eccesso di potere in senso assoluto ma confermato la sentenza in relazione al riconoscimento della fondatezza di talune censure relative al vizio di eccesso di potere in senso relativo, dichiarando inammissibile l’appello per non esser stati proposti specifici motivi attinenti i profili di illegittimità riconosciuti; che il TAR, adito per l’esecuzione della sentenza n. 1/2009, ha dichiarato la propria incompetenza a favore del Consiglio di Stato.

Propone, dunque, in questa sede la domanda tesa ad ottenere, previa declaratoria di nullità degli atti predetti, la pronuncia di un ordine all’Amministrazione di adottare i provvedimenti occorrenti al fine della corretta e completa esecuzione del giudicato, con indicazione delle modalità dell’ottemperanza e, se del caso, nomina di un commissario ad acta.

Il ricorrente richiama i passaggi ritenuti fondamentali della motivazione della sentenza ed afferma, conclusivamente, che "nella sentenza n. 1/2009 il Tribunale subalpino, accogliendo la censura dell’eccesso di potere in senso relativo, ha espressamente ritenuto sussistere una superiorità del ricorrente rispetto ai controinteressati", in particolare al primo iscritto in quadro (l’Ufficiale G.).

Sostiene che la nuova procedura valutativa integri una solo apparente esecuzione della sentenza, in realtà elusa, essendo la nuova valutazione, che lo colloca ancora in posizione non utile all’avanzamento ed in particolare in posizione inferiore al controinteressato G. (primo in graduatoria), in larga misura riproduttiva di quella annullata ed affetta dai medesimi vizi già accertati nel precedente gravame. Evidenzia gli aspetti di ritenuta elusività, contesta l’intento dell’Amministrazione di sottrarsi al giudicato, rimarca elementi favorevoli della sua documentazione caratteristica ed evidenzia talune mancanze di espressioni elogiative nelle schede valutative del controinteressato G..

Resiste il Ministero intimato che contesta l’ammissibilità e comunque la fondatezza del ricorso. Sostiene, pregiudizialmente, che le critiche formulate dal ricorrente si risolvono in un sindacato di merito del giudizio emesso dalla C.S.A. nell’esercizio, sia pur residuale, della discrezionalità assicurata dal decisum; che da questo non consegue l’obbligo di iscrizione in quadro, né di attribuzione di un punteggio che la consenta; che la prospettata difformità dalla sentenza va dedotta con ricorso ordinario, in effetti proposto dal Col. B.. Obietta, nel merito, che la Commissione ha senz’altro ottemperato la sentenza, partendo dall’esame della documentazione personale dell’interessato e attribuendogli un nuovo e miglior punteggio; soggiunge che ove si considerino i precedenti di carriera del ricorrente e del parigrado iscritto in quadro M. A. G., nei cui confronti il TAR ha riconosciuto fondata la censura di eccesso di potere in senso relativo, non potrebbe che evidenziarsi che non debbono essere sottostimati i titoli posseduti da quest’ultimo né trascurati elementi di limitata valenza presenti nel curriculum del ricorrente, titoli ed elementi vari diffusamente riferiti per ambedue gli ufficiali.

Il ricorrente, in memoria, replica alle deduzioni avversarie ed ulteriormente illustra le proprie tesi.

Il ricorso è stato posto in decisione alla camera di consiglio del 24 maggio 2011.

L’azione è volta ad ottenere la pronuncia di un ordine alla Amministrazione di dare corretta e compiuta esecuzione al giudicato, sul presupposto della nullità, di cui si chiede declaratoria, della nuova, pretesamente elusiva, valutazione compiuta dalla Commissione Superiore di Avanzamento.

Il ricorso va respinto.

Premesso che non rilevano, in questa sede di ottemperanza, le diffuse argomentazioni, esposte da ambo le parti, relativamente alla valenza degli elementi risultanti dai documenti matricolari e di carriera dei due ufficiali, che esulano dell’ambito del presente giudizio, non trattandosi di un terzo grado di cognizione sulla valutazione già annullata né di impugnazione (separatamente proposta) della nuova valutazione, si rileva che le puntuali ed analitiche indicazioni della sentenza da ottemperare non risultano disattese dalla C.S.A., onde non può fondatamente sostenersi che la stessa, nell’esercizio della residua discrezionalità, abbia, nella sostanza, riprodotto, invariati, i medesimi vizi già definitivamente accertati nel pregresso giudizio.

Due aspetti vanno subito puntualizzati, in riferimento ai profili di dedotta elusività delineati dal ricorrente.

In primo luogo, la sentenza del TAR per il Piemonte annulla i provvedimenti impugnati, che sono indicati nell’epigrafe della sentenza (oltre che nella parte iniziale della sentenza, punto 1) come "valutazione espressa nei confronti del ricorrente dalla Commissione… nella parte in cui valuta il ricorrente idoneo all’avanzamento al grado superiore, ma non iscritto in quadro…". Ad essa rimanda la decisione di questa Sezione, ove indica che "la competente Commissione superiore di avanzamento dovrà provvedere al riesame della posizione del colonnello A. B., sulla base dei criteri e dei principi enunciati nella sentenza appellata con riferimento ai motivi accolti dal primo giudice relativi al vizio di eccesso di potere in senso relativo".

