Cons. Stato Sez. IV, Sent., 22-12-2011, n. 6790

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza 4 dicembre 2008, n. 11004, il T.A.R. del Lazio – Sezione I bis respingeva il ricorso proposto dal signor U. C. nei confronti del diniego opposto dal Ministero della difesa all’istanza intesa a ottenere il riconoscimento della qualità di combattente non volontario nella seconda guerra mondiale.

Il signor C. impugnava tale sentenza lamentandone una non adeguata motivazione: la decisione non valuterebbe correttamente il materiale probatorio in atti, sarebbe in sé contraddittoria e trascurerebbe il principio costituzionale della uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge.

L’Amministrazione non si costituiva in giudizio.

All’udienza del 29 novembre 2011 l’appello veniva chiamato e trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e va perciò respinto.

Non è contestato il fatto storico: come ammette lo stesso appellante e come appare dagli atti in modo inequivocabile, il signor C. ha prestato servizio militare nelle formazioni della sedicente Repubblica sociale italiana nel corso del primo semestre del 1944. Ciò potrebbe valergli, a tutto concedere, il riconoscimento di combattente nella seconda guerra mondiale solo assumendo quella qualifica in una accezione del tutto empirica e atecnica. E’ del tutto escluso, invece, che tale riconoscimento gli spetti alla stregua della normativa vigente.

A tal fine va preso in considerazione il complesso normativo – correttamente ricostruito dal Giudice di primo grado – costituito dal decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con modificazioni dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e dalla successiva normativa secondaria di attuazione. In particolare occorre aver riguardo al primo comma, nn. 1 e 2, dell’art. 1 del citato decreto legislativo, a detta del quale – in linea di principio – i benefici previsti dalle disposizioni in favore dei combattenti spettano:

"1) per il periodo dall’11 giugno 1940 alle ore 20 dell’8 settembre 1943:

a) ai militari appartenenti a reparti delle Forze armate mobilitati operanti, quando tali reparti, con apposite disposizioni degli Stati Maggiori di dette Forze armate, siano stati riconosciuti partecipanti alla condotta od allo svolgimento delle operazioni durante i cicli operativi indicati nelle disposizioni stesse;

b) ai militarizzati al seguito dell’esercito operante od assegnati ad altre Forze armate operanti nelle condizioni di cui alla lettera precedente;

2) per il periodo dalle ore 20 dell’8 settembre 1943 all’8 maggio 1945 (guerra di liberazione):

ai militari ed ai militarizzati appartenenti od assegnati a reparti delle Forze armate, mobilitati operanti, quando tali reparti, con apposite disposizioni degli Stati Maggiori di dette Forze armate, siano riconosciuti partecipanti in modo diretto ed immediato alla condotta od allo svolgimento delle operazioni durante i cicli operativi indicati nelle disposizioni stesse".

Tale minuziosa elencazione della platea dei beneficiari (ancor meglio specificata, ma non certo contraddetta né derogata dalle successive circolari dell’Amministrazione), da intendersi come espressione del ragionevole apprezzamento fatto dal legislatore circa gli interessi meritevoli di tutela, non può che ritenersi tassativa. In nessuna delle categorie ricordate rientra obiettivamente la posizione dell’appellante ed è questa ragione per cui il gravame non può essere accolto, rimanendo del tutto irrilevante la circostanza che l’interessato abbia servito nelle formazioni della R.S.I. spontaneamente o coattivamente.

La non arbitrarietà della scelta legislativa in questione dimostra infine privo di pregio il rilievo di costituzionalità formulato (in termini, a dire il vero, piuttosto generici) dall’appellante medesimo.

Nulla deve disporsi in ordine alle spese, non essendo costituita in giudizio la parte appellata.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, respinge l "appello e, per l’effetto, conferma l’impugnata sentenza.

Nulla in ordine alle spese..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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