Cons. Stato Sez. IV, Sent., 22-12-2011, n. 6799

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.1. L’attuale appellante, D. S.p.a., ha presentato in data 30 maggio 2005 al Prefetto di Messina un’istanza à sensi degli allora vigenti artt. 27 e 28 del D.L.vo 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modifiche, avente ad oggetto la realizzazione di una discarica controllata per rifiuti non pericolosi da realizzarsi nel territorio comunale di Sant’Agata Militello (Messina), contrada Oliva.

L’Ufficio Territoriale di Governo ha approvato il relativo progetto con i poteri commissariali di cui all’art. 5 della L. 24 febbraio 1992 n. 225 e del D.L. 7 settembre 2001 n. 343, convertito con modificazioni un L.9 novembre 2002, n. 401, in sede di conferenza di servizi, con le prescrizioni e le condizioni ivi espresse; e a ciò ha fatto seguito in data 18 ottobre 2005, la comunicazione a D. da parte del Prefetto medesimo dell’ulteriore intesa favorevole espressa, ai fini della realizzazione della discarica, da parte del Commissario delegato per l’emergenza rifiuti à sensi dell’ Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3334 dd. 23 gennaio 2004.

In data 31 gennaio 2006, sulla scorta dell’istruttoria effettuata e dei pareri favorevole resi, la conferenza di servizi in seno all’Ufficio Territoriale di Governo ha quindi approvato il progetto esecutivo dell’intervento.

In data 24 febbraio 2006 è stata tenuta un’ulteriore conferenza di servizi ai fini dell’approvazione della relazione di compatibilità ambientale del progetto esecutivo; e anche tale procedimento si è concluso con provvedimento del 27 aprile 2006 del Prefetto di Messina di approvazione e di autorizzazione del progetto esecutivo per la realizzazione della discarica à sensi dell’art. 27 del D.L.vo 22 del 1997 e dell’art. 2 dell’ Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3334 del 2004.

Peraltro, con ordinanza contingibile ed urgente n. 94 del 3 ottobre 2006 il Sindaco del Comune di Sant’Agata Militello ha disposto la sospensione dei lavori in corso da parte di D..

Quest’ultima ha impugnato tale provvedimento sub R.G. 10497 del 2006 innanzi al T.A.R. per il Lazio.

Con sentenza n. 12470 dd. 5 dicembre 2007 la Sezione I dell’adito T.A.R. ha accolto tale impugnativa.

Con nota del 7 giugno 2008, la D. ha sollecitato il Prefetto di Messina ad adottare le necessarie misure di sicurezza e controllo pubblico al fine di riprendere i lavori di esecuzione dell’impianto in Contrada Oliva e, con successivo atto del 24 giugno 2009, ha invitato e diffidato il Sindaco del Comune di Sant’Agata Militello a voler dare esecuzione alla predetta sentenza resa dal giudice di primo grado, nonché a volersi astenere da ogni e qualsivoglia iniziativa recante impedimento alla rituale ripresa dei lavori.

1.2. Viceversa, l’Amministrazione Comunale e anche lo stesso Prefetto di Messina hanno adottato ulteriori provvedimenti che D. ha complessivamente reputato di segno contrario al proprio interesse.

In particolare, con nota prot. n. 33285/13.12/GAB dd. 11 giugno 2008 il Prefetto di Messina ha evidenziato che, in relazione alla riunione svoltasi in data 6 febbraio 2008 presso la Sede di Catania dell’Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque, egli ha aveva chiesto, con nota dd. 9 aprile 2008 al Presidente dell’A.T.O. ME 1 e al Sindaco di Sant’Agata Militello "notizie sugli interventi intrapresi nell’ambito di rispettiva competenza con riferimento alle iniziative su cui si era convenuto nella anzidetta riunione, finalizzata alla individuazione di un nuovo sito per la discarica comprensoriale di cui trattasi. Non ho avuto ad oggi alcun riscontro. E’ qui giunta invece la nota pure costì indirizzata per conoscenza e che ad ogni buon fine allego in copia, con cui l’Amministratore della D. S.p.a. richiama gli impegni assunti in occasione del predetto incontro ed, attesa la mancanza di conseguenti provvedimenti al riguardo, chiede a questo Ufficio di disporre affinché sia consentito alla medesima Società di accedere alle aree di cantiere per riprendere i lavori di costruzione della discarica in Sant’Agata Militello. Ritengo che, a prescindere dalle misure di governo dell’ordine pubblico eventualmente necessarie per garantire la prosecuzione dei lavori di cui trattasi, si debba procedere ad un esame del merito della vicenda attraverso una appropriata ulteriore riunione con tutti gli Enti interessati" presso l’anzidetta Sede dell’Agenzia Regionale "per verificare quali motivi ostativi abbiano impedito sino ad oggi di porre in essere iniziative cui si era fatto riferimento durante la riunione precedente".

