Cons. Stato Sez. IV, Sent., 22-12-2011, n. 6800 Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.- Con ricorso al TAR del Lazio, il sig. P. D. M., ufficiale dell’Arma dei Carabinieri, esponeva di aver partecipato alla selezione per l’individuazione di otto ufficiali da ammettere al 10° corso ISSMI, lamentando di essere stato escluso dalla stessa per non avere superato l’accertamento del livello di conoscenza della lingua inglese, considerato come esclusivo parametro di riferimento per l’ammissione alle selezioni. All’interessato non veniva infatti riconosciuto il necessario livello di conoscenza della lingua inglese SLP, essendo emerse a suo carico alcuna irregolarità nel corso della prova di "listening".

Il D. M. censurava l’esclusione dal corso deducendo: violazione e falsa applicazione del D. lgs. 297/2000, del D.Lvo n. 464/1997, dell’art. 8, D.M. 12/6/1999, n. 245, della direttiva del Capo di S.M.D. del 20/11/2000; mancata valutazione di titoli ed in particolare della conoscenza delle lingua inglese (Standard Language Profile – L2S4W2R3, livello 2°); eccesso di potere sotto molteplici profili. L’interessato si doleva anzitutto della mancata considerazione, ai fini dell’ammissione al corso ISSMI, del titolo da lui conseguito nel 2005, attestante la conoscenza della lingua inglese, argomentando in particolare che:

l’ammissione al corso avrebbe dovuto essere determinata dalla sola valutazione dei titoli posseduti dai partecipanti, tra i quali la conoscenza della lingua inglese;

il procedimento è viziato in quanto è stata introdotta una vera e propria prova preselettiva, il cui mancato superamento è stato ritenuto preclusivo dell’ammissione all’iter selettivo.

– per le stesse ragioni anche il bando di selezione è da ritenersi viziato, in parte qua, per contrasto con la direttiva del Capo di Stato Maggiore della Difesa del 2/11/2000, applicato dai contestati provvedimenti.

1.1.- Con ordinanza cautelare n. 4707/2007, il Tribunale adìto ordinava la riapertura della sequenza procedimentale con la conseguente valutazione dei titoli, ivi compreso quello afferente alla conoscenza della lingua inglese. La Commissione procedeva alla valutazione del titolo posseduto dal D. M., attribuendogli il punteggio di merito pari a 22,86 collocandolo al 13° posto della graduatoria, posizione non utile all’inserimento dello stesso dal novero degli ufficiali ammessi a partecipare al 10° corso ISSMI.

2.- Con motivi aggiunti di ricorso, il ricorrente impugnava anche la graduatoria (nella parte riguardante la propria collocazione), deducendo, con unico motivo, i medesimi vizi già esposti nell’atto introduttivo del giudizio nonché violazione della legge n. 241/1990 e del D.P.R. n. 487/1994, in quanto la commissione illegittimamente:

ha ripartito i titoli in tre categorie non contemplate dalle disposizioni in rubrica;

ha attribuito ad ognuna di tali categorie un punteggio massimo, sensibilmente differente da categoria a categoria, così sbilanciando irragionevolmente il valore di ogni categoria rispetto alle altre;

ha escluso dalla valutazione o non computato alcuni titoli, che avrebbero invece dovuto essere presi in considerazione, tra cui: alcune "distinzioni onorifiche militari; i brevetti e le abilitazioni varie (qualifica di paracadutista, brevetto di istruttore militare d’equitazione, brevetto di istruttore militare di guida);

erroneamente identificate con i titoli di studio posseduti le qualità intellettuali;

