Cons. Stato Sez. IV, Sent., 22-12-2011, n. 6793

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso al TAR Molise l’odierna appellante, assunta quale impiegata non di ruolo – 4^ q.f. – il 1°.4.1978 presso la Direzione provinciale del Tesoro di Isernia (a decorrere dal 1°.6.1985 in possesso della 5^ q.f. – operatore amministrativo, e a far data dal 1°.1.1999 inquadrata nei ruoli dell’INPDAP), domandava il riconoscimento del proprio diritto al trattamento economico corrispondente alle mansioni superiori asseritamente svolte, nonché la condanna dell’Amministrazione di appartenenza al pagamento, con rivalutazione ed interessi e regolarizzazione ai fini previdenziali, della differenza retributiva tra il trattamento economico spettante per le mansioni superiori svolte ed il minor trattamento percepito in base alla qualifica funzionale rivestita.

Con istanza del 31.12.1998, la Sig.ra D. B. aveva infatti chiesto, senza esito, il riconoscimento dell’inquadramento nella qualifica superiore a far data dal 22.1.1979 o, quanto meno, la corresponsione delle differenze retributive tra le due tipologie di mansioni (quella posseduta e quella cui atterrebbe l’attività lavorativa svolta).

A sostegno del ricorso l’interessata deduceva il seguente articolato motivo di diritto: violazione ed errata applicazione di legge: L. 11.7.1980, n. 312, in particolare l’art. 4, art. 36 Cost., art. 2126 c.c., D.Lgs. 3.2.1993, n. 29 e successive modifiche, in particolare gli artt. 56 e 57 – eccesso di potere.

La ricorrente esponeva in particolare che:

– inizialmente, dal 22.1.1979, senza ordine di servizio, e poi, dall’11.12.1980, con ordine di servizio, le sarebbero stati assegnati compiti e mansioni propri della qualifica superiore (settimo livello);

– con ordini di servizio emanati nel tempo le sarebbero stati attribuiti ulteriori compiti peculiari di qualifica superiore.

Con la sentenza epigrafata il Tribunale amministrativo adìto, dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in ordine alle pretese riferentisi al periodo successivo al 30.6.1998, ha respinto nel merito il ricorso proposto.

La sig.ra D. B. ha tuttavia impugnato la sentenza del TAR, chiedendone la riforma e svolgendo motivi ed argomentazioni riassunti nella sede della loro trattazione in diritto da parte della presente decisione.

Si è costituito nel giudizio il Ministero dell’economia resistendo al gravame ed esponendo in successiva memoria le proprie argomentazioni difensive, che si hanno qui per riportate.

Alla pubblica udienza dell’11 ottobre 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

La controversia che viene in decisione nel presente grado d’appello, riguarda il riconoscimento di mansioni superiori richiesto da dipendente del Ministero del Tesoro ed operante presso la Direzione provinciale di Isernia, per i periodi di servizio in fatto specificati.

1.- All’impugnata sentenza di primo grado, l’appellante imputa in primo luogo un "errore di metodo", avendo rigettato la pretesa azionate, per il periodo antecedente l’attribuzione della 5^ q.f. con il profilo di operatore amministrativo per mancata allegazione di ordine di servizio, e, per il periodo restante, in quanto i compiti individuati nel mansionario corrispondono a quelli in concreto svolti dalla ricorrente.

L’errore risiederebbe nel non aver compiuto un raffronto tra le mansioni svolte e le declaratorie che caratterizzano la 7.ma qualifica. La censura è infondata.

Il riconoscimento della retribuzione correlata all’esercizio di mansioni di qualifica superiori, possibile nel previgente ordinamento solo alle condizioni di cui appresso, è oggettivamente precluso ove le mansioni esercitate (in assenza di alcun ordine di servizio, o in presenza di questo) risultino corrispondenti a quelle proprie della qualifica formale posseduta ed al mansionario; tale corrispondenza ha accertato il TAR, sicchè non sussisteva alcuna necessità di inserire nella comparazione, ai fini della pretesa azionata, le mansioni proprie di qualifica superiore, non potendo le stesse costituire presupposto per il riconoscimento economico richiesto.

2 – Il diritto azionato viene poi sostenuto sulla base di ampi riferimenti all’art. 36 della Costituzione ed alla giurisprudenza del tempo datata che riteneva di fare applicazione al rapporto di pubblico impiego dell’art. 2126 cod.civ.. A tale riguardo, tuttavia il giudice di prime cure ha ben evidenziato che presupposti imprescindibili per la configurabilità dell’esercizio delle mansioni superiori e della rilevanza dello stesso ai fini retributivi erano comunque "concorrentemente: 1) lo svolgimento di fatto, in modo continuativo e prevalente, di funzioni qualitativamente attinenti a livello funzionale superiore rispetto a quello di cui l’impiegato è titolare; 2) il conferimento formale delle mansioni in questione mediante uno specifico atto; 3) la vacanza del posto relativo in organico. Logicamente, quindi, con riguardo alla posizione dell’appellante, il TAR, compiute i cennati raffronti, ha concluso " che l’assenza di anche una sola delle richiamate condizioni non consente di riconoscere alcuna differenza stipendiale in capo a chi ha svolto l’attività in questione".

In particolare, quanto all’applicazione dell’art. 2126 del codice civile, la Sezione non può obliterare che la giurisprudenza del tempo aveva più volte chiarito le ragioni dell’inapplicabilità al pubblico impiego della norma invocata, attesa la sussistenza della normativa di carattere speciale posta a regolazione del pubblico impiego (Cons. di Stato, a.p., n.1 e n.2/1992) e richiamata dallo stesso codice civile.

3. Anche le altre censure formulate a sostegno dell’appello sono infondate.

L’assegnazione all’ufficio di segreteria non è dimostrato abbia comportato esercizio di mansioni di settima qualifica, restando confermata la tesi del TAR per cui "gli ordini di servizio 4.3.1986, n. 107, 1°.12.1986, n. 110, 31.10.1987, n. 9 e 6.4.1988, n. 3, che si limitano a disporre rispettivamente che la Sig.ra D. B. "disimpegnerà le funzioni proprie dell’ufficio sotto la guida del responsabile del reparto", che, ferme restando dette funzioni, "collaborerà anche con l’Ufficio IV e V", che la stessa è autorizzata a prestare "la propria collaborazione…presso l’Ufficio Pensioni" e che passa all’Ufficio Segreteria, con le mansioni di collaboratrice di altro dipendente di 5° l.f.".

– La precisazione del dipartimento del Tesoro 25.02.01, integra dichiaratamente un semplice parere reso sulla portata degli ordini di servizio, ma non si colloca in alcun modo tra i summenzionati presupposti indicati dalla giurisprudenza per il riconoscimento del diritto in questione. I predetti ordini sono stati, peraltro, correttamente comparati dal TAR con il mansionario previsto dalla normativa, con risultati che l’atto d’appello non perviene a dimostrare erronei.

Del tutto irrilevante è infine, che la Commissione paritetica (nel procedimento previsto dalla legge n.312/1980 sulle qualifiche funzionali) non abbia ritenuto di dare corso alle istanze di inquadramento in profilo professionale superiore; anzi trattasi di circostanza che, ove necessario, rafforza la tesi contraria alla spettanza del trattamento economico superiore, poiché evidenzia che la posizione della dipendente non era anzitutto giuridicamente ascrivibile alla qualifica superiore.

4.- Conclusivamente l’appello deve essere respinto.

Sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese del presente grado di giudizio tra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione IV), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, respinge l’appello.

Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del grado.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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