Con atto notificato il 27 giugno 2009 al Sindaco di Sant’Agata Militello e al Prefetto di Messina, nonché inoltrato per conoscenza anche all’Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque e all’Assessore Regionale all’Ambiente, la D. ha segnatamente diffidato il Sindaco medesimo a dare esecuzione all’anzidetta sentenza n. 2470 del 2007 resa dal T.A.R. per il Lazio e ad astenersi da qualsivoglia iniziativa contraria alla ripresa dei lavori, programmata per il 20 luglio 2009.

Con nota raccomandata A.R. prot. n. 19047 dd. 9 luglio 2009 il Sindaco ha comunicato a sua volta a D. che l’Amministrazione comunale "si oppone (va) e contesta (va) l’atto stragiudiziale di diffida" testé riferito, facendo "presente quanto segue. Come è a perfetta conoscenza della Spettabile D. S.p.a. la Provincia Regionale di Messina con ordinanza Prot. n. 15132 del 21 aprile 2009, tutt’ora vigente, ha interdetto "il transito ai mezzi aventi massa superiore a 8 tonnellate ad eccezione degli autobus sulla S.P. 163" Sant’Agata Militello – Iria. La strada provinciale n. 163 che collega il centro abitato di Sant’Agata Militello alla Contrada Iria è l’unica via per raggiungere la Contrada Oliva attraverso la strada comunale che attraversa le Contrade Sanguinera, Baudo e Vallone Torno. Inoltre è a tutt’oggi in vigore il divieto di "transito ai veicoli aventi massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate" sulla strada per Contrada Sanguinera – Baudo – Vallone Torno nel tratto compreso tra l’incrocio della S.P. n. 163 con la detta strada ed il Vallone Torno disposto con ordinanza sindacale n. 75 del 25 agosto 2006 dal Comune di Sant’Agata Militello. In ragione di ciò si diffida la D. dall’intraprendere i lavori di costruzione di una nuova discarica comprensoriale per rifiuti non pericolosi nella locale Contrada Oliva il giorno 20 luglio 2009, in osservanza ai divieti di in interdizione del traffico (sic!) sopra evidenziati".

Lo stesso Sindaco rileva quindi, a beneficio di D. e delle altre Amministrazioni cui l’atto è inviato per conoscenza, che il provvedimento del 27 aprile 2006 del Prefetto di Messina, con il quale è stato approvato e autorizzato il progetto esecutivo relativo alla realizzazione di una discarica comprensoriale per rifiuti non pericolosi in località Oliva del Comune di Sant’Agata Militello, nonché la ripresa dei lavori in tale sito, risulterebbero in ogni caso illegittimi ed ingiusti per i motivi analiticamente elencati nell’atto medesimo.