– non ha valutato le qualità morali, le doti di carattere, le doti fisiche, il livello delle competenze professionali, se non indirettamente ed in maniera erronea poiché si è limitata a considerare la qualifica finale ottenuta nella valutazione caratteristica nei vari gradi da ufficiale in s.p.e.;

erroneamente la commissione ha preso in considerazione la documentazione caratteristica dell’intera carriera degli ufficiali: così operando essa non ha avuto una immagine attuale degli ufficiali candidati;

b) ha paradossalmente considerato come titoli valutativi una serie di elementi non contemplati affatto nella determina del Capo di Stato Maggiore della Difesa, quali:

la Scuola militare Nunziatella: si tratta di scuola militare alternativa al liceo;

il corso allievi carabiniere ed il corso allievi sottufficiale;

le lingue estere riconosciute diverse dalla lingua inglese;

le ricompense la valore ed al merito civile;

la valutazione caratteristica nei vari gradi da ufficiale in spe;

il risultato dell’avanzamento da Capitano a Maggiore;

c) ha compiuto, altresì, i seguenti errori logici:

impropriamente identificato i titoli di studio posseduti con le qualità intellettuali;

attribuito punteggi irrisori ai seguenti titoli azzerandone di fatto il valore comparativamente agli altri;

attribuito lo stesso punteggio a titoli con differente valore;

non graduato secondo logica ed omogeneità i titoli posseduti a fattor comune da tutti i candidati in modo da valorizzare adeguatamente i migliori, ossia i primi classificati rispetto agli intermedi e questi rispetto agli ultimi;

attribuito erroneamente speciali e più alti punteggi al titolo "risultato del corso d’inglese frequentato dal 23/4/2007 al 13/7/2007" rispetto ai corrispondenti gradi di conoscenza della lingua;

nel valutare il profilo di impiego, non ha affatto valorizzato la diversificazione dell’impiego di ogni ufficiale nelle varie branche dell’arma e della Difesa;

ha illogicamente attribuito un punteggio (0,40 punti) ad ognuna delle sedi di servizio situata in zona sensibile;

ha graduato le successive qualità di servizio;

d) non ha redatto nessuna scheda valutativa;

e) non ha considerato che il possesso dei titolo doveva essere previsto alla data di presentazione delle domande da parte degli ufficiali candidati;

f) non ha stabilito i criteri per la valutazione dei titoli e la relativa attribuzione dei punteggi loro conferibili prima di acquisire le domande di partecipazione;

g) ha emesso un provvedimento di esclusione non indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione.

3.- Con la sentenza epigrafata, il Tribunale amministrativo, dopo aver rilevato per una parte dei motivi, la tardività, la carenza di interesse a coltivare censure diverse dalla valutazione dei titoli e la parziale mancata impugnazione del bando di concorso, ha respinto il ricorso.

4.- Il D. M. ha impugnato la sentenza del TAR, chiedendone la riforma svolgendo motivi ed argomentazioni riassunti nella sede della loro trattazione in diritto da parte della presente decisione.

4.1- L’ appellata amministrazione ha resistito al gravame che, alla pubblica udienza dell’11 ottobre 2011, è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

1.- La controversia sottoposta alla Sezione verte sulla legittimità di un provvedimento di approvazione graduatoria concorsuale (per l’ammissione di ufficiali dei Carabinieri a Corso ISSMI), nella quale l’appellante, dopo essere stato inizialmente escluso dalla procedura per mancata valutazione del titolo attestante la conoscenza della lingua inglese (ed ammesso alla valutazione con riserva in forza del ricorso al TAR), si è poi collocato in posizione non utile per l’ammissione al corso.

1.1.- Sotto il primo profilo, vengono in rilievo le censure (qui riproposte) mosse avverso la procedura di verifica del corso denominato JFLT, a cui riguardo il TAR ha ritenuto inammissibili per carenza di interesse, le irregolarità ipotizzate a carico dei relativi test di verifica, osservando come nessuna ulteriore utilità concreta (ammissione al corso ISSMI) il D. M. avrebbe potuto ancora ricavare se anche le censure suddette fossero state accolte, "sbarrandogli la strada la posizione (non utile) occupata nella graduatoria finale" e derivante dall’esame complessivo dei titoli.