E’, dunque, chiaro che l’annullamento è riferito e circoscritto alla valutazione espressa nei confronti del ricorrente, mentre non vengono incise le valutazioni dei controinteressati, e, così i punteggi ad essi assegnati, che, quindi, rimangono fermi, conseguendo l’annullamento della determinazione di formazione del quadro di avanzamento, e del successivo decreto di nomina degli ufficiali in posizione utile, all’annullamento del segmento della procedura relativo alla valutazione del ricorrente.

Ne consegue che, all’atto dell’esecuzione della sentenza, la C.S.A. doveva provvedere al riesame della (sola) valutazione del colonnello B..

Non costituisce, pertanto, elusione del decisum la circostanza che la Commissione non abbia rinnovato anche la valutazione del controinteressato G., riattribuendogli il punteggio.

E’ vero, come sottolinea l’odierno ricorrente, che il TAR ha rilevato che alcune pubblicazioni del predetto non potevano essere valutate, in quanto prive dei crismi della pubblicazione quale definiti dalla giurisprudenza richiamata in sentenza, così come ha rilevato che alcune benemerenze tributate al medesimo risultavano nel relativo stato di servizio senza protocollo e/o senza data. Ma tali argomentazioni, il cui rilievo va valutato in relazione al riferito oggetto del chiesto annullamento, sono inserite nel contesto dell’esame della censura di eccesso di potere in senso relativo e del riscontro della applicazione in danno del col. B. di un metro di giudizio non coerente e disparitario.

Ora, il riequilibrio della valutazione del ricorrente, secondo parametri uniformi, può correttamente avvenire, come egli riconosce, "tenuta ferma la valutazione attribuita ai controinteressati e rinnovata solamente quella del Colonnello B."; né avrebbe, nella specie, potuto essere operato altrimenti stante il riferito oggetto dell’annullamento.

Nella specie la Commissione superiore di avanzamento, all’esito della nuova valutazione, ha elevato il punteggio di merito del ricorrente a 27,91/30, laddove i punteggio a suo tempo assegnato al controinteressato G. è di 27,92/30.

Il ricorrente sostiene che la sentenza abbia espressamente ritenuto sussistente una sua superiorità rispetto ai controinteressati, con la conseguenza che tale nuova valutazione sarebbe elusiva, nel senso, appunto, di rinnovare i vizi riscontrati.

La critica è infondata, non potendo dirsi accertata, con forza di giudicato, la addotta sua superiorità. In particolare, il Consiglio di Stato ha escluso la configurabilità del vizio di eccesso di potere in senso assoluto, quindi non può parlarsi di superiorità nei termini generici e secchi utilizzati. Ma neppure in senso comparativo risulta affermata nella sentenza una complessiva e totale superiorità del ricorrente rispetto al G. ovvero una vera e propria superiorità per singole "qualità" di cui alle voci A, B, C e D, cui viene attribuito un punteggio numerico.

Infatti il TAR, che pure ha dettagliatamente evidenziato profili di incoerente ed illogica sottovalutazione di elementi del curriculum del ricorrente, specifica, con riferimento all’aspetto degli incarichi, che la sua valutazione "non poteva essere deteriore" rispetto a quella del G., considerato il numero e varietà degli incarichi, fermo restando che il giudice non poteva "operare alcun sindacato sulla qualità degli incarichi". Ha, inoltre, specificato, come sopra riferito, che alcune pubblicazioni del G. e benemerenza attribuitegli non potevano essere considerate, mentre andava considerato un lavoro scientifico del ricorrente.

Orbene, per la "qualità" B, che riguarda, tra l’altro, le capacità professionali (avuto riguardo anche alle motivazioni di elogi e encomi tributati) nonchè gli incarichi, la commissione in sede di rivalutazione ha innalzato il punteggio del ricorrente, portandolo a punti (media) 27,96/30, uguale a quello ottenuto, per la stessa "voce" dal G..

Anche per quanto riguarda la qualità C, relativa, tra l’altro, alle capacità intellettuali, avuto riguardo a pubblicazioni ecc., il nuovo punteggio è più elevato (28,85) e corrisponde a quello ottenuto dal G..

Non può, pertanto, dirsi che la nuova valutazione sia elusiva delle indicazioni fornite nella motivazione della sentenza del TAR (per quanto confermata dal Consiglio di Stato), sentenza che non comporta che il nuovo punteggio finale del ricorrente fosse superiore a quello del controinteressato (anche perché, può soggiungersi, ciascuna "qualità" è composta di vari aspetti e non limitata a quelli considerati nella sentenza).

Innalzato, inoltre, è stato il punteggio per la qualità D, "attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore, con specifico riferimento ai settori di impiego di particolare interessa per l’amministrazione" (27,92), sia pur non raggiungendo quello del G. (27,93). Tale miglior punteggio del controinteressato basta a conservargli la posizione poziore rispetto al ricorrente, anche a prescindere dal miglio punteggio anche per la voce A, qualità fisiche, morali e di carattere.

Il ricorso va, pertanto, respinto, essendo stata data corretta esecuzione alla sentenza.

Si ravvisano, in considerazione delle particolarità della controversia, ragioni di compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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