A sua volta il Prefetto di Messina ha inoltrato all’Avvocatura Distrettuale dello Stato e, per conoscenza, alla D. la nota prot. 33285/13.12/GAB dd. 10 luglio 2009, del seguente tenore: "Con provvedimento prefettizio n. 1977/disc. in data 27 aprile 2006… adottato ai sensi della normativa all’epoca vigente, è stato approvato il progetto esecutivo relativo ad una discarica per rifiuti non pericolosi in contrada Oliva del Comune di Sant’Agata Militello ed è stata autorizzata la realizzazione dell’opera. In relazione a tale provvedimento si sono instaurati tre contenziosi presso la Sezione di Catania del T.A.R. per la Sicilia a seguito di ricorsi proposi da due Associazioni e dal Comune di Militello Rosmarino…. Presso il T.A.R. per il Lazio veniva poi proposto ricorso dalla D. S.p.a. avverso l’ordinanza del Sindaco del Comune di di Sant’Agata Militello n. 94 del 31 ottobre 2006 che sospendeva i lavori relativi alla anzidetta discarica e nell’ambito di tale contenzioso si inseriva anche un ricorso incidentale dello stesso Sindaco di Sant’Agata Militello…. Con sentenza del T.A.R. per il Lazio n. 12470 del 24 ottobre 2007 il ricorso della D. S.p.a. veniva in parte accolto con la conseguenza di annullare gli atti impugnati mentre il ricorso incidentale del Sindaco di Sant’Agata Militello veniva dichiarato inammissibile. Nelle more di pubblicazione di tale sentenza, sulla base dell’ordinanza del T.A.R. per il Lazio di sospensione dell’anzidetto provvedimento sindacale, la D. S.p.a. aveva chiesto con nota n. 651 del 24 ottobre 2007 a questa Prefettura la assunzione di determinazioni in ordine a quanto necessario per la realizzazione della discarica in argomento. Questa Prefettura, allora non più competente, trasmetteva con foglio in data 7 novembre 2007 tale richiesta alla Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque in base a specifiche competenze del citato Organo regionale in materia e, successivamente, il 3 dicembre 2007 rappresentava alla Agenzia medesima la opportunità di un incontro in Palermo sulla problematica, in considerazione delle forti preoccupazioni esistenti nella Comunità locale in ordine alla realizzazione della discarica in questione. Il 6 febbraio 2008 si svolgeva presso la sede di Catania dell’Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque una riunione con tutte le parti interessate in cui si avviava un percorso finalizzato alla individuazione di un sito alternativo nell’ambito del comprensorio territoriale dell’A.T.O. ME1. Con nota n. 237 del 3 giugno 2008 la D. S.p.a. chiedeva di riprendere i lavori nella Contrada Oliva nel Comune di Sant’Agata Militello. Tale nota con prefettizia dell’11 giugno 2008 veniva inviata all’Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque e per conoscenza anche all’Amministratore Unico della anzidetta Società sollecitando un ulteriore riunione per verificare i motivi per cui le iniziative avviate nella riunione del 6 febbraio 2008 non avevano avuto positivo corso. Il 30 giugno 2008 perveniva la nota dell’Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque con cui veniva trasmesso il verbale di un incontro del 26 giugno 2008. Non perveniva alcun ulteriore aggiornamento sulla vicenda. In data 1 luglio u.s. giungeva a questa Prefettura la nota n. 43 datata 24 giugno 2009 con cui la Società D., nel richiamare la vicenda in esame, fa riferimento al proprio foglio n. 237 del 3 giugno 2008, senza però fare cenno della prefettizia con cui lo stesso foglio è stato inviato da questo Ufficio alla Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque e per conoscenza alla stessa Società. Al riguardo vorrà codesta Avvocatura curare sin da ora la tutela di questa Istituzione prefettizia nella vicenda in esame, in relazione a possibili evoluzioni della medesima. Considerato inoltre che nella nota del 24 giugno 2009 la D. S.p.a., in relazione al disposto della sentenza del T.A.R. per il Lazio comunica che i lavori riprenderanno il prossimo 20 luglio p.v. presso il sito Contrada Oliva invitando questa Prefettura ad "attivare misure di sicurezza e vigilanza a tutela della tempestiva e corretta esecuzione dei lavori predetti" segnalo tale circostanza al Questore ed al Comandante Provinciale dei Carabinieri per gli aspetti di competenza di dette Forze di Polizia".

1.3 In dipendenza di tutto ciò, quindi, D. ha proposto sub R.G. 8197 del 2009 un ulteriore ricorso innanzi al T.A.R. per il Lazio, chiedendo ivi l’annullamento:

a) della nota del Prefetto di Messina prot. n. 33285/13.12/GAB dell’11 giugno 2008, se ed in quanto elusiva della diffida, e richiesta di adozione degli atti necessari a porre in esecuzione i predetti provvedimenti prefettizi di approvazione e di autorizzazione del progetto esecutivo per la realizzazione della discarica di cui trattasi;

b) della nota del Prefetto di Messina prot. n. 33285/13.12/GAB del 10 luglio 2009, se ed in quanto parimenti elusiva della diffida, e richiesta di adozione degli atti necessari a porre in esecuzione i predetti provvedimenti prefettizi di approvazione e di autorizzazione del progetto esecutivo per la realizzazione della discarica di cui trattasi;

c) del provvedimento prot. n. 19047 del 9 luglio 2009 a firma del Sindaco di Sant’Agata Militello, con il quale D. è stata diffidata "dall’intraprendere i lavori di costruzione di una discarica comprensoriale per rifiuti non pericolosi nella località Contrada Oliva il giorno 20.7.2009, in osservanza ai divieti d interdizione al traffico sopra evidenziati" e di ogni atto presupposto connesso o conseguente, ivi comprese le note a firma del Prefetto di Messina del 7 novembre 2007 e del 3 dicembre 2007.

