T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 22-12-2011, n. 1098

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2011 il dott. Roberto Maria Bucchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Visto, il ricorso notificato a mezzo servizio postale il 9 novembre 2011 e depositato il successivo 1° dicembre, con cui il sig. E.T.E.T. (cittadino egiziano) ha impugnato il provvedimento descritto in epigrafe, col quale la Questura di Frosinone ha respinto la domanda presentata dal ricorrente il 21.3.2011 – per il rinnovo del permesso di soggiorno rilasciato ex art. 28 d.lgs 394/99 e valido fino al 20.3.2011 in quanto minore clandestino sul territorio nazionale – con la motivazione che "risulta regolarmente residente in Italia dal 3.11.2009 e ha raggiunto la maggiore età dopo poco più di un anno, significando ciò che non ha potuto essere ammesso in un progetto di integrazione per almeno due anni…e che nessuna relazione ex art. 32 co. 1 ter è stata prodotta a dimostrare il possesso dei requisiti";

Considerato, che il ricorrente afferma di avere fatto ingresso in Italia il 5/07/2009, di essere arrivato a Roma il 3 novembre 2009, di essere stato collocato presso il CPiM della Caritas e di essersi trasferito in data 22.2.2010 presso la Casa di accoglienza L’Arcobaleno di Arnara, presso la quale è stato residente fino al 1° aprile 2011;

Considerato, che l’Amministrazione non si è costituita e, pertanto, non ha confutato l’affermazione del ricorrente relativa alla data del suo ingresso in Italia che deve, quindi, ritenersi risalente ad epoca antecedente alla L. 15.7.2009 n. 94, pubblicata in G.U. il 24.7.2009;

Rilevato, che secondo la giurisprudenza condivisa dal Collegio "all’extracomunitario entrato minorenne in Italia, sottoposto a tutela, e aspirante, divenuto maggiorenne, a permesso di soggiorno per lavoro subordinato o studio, deve essere applicato l’art. 32, co. 1, d.lgs. n. 286/1998 nel testo anteriore alla l. n. 94/2009, che consente, in favore dei minori affidati, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio o lavoro a prescindere dalla partecipazione ad un progetto almeno biennale; invece, la nuova disciplina recata dalla l. n. 94/2009, che anche per i minori affidati consente il rilascio del permesso di soggiorno, dopo la maggiore età, a condizione della partecipazione ad un progetto almeno biennale, si applica ai minori "affidati" dopo la sua entrata in vigore, o anche affidati prima, ma che compiano la maggiore età almeno due anni dopo l’entrata in vigore della citata legge, in modo da consentire a tali soggetti di partecipare al progetto biennale (cfr. sul punto C.d.S. Sez. VI n. 2951/2009; C.d.S. Sez. VI n. 2951/2009.

Ritenuto, in conclusione, che il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato;

Ritenuto, che sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio fra le parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. 1069/11 lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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