Cons. Stato Sez. IV, Sent., 22-12-2011, n. 6798 Ufficiali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso al TAR del Lazio, il sig. D. P., – ufficiale del Ruolo Normale Armi Varie dell’Esercito Italiano – (dal 1982 nei ruoli del personale degli organismi di informazione e sicurezza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a seguito di chiamata diretta) esponeva di aver conservato il grado di Tenente Colonnello e di aver inoltrato alla competente Direzione Generale del Ministero della Difesa istanza di applicazione delle disposizioni di cui all’art. 9, comma 5bis, del D.Lgs n. 303/1999 (introdotto dal D.Lgs. n. 343/2000), sollecitando la ricostruzione della propria carriera militare, tenendo in considerazione anche il periodo di servizio svolto nei ruoli dei predetti organismi.

La domanda aveva però ricevuto un provvedimento negativo (nota prot. n. MD/GMIL 03/II/5^/56/2006 del 13/6/2006, della Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa), del quale il ricorrente domandava quindi al Tribunale l’annullamento per i seguenti motivi:

1) Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 5bis, del D.Lgs. 30/7/1999 n. 303. Violazione del principio di legalità e tipicità dell’azione amministrativa. Violazione del principio di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa. Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione. Eccesso di potere per carenza di motivazione, contraddittorietà, illogicità, sviamento e difetto dei presupposti.- Illegittimità dell’orientamento negativo dell’amministrazione in quanto volto a limitarne l’operatività al solo personale (militare) in forza ai servizi in posizione soprannumeraria e non anche a quello transitato nella consistenza organica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Quantunque la categoria di personale da ultimo indicata venga collocata, presso l’Amministrazione militare a qua, in posizione di "riserva", nondimeno tale "status" non sarebbe assimilabile ad un’ordinaria fattispecie di collocamento "in congedo", riguardando esso il personale trasferito presso altra Amministrazione (la Presidenza del Consiglio).

2) Violazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241. Eccesso di potere per difetto di motivazione e carenza dei presupposti.

Con la sentenza epigrafata il Tribunale amministrativo ha respinto il ricorso proposto; di qui l’appello avanzato dal sig. P., svolgendo motivi ed argomentazioni riassunti nella sede della loro trattazione in diritto da parte della presente decisione.

Si è costituita nel giudizio l’amministrazione intimata, resistendo al gravame ed esponendo in successiva memoria le proprie argomentazioni difensive, che si hanno qui per riportate; alla pubblica udienza dell’11 ottobre 2011 il ricorso è stato discusso e trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

La controversia sottoposta alla Sezione, col ricorso in esame, verte sull’applicabilità, sostenuta dall’appellante (militare transitato nel ruolo della Presidenza del Consiglio) dell’art. 5 bis del dec. leg.vo n.303/99 che prevede la ricostruzione di carriera per i militari che inizialmente solo comandati o fuori ruolo presso i servizi di sicurezza in posizione di soprannumero sono però rimasti giuridicamente appartenenti all’Amministrazione militare, anche all’altra categoria di personale militare che sia stato invece trasferito nei ruoli della Presidenza, quindi cancellato dal ruolo della forza armata e collocato ai sensi di legge, per il periodo di lavoro svolto presso i servizi, nella riserva.

La sentenza impugnata ha ben ricostruito il quadro normativo di riferimento e, ribadita la incontestata distinzione emergente dalla normativa tra la categoria di militari comandati presso la Presidenza e quella dei collocati nel ruolo della stessa, ha osservato che la disposizione della quale l’appellante reclama estensione al proprio "status", "trova applicazione esclusivamente nei confronti del personale il cui servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri sia svolto "in posizione di comando, fuori ruolo o altra analoga posizione" e non già – come nella fattispecie sottoposta all’esame del Collegio – previo collocamento nella posizione di riserva a seguito del trasferimento, in via definitiva ed in posizione di soprannumerarietà, nella consistenza organica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con conseguente adibizione presso gli Organismi di Informazione e Sicurezza".