D. ha chiesto – altresì – contestualmente allo stesso T.A.R. l’esecuzione della predetta sua sentenza n. 12470 del 2007, passata in giudicato, muovendo comunque dal presupposto che tutti gli atti resi oggetto di ulteriore impugnativa siano stati adottati in violazione o elusione del giudicato medesimo.

D. ha pure chiesto il risarcimento dei danni discendenti dagli atti da essa impugnati, evidenziando di avere sostenuto ingenti costi per la progettazione definitiva ed esecutiva, l’acquisto delle aree, l’acquisto dei materiali, l’apertura del cantiere ed oneri connessi, nonché di avere subito notevoli danni per la ritardata messa in esercizio dell’impianto.

D. ha dedotto al riguardo le censure qui appresso descritte.

1) Nullità dell’ordinanza sindacale predetta per vizio di elusione del giudicato; violazione dell’art. 21 septies della L. 7 agosto 1990 n. 241; sviamento di potere.

Ad avviso di D. il provvedimento del Sindaco del Comune di Sant’Agata Militello, con cui la si diffida dall’intraprendere i lavori di realizzazione della discarica alla contrada Oliva, si fonderebbe su due ordinanze già poste a supporto dell’ordinanza contingibile ed urgente di sospensione dei lavori adottata in data 3 ottobre 2006 ed annullata dal TAR Lazio con l’anzidetta sentenza n. 12470 del 2007 passata in giudicato, per cui l’atto impugnato sarebbe stato adottato in elusione del giudicato amministrativo, mediante l’esercizio della medesima funzione pubblica già dichiarata illegittima dal giudice amministrativo con sentenza passata in giudicato.

La stessa invalidità, peraltro, riguarderebbe ad avviso di D. anche le predette note del Prefetto di Messina, laddove, di fatto, le stesse determinerebbe un’illegittima sospensione della realizzazione dell’opera.

Il provvedimento del Sindaco del Comune di Sant’Agata Militello riproporrebbe inoltre – sempre secondo D. – diversi profili di illegittimità del provvedimento del 27 aprile 2006, con cui il Prefetto di Messina aveva approvato ed autorizzato l’esecuzione dei lavori di realizzazione della discarica: profili già sottesi all’ordinanza contingibile ed urgente adottata dal Sindaco di Sant’Agata di Militello il 30 ottobre 2006 ed annullata dal TAR Lazio con sentenza n. 12470 del 2007, per cui, da un lato, andrebbe rilevato che l’Amministrazione comunale mai ha impugnato il provvedimento del Prefetto di Messina del 27 aprile 2006 recante l’autorizzazione ad eseguire i lavori della discarica e, dall’altro, tutte le argomentazioni diffuse dalla stessa Amministrazione comunale nel nuovo provvedimento da essa adottato sarebbero stati già delibati e respinti dal TAR per il Lazio con la predetta sentenza n. 12470 del 2007, passata in giudicato.

2) Eccesso di potere per carenza di congrua motivazione ed istruttoria; contrasto immotivato con le risultanze dell’istruttoria precedente al rilascio della autorizzazione prefettizia; violazione dell’art. 14 e ss. della L. 241 del 1990; travisamento dei fatti, perplessità e manifesta ingiustizia; violazione del principio dell’affidamento.

Gli argomenti spesi nel proprio provvedimento dal Comune di Sant’Agata di Militello, laddove finalizzati a sindacare ex post le valutazioni tecniche effettuate in sede di conferenza di servizi dalle diverse autorità che hanno espresso parere positivo sulla realizzazione della discarica, sarebbero inammissibili.

3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 334 del 2004; violazione dell’art. 8 del D.L.vo 13 gennaio 2003 n. 36 e delle prescrizioni del regolamento discariche approvate dal Commissario delegato emergenza rifiuti nonché mancata acquisizione della VIA e della VAS.

