Cass. civ. Sez. I, Sent., 28-05-2012, n. 8444

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Corte osservato e ritenuto con motivazione semplificata:

– il 10 luglio 2006, L.G., B.P., F. R., S.L., I.D. e C. G. adivano la Corte di appello di Bari chiedendo che fossero determinate le giuste indennità di occupazione e di espropriazione, adducendo l’insufficienza degli importi offerti dal Comune di Ruvo di Puglia, che resisteva alla domanda.

– con sentenza del 9-15.03.2010, la Corte di appello di Bari determinava sia l’indennità di esproprio che quella di occupazione legittima avverso questa sentenza il Comune di Ruvo di Puglia ha proposto ricorso per cassazione affidato a due articolati motivi, illustrati da memoria, e notificato il 9.02.2011 al L., al B., al F., alla S., alla I. ed al C., che hanno resistito con controricorso, eccependo in via preliminare di rito l’inammissibilità per diversi profili dell’impugnazione a sostegno del ricorso il Comune denunzia:

1. "Violazione e falsa applicazione D.P.R. n. 327 del 2001, art. 37,:

Erroneo riferimento al valore di comparto. Erroneità nella valutazione di fatti diversi offerti nonchè per motivazione illogica, contraddittoria, carente ed omessa su un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Omesso esame analitico dei rilievi avanzati nei confronti del CTU e le ragioni per cui erano stati disattesi" 2. "Violazione e falsa applicazione D.P.R. n. 327 del 2001, art. 37:

Erronee conclusioni della CTU in merito al valore venale del bene.

Erroneità nella valutazione di fatti diversi offerti nonchè per motivazione illogica, contraddittoria, carente ed omessa su un punto decisivo della controversia in, relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Omesso esame analitico dei rilievi; avanzati nei confronti del CTU e le ragioni per cui erano stati disattesi".

– il ricorso, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 6, si rivela privo sia dell’esposizione sommaria dei fatti di causa e sia della specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti su cui esso si fonda e pertanto, ai sensi della medesima norma deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del Comune di Ruvo di Puglia al pagamento, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in favore dei controricorrenti.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il Comune di Ruvo di Puglia a rimborsare ai controricorrenti le spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 8.300,00, di cui Euro 8.000,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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