Questo orientamento viene avversato dall’appellante argomentando essenzialmente che il collocamento nella riserva (posizione in cui viene posto il personale in parola), nonostante consista in un congedo, costituirebbe una finzione giuridica, tant’è che in tale periodo l’interessato ha ricevuto comunicazione di avanzamento a tenente colonnello. La carriera militare, pertanto, non avrebbe subito alcuna interruzione effettiva nel periodo di servizio presso la Presidenza, sicchè del medesimo dovrebbe tenersi conto in sede di ricostruzione della carriera stessa.

L’appello è infondato, meritando conferma la sentenza del TAR.

Anzitutto, muovendo da un dato giuridico generale, occorre rilevare che il personale militare in argomento viene collocato nei ruoli della Presidenza contestualmente al suo collocamento nella riserva e che, ai sensi dell’art.887 del Codice dell’ordinamento militare (C.O.M., approvato con d. leg.vo n.66/2010) tale categoria è "composta dai militari che cessano dal servizio permanente", divenendo soggetti ad obblighi di servizio soltanto in tempo di guerra o di grave crisi internazionale. Per il personale in parola, la norma realizza una vera e propria interruzione del servizio del militare, creando una posizione "speciale" ed in quanto tale non equiparabile a quella dei colleghi che, rispetto all’amministrazione di appartenenza vengono posti e permangono meramente in una posizione di fuori ruolo", la quale come è noto non interrompe il rapporto giuridico di servizio (comportando meramente che la prestazione venga svolta alle dipendenze di altro soggetto di p.a.).

Ed invero, nel caso in trattazione, la cessazione dal rapporto di servizio con l’amministrazione militare è confermata dalla sentenza, ove essa evidenzia che il ricorrente "è stato collocato in posizione di riserva a seguito del trasferimento, in via definitiva……….. nella consistenza organica della Presidenza del Consiglio dei Ministri".

Quanto al sopraggiungere, nel periodo di servizio presso la Presidenza, dell’avanzamento a tenentecolonnello, questo costituisce effetto e conferma del diverso regime previsto, come posto in rilievo dal TAR (per il personale collocato in riserva), dal DPCM 1981, il quale dispone una ricostruzione specifica sino al grado tenente colonnello e poi, esperito in tale veste il comando necessario, a colonnello. Ed invero, del tutto correttamente, i primi giudici hanno ricordato come "il D.P.C.M. 21 novembre 1980 n. 7 abbia stabilito, per il personale in servizio presso gli Organismi di Informazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri collocato in posizione di riserva, un sistema del tutto peculiare di progressione in carriera. I soggetti beneficiari della ricostruzione di carriera (il cui procedimento, per la sua peculiarità, non è correlato agli esami, agli incarichi, al servizio prestato, all’inserimento in aliquote o quadri di avanzamento) sono individuati, in modo compiuto, nel richiamato art. 7: il quale, a proposito dei militari, ne prevede la cessazione dalla "riserva" o dal "congedo illimitato" con la ricollocazione nella posizione di "status" e nel ruolo di provenienza.

Del resto, in analoga fattispecie (in quel caso riguardante ufficiale dell’aeronautica), è stato affermato che "agli ufficiali dell’Aeronautica militare collocati in posizione di "riserva" presso la Presidenza del Consiglio non spetta il ricongiungimento di periodi contributivi separati da una fase di interruzione (quella, appunto, del collocamento in riserva)" (Cons. di Stato, sez. III, 16 aprile 2002, n.924).

– Legittimamente pertanto l’amministrazione ha rifiutato la ricostruzione di carriera derivante dall’applicazione dell’art. 9, comma 5bis a militare rivestente il peculiare "status" di collocato nella riserva in conseguenza ed in perduranza del suo inserimento nei ruoli della Presidenza del Consiglio, soggetto, in quanto tale, alla diversa disciplina ricostruttiva di cui al D.P.C.M. 21 novembre 1980.

– Conclusivamente l’appello deve essere respinto.

Sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese del presente grado di giudizio tra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione IV), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, respinge l’appello.

Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del grado.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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