Ad avviso di D. il provvedimento del Sindaco si limiterebbe a richiamare pedissequamente le previsioni di riferimento senza individuare alcuna violazione reale e concreta; e ciò, mentre la conferenza di servizi del 24 febbraio 2006 avrebbe esposto i pareri favorevoli sulla compatibilità ambientale del progetto esecutivo presentato dalla D..

1.4. Si sono costituiti in giudizio la Prefettura di Messina, il Ministro dell’Interno Delegato per il coordinamento della Protezione Civile à sensi dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2983 del 1989, il Commissario Delegato per l’emergenza rifiuti e tutela delle acque in Sicilia e la Regione Sicilia, chiedendo la reiezione del ricorso.

1.5. Si è parimenti costituito in giudizio il Comune di Sant’Agata Militello, eccependo innanzitutto l’inammissibilità del ricorso per tardività.

In tal senso il Comune ha allegato la circostanza che D. mai avrebbe proposto impugnativa avverso l’ordinanza della Provincia regionale di Messina n. 15132 dd. 21 aprile 1999 e l’ordinanza del Comune di Sant’Agata Militello n. 75 del 25 agosto 2006 di interdizione e di divieto di transito.

Lo stesso Comune ha anche eccepito l’inammissibilità del ricorso di D. per l’insussistenza, nella specie, di un atto avente natura provvedimentale: e ciò in quanto la nota della stessa Amministrazione comunale del 9 luglio 2009 potrebbe – al più – qualificarsi come una semplice diffida notificata con l’intento di richiamare all’attenzione della medesima D. l’osservanza dei doveri e degli obblighi nascenti da precedenti atti e prescrizioni aventi natura provvedimentale, tuttora validi ed efficaci.

L’inammissibilità del ricorso è stata altresì eccepita perché D. comunque non potrebbe vantare alcun interesse all’annullamento della predetta nota dell’Amministrazione comunale del 9 luglio 2009 in quanto non potrebbe con ciò ottenere l’effetto di caducare gli atti precedenti e presupposti, mai impugnati, e, in particolare, l’ordinanza della Provincia regionale di Messina n. 15132 dd. 21 aprile 1999 e l’ordinanza del Comune di Sant’Agata Militello n. 75 dd. 25 agosto 2006, e, quindi, non potendo ottenere il bene della vita dedotto in ricorso.

Nel merito, il Comune ha contestato la fondatezza delle censure dedotte concludendo per il rigetto del ricorso.

1.6. Con sentenza n. 3664 dd. 10 marzo 2010 la Sezione I del T.A.R. per il Lazio ha dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta avverso le note della Prefettura di Messina prot. n. 33285/13.12/GAB dell’11 giugno 2008 e prot. n. 33285/13.12/GAB del 10 luglio 2009 in quanto le stesse non assumerebbero carattere provvedimentale, nel mentre, per quanto attiene alla nota del Sindaco di Sant’Agata Militello prot. n. 19047 del 9 luglio 2009, ha dichiarato la relativa impugnativa in parte inammissibile e in parte infondata; lo stesso giudice di primo grado ha quindi respinto la domanda di esecuzione della propria sentenza n. 12470 del 2007 in quanto autoesecutiva e ha – altresì – respinto la domanda di risarcimento danni.

2.1. Con l’appello in epigrafe D. chiede pertanto la riforma di tale sentenza, deducendo al riguardo i motivi qui appresso esposti.

a) Violazione e falsa applicazione dell’allora vigente art. 7 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034, violazione del principio "in claris non fit interpretatio", nonché violazione dell’art. 21septies della L. 7 agosto 1990 n. 241.

L’appellante evidenzia che secondo la tesi del giudice di primo grado la precedente sentenza n. 12470 del 2007 avrebbe un mero effetto di caducazione dell’ordinanza contingibile ed urgente emessa n. 94 dd. 31 ottobre 2006 adottata dal Sindaco di Sant’Agata Militello, senza riflessi di sorta sull’accertamento della legittimità della posizione soggettiva della medesima D., interessata a riprendere i lavori: ciò in particolare risulta laddove lo stesso giudice afferma che dalla predetta sentenza n. 12470 del 2007 "non può affatto desumersi, quale effetto conformativo, che le ordinanze di divieto dal traffico veicolare non debbano essere considerate, atteso che anche della vigenza delle stesse è stato dato espressamente conto" (cfr. ivi, pag. 16).

