Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 20-09-2011) 17-11-2011, n. 42392

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che con sentenza del 23 novembre 2009, la Corte d’Appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata del 14 luglio 2008, che aveva condannato V.A.M. per il reato di cui all’art. 44, lett. b) ed altre contravvenzioni edilizie del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 349 c.p., accertati in (OMISSIS) e del reato di cui all’art. 483 c.p. in relazione al D.P.R. n. 445 del 2000, artt. 47 e 76, commesso in (OMISSIS);

che l’imputata ha proposto ricorso per cassazione, chiedendo l’annullamento della sentenza per i seguenti motivi: 1) Violazione di legge ex art. 606, lett. b) e c), inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione alla L. n. 47 del 1985, art. 31 sul concetto di ultimazione delle opere e dei presupposti per l’ammissione al condono edilizio, in quanto le opere dovevano considerarsi ultimate già alla data del verbale di sequestro del (OMISSIS), per cui non sussiste il falso nella domanda di condono contestato al capo e); in subordine: 2) Violazione di legge in relazione al falso, in quanto la domanda di condono presentata, recando la data di ultimazione dei lavori nell’anno (OMISSIS), risultava ictu oculi inammissibile ai fini del condono (essendo il termine utile il (OMISSIS)), per cui l’azione era inidonea a commettere il reato, che si configura quale reato impossibile; 3) Intervenuta prescrizione dei reati in quanto la maggior parte delle opere era stata realizzata il (OMISSIS) e da tale data doveva essere calcolata la prescrizione;

Considerato che il ricorso proposto è manifestamente infondato, posto che, quanto alla prima censura, la sentenza impugnata, che ha confermato le valutazioni espresse dal primo giudice, ha ben evidenziato come dalle acquisizioni probatorie risultasse che l’attività edificatoria riconducibile all’imputata era in corso sia al (OMISSIS), che al (OMISSIS); che anche la seconda censura è infondata quanto alla prospettazione dell’inidoneità della condotta di falso: la giurisprudenza di legittimità ha affermato che integra il reato di falsità ideologica commesso dal privato in atto pubblico, la condotta di chi, in sede di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata a domanda di concessione edilizia in sanatoria, attesta falsamente la data di ultimazione dell’opera da sanare, in quanto tale dichiarazione ha valenza probatoria privilegiata ed è destinata a dimostrare la verità dei fatti cui è riferita e ad essere trasfusa in atto pubblico (cfr. Sez. 5, n. 2978 del 26/11/2009, PG in proc. Urso, Rv.

245839), dovendosi prescindere dall’esito della procedura attivata con tale istanza e dall’ottenimento del provvedimento della pubblica amministrazione al quale la dichiarazione sostitutiva era destinata, avendo i giudici del merito evidenziato che l’imputata ebbe a dichiarare l’opera era stata ultimata nel (OMISSIS), mentre era ancora in costruzione come da verbale di accertamento del (OMISSIS);

che infine è manifestamente infondata l’eccezione di intervenuta prescrizione, non solo per i due delitti contestati, che si prescrivono nel termine complessivo di sette anni e mezzo, ancora ben lontano, ma anche in riferimento alla contravvenzione edilizia, per la quale – atteso il tempus commissi delicti corrispondente al secondo accertamento del (OMISSIS), e considerato il periodo di sospensione del procedimento per adesione del difensore all’astensione dalle udienze, con conseguente sospensione della prescrizione dal 7 maggio 2007 al 18 febbraio 2008 – il decorso del termine prescrizionale con conseguente estinzione sarebbe intervenuto solo il 30 settembre 2011;

che, attesa l’inammissibilità del ricorso, in forza del disposto di cui all’art. 616 c.p.p. l’imputata deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di mille Euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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