Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 29-09-2011) 17-11-2011, n. 42402 Costruzioni abusive Reati edilizi Zone sismiche

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 20.05.2010 la Corte di Appello di Napoli confermava la condanna alla pena di anni 2 mesi 8 di reclusione Euro 2.000 di multa inflitta nel giudizio di primo grado a I.M.G. quale colpevole dei reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c), artt. 64, 71, 65, 72, 93 e 95; D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181;

art. 734 (per avere eseguito in zona sismica e assoggettata a vincolo paesaggistico un fabbricato a tre piani e una piattaforma in cemento armato di mq. 45 senza titoli abilitativi; in violazione delle norme sismiche e sul conglomerato cementizio armato e per avere alterato le bellezze naturali dei luoghi) e art. 349 cod. pen. per avere, quale custode nominato all’atto del sequestro, reiteratamente violato i sigilli apposti ai manufatti abusivi.

Rigettava la domanda di dissequestro dei manufatti che il tribunale aveva disposto all’esito del passaggio in giudicato della sentenza.

Proponeva ricorso per cassazione l’imputata denunciando violazione di legge:

– sull’affermazione di responsabilità mancando la prova che essa avesse commissionato i lavori;

– sul diniego delle attenuanti generiche che le competevano per essere le opere destinate a sua abitazione; per essere stato ampliato un preesistente fabbricato con la realizzazione di un seminterrato;

per la buona condotta dimostrata nella custodia dei beni sequestrati e per l’irrilevanza del risalente precedente penale specifico;

– per l’eccessività della pena infintale;

– per essere stato disposto il dissequestro delle opere alla data del passaggio in giudicato della sentenza perchè, non essendo stata disposta la confisca, le cose dovevano essere immediatamente dissequestrate.

Chiedeva l’annullamento della sentenza.

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato con le conseguenze di legge.

Il proprietario risponde dei reati edilizi non in quanto tale, ma solo se abbia la disponibilità dell’immobile e abbia dato incarico dei lavori o li abbia eseguiti personalmente e, nella specie, risulta che l’imputata, nominata custode nel corso dei vari sequestri dei manufatti, ha reiteratamente violato i sigilli agli stessi apposti, sicchè correttamente è stata ritenuta responsabile degli abusi anche tenuto conto dell’ammissione dei fatti in sede d’interrogatorio di garanzia.

Le attenuanti generiche hanno lo scopo di adeguare la pena in senso favorevole al reo in considerazione di particolari circostanze o situazioni che effettivamente incidano sull’apprezzamento dell’entità del reato e della capacità a delinquere, sicchè le stesse possono essere riconosciute quando siano provati elementi favorevoli all’imputato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la concessione o il diniego delle attenuanti generiche rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti di fare emergere sufficientemente il pensiero dello stesso giudice circa l’adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo.

Il giudice, pur non dovendo trascurare le argomentazioni difensive, non è tenuto a un’analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti, ma, valutando globalmente i dati processuali, è sufficiente che indichi quelli ritenuti rilevanti e decisivi ai fini della concessione o del diniego, rimanendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri.

Nella specie, la corte territoriale esattamente non ha riconosciuto le attenuanti generiche per l’accertata intensità del dolo dimostrata dalle sistematiche violazioni dei sigilli effettuate in un breve arco temporale.

Generica è la doglianza sulla dosimetria della pena che è stata determinata in misura prossima al minimo edittale.

E’ infondato anche l’ultimo motivo col quale si deduce che, non essendo il sequestro dei manufatti abusivi finalizzato alla confisca, il provvedimento di dissequestro disposto con la sentenza di condanna è immediatamente esecutivo.

Sulla questione è intervenuta la decisione di questa Corte n. 6462/2007 RV. 239289 che di seguito succintamente si riporta.

Premesso che l’immediata esecutività dei provvedimenti di dissequestro è prevista per le sole sentenze di proscioglimento e che, per quelle di condanna il sequestro deve essere mantenuto quando è disposta la confisca ( art. 323 c.p.p., comma 3), va osservato che da tale norma, argomentando a contrario, non si può ritenere che, quando non sia disposta la confisca, il bene debba essere comunque restituito anche se la sentenza di condanna non è ancora definitiva, giacchè, nelle ipotesi di non definitività della pronuncia di condanna, subentra la regola generale di cui all’art. 321 c.p.p., comma 3, che dispone che le cose sequestrate per finalità cautelari debbano essere restituite allorchè siano venute meno le esigenze che hanno determinato l’imposizione del vincolo.

Con la sentenza di condanna non definitiva il bene sequestrato per esigenze cautelari può essere restituito solo se alla data di detta pronuncia siano venute meno le esigenze cautelari, altrimenti il vincolo deve essere mantenuto fino alla sentenza definitiva.

La cessazione della permanenza con la sentenza di primo grado non costituisce, quindi, elemento di per sè idoneo a fare ritenere cessate le esigenze cautelari.

Conseguentemente questa sezione, ai fini dell’individuazione del momento in cui il bene sequestrato per abusi edilizi debba essere restituito, ha fatto riferimento alla sentenza definitiva (Cfr.

Cassazione n. 12288/2000; 45674).

E’ stato, perciò, affermato il principio di diritto che il sequestro preventivo del bene oggetto di abuso edilizio per il quale sia pronunciata condanna deve cessare con la sentenza definitiva, perchè il vincolo non può essere mantenuto oltre la decisione definitiva a garanzia della demolizione o dei provvedimenti amministrativi.

Al di fuori delle ipotesi di proscioglimento, il bene oggetto dell’abuso edilizio, può essere restituito prima della pronuncia di condanna definitiva solo allorchè siano cessate le esigenze cautelari che hanno giustificato l’imposizione del vincolo.

Grava sulla ricorrente l’onere delle spese del procedimento.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricordo e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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