Tale assunto risulterebbe erroneo, secondo D., in quanto l’art. 7 della L. 1034 del 1971 – vigente, per l’appunto, all’epoca dei fatti di causa – riconosceva al giudice amministrativo una giurisdizione estesa al merito nei giudizi di impugnazione delle ordinanze sindacali contingibili ed urgenti, con la conseguenza che l’effetto conformativo al dictum del giudice risulterebbe, nella specie, del tutto assodato; né andrebbe sottaciuta – sempre in tal senso – la circostanza che nel ricorso proposto dalla stessa D. in primo grado era stata pure formulata, espressis verbis, una domanda di accertamento della fondatezza della pretesa di avviare i lavori e dell’illegittimità dell’azione amministrativa ostativa alla pretesa stessa.

Comunque sia, ad avviso di D., il provvedimento sindacale prot. n. 19047 dd. 9 luglio 2009 reitererebbe nella sostanza il contenuto di un’ordinanza negativa per la propria sfera giuridica e, in quanto tale, comunque confliggerebbe con il dictum dello stesso giudice di primo grado contenuto nella precitata sua sentenza n. 12470 del 2007, proprio perché difforme dall’obbligo del Comune medesimo di collaborare con D. per la tutela delle proprie prerogative di soggetto gestore della discarica, comunque riconosciuto dalla sentenza stessa.

b) Violazione e falsa applicazione dei principi generali in materia di interpretazione degli atti amministrativi; violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 e ss. cod. civ.; violazione e falsa applicazione dell’art. 21septies della L. 7 agosto 1990 n.241; illogicità e contraddittorietà della motivazione.

Ad avviso di D. il giudice di primo grado avrebbe erroneamente respinto le censure con le quali era stata ivi contestata la violazione da parte del Comune del giudicato formatosi sulla predetta sentenza del medesimo T.A.R. per il Lazio n. 12470 del 2007: erroneità sostanziata dall’assunto secondo cui la nota del Sindaco dd. 9 luglio 2009 si configurerebbe quale mero invito alla D. ad avviare le lavorazioni nel rispetto delle ordinanze limitative del traffico nella zona interessata dalle opere e, quindi, quale atto di per sé non elusivo del giudicato.

Secondo D. tale interpretazione del T.A.R. confliggerebbe, per contro, sia con l’immediato dato letterale della nota anzidetta, sia con la circostanza che il Comune stesso nella sostanza ha comunque riproposto nel suo nuovo provvedimento tutto il contenuto dell’ordinanza di sospensione dei lavori dd. 31 ottobre 2006, pur caducata ope iudicis.

Semmai – denota sempre D. – lo stesso T.A.R. del Lazio avrebbe ora mutato il proprio avviso rispetto alla sentenza n. 12470 del 2007, accedendo alla tesi del Comune circa l’asserita necessità di realizzare una viabilità alternativa rispetto a quella esistente per l’accesso alla discarica: tesi – per l’appunto – non affermata dalla sentenza dello stesso giudice passata in giudicato.

Pertanto, ad avviso di D., lo stesso T.A.R. avrebbe nella specie eluso il giudicato pur da esso emanato.

c) Violazione dell’allora vigente art. 33 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 e vizio di motivazione per illogicità, illegittimità derivata.

D. rileva che il T.A.R. ha respinto la richiesta di esecuzione del giudicato formatosi sulla propria sentenza n. 12470 del 2007 reputando in via erronea che essa avrebbe chiesto in realtà una pronuncia giudiziale di "superamento" delle ordinanze interdittive del traffico enunciate nel provvedimento sindacale dd. 9 luglio 2009.

D. afferma che tale tesi del giudice di primo grado è errata, posto che essa avrebbe in realtà chiesto ben altra cosa, ossia che il giudice amministrativo fissi le modalità di esecuzione della predetta sentenza del T.A.R. per il Lazio n. 12470 del 2007, rimasta – per l’appunto – ineseguita.

2.2. Si è costituito in giudizio il Comune di Sant’Agata Militello, concludendo per la reiezione dell’appello.

2.3. Si sono parimenti costituiti in giudizio il Prefetto di Messina, il Ministro dell’Interno Delegato per il coordinamento della Protezione Civile à sensi dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2983 del 1989, il Commissario Delegato per l’emergenza rifiuti e tutela delle acque in Sicilia e la Regione Sicilia, rassegnando identica conclusione.