Tenendo conto del procedimento svoltosi, il Collegio ritiene che la circostanza evidenziata dal TAR (la quale peraltro non gli ha impedito di respingere nel merito la censura) confermi in effetti il sopravvenire di una carenza di interesse, considerando anzitutto che la censura in questione, sostenendo l’illegittima introduzione di elementi distorsivi della disciplina concorsuale, mirava ad affermare che, quanto alla conoscenza della lingua inglese, la commissione avrebbe dovuto limitarsi a valutare il titolo già in possesso del ricorrente. La concessione della misura cautelare in questo senso, con la conseguente ammissione a valutazione del titolo, non ha però determinato effetti finali positivi ai fini dell’ammissione al corso, sicchè l’odierno appellante non ha più interesse a coltivare doglianze diverse da quelle inerenti le ulteriori fasi del procedimento che ha condotto alla contestata graduatoria finale di ammissione (oggetto dei motivi aggiunti).

Né questa conclusione può essere contrastata dalla prima censura d’appello, che sostiene come sul possesso del titolo di ammissione il TAR non avrebbe osservato alcunchè, mancando in sostanza di esaminare il motivo di impugnazione. La doglianza, correlata alla violazione dell’art. 12 del DPR n. 487/1994, risulta infondata per "tabulas"; in merito il primo giudice ha infatti formulato precisi rilievi ove (pp.1415) ha respinto le censure in parola, osservando, previo esame congiunto del regolamento ISMI (Dm n.245/1999) e dei criteri per la selezione degli ufficiali (DCSMD 2.11.2000), che "la conoscenza della lingua inglese rileva non solo ai fini dell’ammissione al corso ma anche secondo il livello che il candidato ha della sua conoscenza e, quindi, come titolo da valutare", ed aggiungendo che i menzionati decreti non sono stati impugnati. La Commissione ha quindi correttamente escluso il ricorrente dal corso non avendo superato l’accertamento del livello di conoscenza della lingua inglese all’esito dei test finali di verifica del corso denominato JFLT richiesti dalla normativa.

Né in contrario è utile il riferimento dell’appellante a casi analoghi in cui il giudice di primo grado ha riconosciuto illegittima l’esclusione dalla prova selettiva, poiché ciò supporta solo la pretesa che il titolo sia ammesso a valutazione ma non quella che esso riceva una valutazione tale da determinare l’ammissione al corso, esito peraltro di un potere ampiamente tecnico- discrezionale.

1.2.- Il TAR ha poi esaminato e respinto nel merito una parte dei motivi aggiunti, quelli inerenti:

– la valutazione dei titoli di servizio prestati in aree particolari del territorio;

– l’attribuzione di punteggio in relazione all’avanzamento dal grado di capitano a quello di maggiore;

– la considerazione di alcuni elementi non contemplati dal decreto del CSMD, ma pur facenti parte della carriera;

– i criteri di valutazione dei corsi formativi e di formazione dei punteggi;

– la correttezza del processo matematico compiuto dalla commissione per l’attribuzione dei punteggi, non smentita da alcun principio di prova contraria;

– altre dedotte irregolarità, ritenute di carattere formale "ovvero non in grado di inficiare il contenuto sostanziale della determinazione finale".

Ma su questi punti riemerge l’insufficienza delle censure in presenza di una collocazione del D. M. in una posizione (non utile) nella graduatoria sufficientemente sorretta dalla negativa valutazione del titolo inerente la conoscenza della lingua inglese al livello richiesto dalla normativa concorsuale.

1.3- Contro le censure aggiuntive valutate tardive (p.19 della sentenza), l’appello risulta invece inammissibile; esso non indica infatti le ragioni per le quali la pronunzia del TAR risulta sul punto errata.

2.- Conclusivamente l’appello deve essere respinto.

3.- Le spese del presente grado di giudizio, possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione IV), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, respinge l’appello.

Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del grado.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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