3. Alla pubblica udienza del 12 luglio 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.

4.1. Tutto ciò premesso, l’appello in epigrafe va respinto.

4.2. Va innanzitutto denotato che in appello D. non ha di fatto svolto censure di sorta in ordine alle surriportate due note della Prefettura di Messina, significando al riguardo la propria acquiescenza rispetto alla statuizione resa sul punto dal giudice di primo grado.

A ragione, infatti, il T.A.R. ha affermato che le note predette non hanno carattere provvedimentale, e che pertanto le stesse all’evidenza non determinano alcuna lesione alla sfera giuridica della ricorrente.

In particolare, va rilevato che la Prefettura di Messina con la nota del 10 luglio 2009 si è limitata a riepilogare a beneficio dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato gli elementi fattuali della questione insorta, chiedendo quindi all’Avvocatura medesima di curare la più appropriata tutela della propria posizione in relazione a possibili, ulteriori evoluzioni della vicenda e, in considerazione della circostanza che nella nota di D. del 24 giugno 2009 si comunicava che i lavori presso l’area destinata a discarica sarebbero ripresi il 20 luglio dello stesso mese, ha segnalato la circostanza stessa al Questore ed al Comandante Provinciale dei Carabinieri per i profili di loro competenza.

La nota prefettizia dell’11 giugno 2008, a sua volta, si configura quale atto meramente interlocutorio circa possibili ipotesi di scelta di un altro sito da destinare a discarica in sostituzione di quello attuale.

4.3. Venendo quindi alla nota del Sindaco del Comune di Sant’Agata Militello del 9 luglio 2009, a ragione il giudice di primo grado ha evidenziato che essa si articola in due parti.

Innanzitutto, va rimarcato che il Sindaco ha invero diffidato D. dall’intraprendere in data 20 luglio 2009 i lavori di costruzione della discarica comprensoriale per rifiuti non pericolosi la cui realizzazione è stata programmata in Contrada Oliva: e ciò in osservanza ai divieti di transito imposti con l’ordinanza della Provincia regionale di Messina del 21 aprile 1999 e con l’ordinanza sindacale n. 75 del 25 agosto 2006 del Comune di Sant’Agata Militello.

Contestualmente, lo stesso Sindaco ha fatto rilevare a D. e alle altre Amministrazioni cui l’atto è inviato per conoscenza che il provvedimento del 27 aprile 2006 del Prefetto di Messina, con il quale è stato approvato e autorizzato il progetto esecutivo relativo alla realizzazione di una discarica comprensoriale per rifiuti non pericolosi in località Oliva del Comune di Sant’Agata Militello, nonché la ripresa dei lavori in tale sito, risulterebbero oltremodo illegittimi ed ingiusti per i motivi analiticamente elencati nell’atto medesimo.

Quest’ultima parte dell’atto non reca lesioni di sorta per la posizione di D. proprio in quanto rimane nei limiti di una mera manifestazione di giudizio, di per sé irrilevante sotto lo stretto profilo giuridico proprio in quanto riferita ad un provvedimento inoppugnabile, adottato dalla Prefettura di Messina il 27 aprile 2006.

Al più, pertanto, l’atto stesso può configurarsi sul punto – sempre come correttamente evidenziato dal T.A.R. – quale sollecitazione all’esercizio del potere di autotutela, in ordine alla quale l’autorità prefettizia non ha alcun obbligo di procedere e di provvedere.

Circa la diffida ad intraprendere i lavori sul sito destinato a discarica, va assorbentemente evidenziato che la diffida medesima si fonda sul richiamo a due provvedimenti di disciplina del traffico, rispettivamente emanati dall’Amministrazione provinciale e dallo stesso Comune di Sant’Agata Militello, che mai sono stati impugnati da D. e che pertanto non rientrano nel giudicato formatosi nell’ambito della sentenza n. 12470 del 2007 resa dal T.A.R. per il Lazio.

In tale contesto, quindi, non può per certo trovare accoglimento la tesi di D. secondo la quale la precedente statuizione del giudice di primo grado assistita dall’inoppugnabilità dispiegherebbe effetti conformativi sull’Amministrazione comunale tali anche da sovrapporsi, in linea di fatto, alla disciplina del traffico contenuta nei provvedimenti predetti.

Deve pertanto concludersi nel senso che il Sindaco non ha diffidato D. dall’intraprendere in via generale i lavori di realizzazione della discarica – il che avrebbe in effetti determinato un’illegittima reiterazione dell’ordinanza contingibile ed urgente di sospensione dei lavori annullata con la precedente sentenza del T.A.R. n. 12470 del 2007 – ma ha diffidato la D. medesima dall’intraprendere i lavori di costruzione della discarica in osservanza ai vigenti divieti del traffico, ad oggi non contestati dall’appellante medesima: e ciò, pertanto, non costituisce elusione del giudicato.

Semmai, va rimarcato che nella sentenza passata in giudicato si afferma espressis verbis che l’ordinanza contingibile e urgente emanata all’epoca dal Sindaco di Sant’Agata Militello era illegittima anche perché "sproporzionata… atteso che, secondo quanto riferisce lo stesso Comune, sono tuttora vigenti ben due ordinanze di limitazione o divieto di transito veicolare (Ordinanza della Provincia Regionale di Messina, n. 15132 del 21.4.1999 e Ordinanza del Comune di S. Agata di Militello n. 75 del 25.8.2006) del tutto adeguate a fronteggiare i pericoli evidenziati" (cfr. pag. 18 sentenza cit.): di modo che risulta del tutto corretta la conclusione del giudice di primo grado secondo cui il Sindaco di Sant’Agata Militello, nel diffidare all’osservanza dei divieti di interdizione al traffico, non inibisce la realizzazione della discarica, ma pone solo in rilievo che tale realizzazione non potrà avvenire contravvenendo ai vigenti provvedimenti relativi al traffico veicolare.

Ove dunque si consideri che tali provvedimenti di limitazione del transito veicolare – giova ribadire, in alcun modo impugnati da D. – sono stati anche specificamente considerati nella sentenza di cui si invoca l’elusione e nella quale si dà atto della loro attuale vigenza, non può che concludersi nel senso che la diffida del Sindaco è conforme al giudicato contenuto nella sentenza n. 12470 del 2007 emanata dallo stesso T.A.R..

Detto altrimenti, il giudicato stesso si fonda sulla coesistenza del provvedimento prefettizio del 27 aprile 2006, recante l’approvazione e l’autorizzazione del progetto esecutivo relativo alla realizzazione di una discarica per rifiuti non pericolosi in località Oliva del Comune di Sant’Agata di Militello, con le predette ordinanze provinciale e comunale di limitazione al transito veicolare: e, come puntualmente affermato dal giudice di primo grado, se queste ultime ostacolano o rendono più problematica, di fatto, l’esecuzione dei lavori per la realizzazione della discarica, non può certo ritenersi, come sembrerebbe pretendere D., che esse debbano essere disapplicate o rimosse.

Da ultimo, per quanto attiene alla domanda di esecuzione della predetta sentenza n. 12470 del 2007, resa sempre dal giudice di primo grado e passata in giudicato, va rimarcato che, essendo stato dedotto nel relativo giudizio un interesse legittimo oppositivo, la sentenza è autoesecutiva in quanto l’interesse sostanziale della medesima D. è stato pienamente soddisfatto dall’annullamento del provvedimento impugnato, costituito nella fattispecie dall’anzidetta ordinanza contingibile ed urgente di sospensione cautelativa e temporanea dei lavori relativi alla realizzazione della discarica: e ciò, senza sottacere la circostanza che la susseguente impugnazione, sempre da parte di D., del provvedimento sindacale recante la diffida all’osservanza delle vigenti disposizioni interdittive del traffico veicolare fa sì che il thema decidendum di tale nuovo giudizio si collochi ben al di fuori dell’oggetto del giudizio definito con la sentenza di cui è stata nondimeno chiesta l’esecuzione e nella quale – per contro – è dato espressamente atto della vigenza delle due predette ordinanze di limitazione del transito veicolare, reputate – anzi – in via altrettanto espressa come "del tutto adeguate a fronteggiare i pericoli evidenziati".

5. Le spese e gli onorari del giudizio possono essere integralmente compensati tra le parti.

Va invece dichiarato irripetibile il contributo unificato di cui all’art. 9 e ss. del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e successive modifiche.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.

Dichiara irripetibile il contributo unificato di cui all’art. 9 e ss. del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e successive modifiche.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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