Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 20-09-2011) 17-11-2011, n. 42390

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che con sentenza del 19 marzo 2010, la Corte di appello di Perugia, in sede di revisione, ha revocato la sentenza del Tribunale di Roma del 3 marzo 2008, nei confronti di V.S. e l’ha assolto dai reati ascritti (art. 609 bis c.p. e altro, commessi in (OMISSIS)) perchè non imputabile per vizio totale di mente ed ha applicato allo stesso la misura di sicurezza dell’ospedale psichiatrico giudiziario per una durata non inferiore ad anni due; che V.S. ha proposto in data 17 settembre 2010 ricorso per cassazione, chiedendo che venga dichiarata già eseguita la misura di sicurezza ed ha dedotto l’insussistenza della pericolosità sociale affermata nella decisione impugnata;

che in data 25 aprile 2011 il V. ha depositato ulteriore memoria con la quale ha chiesto l’annullamento o la revoca della misura di sicurezza ordinata dalla Corte di appello di Perugia;

Considerato che quanto richiesto dal ricorrente attiene all’esecuzione della sentenza impugnata, attesa la corretta interpretazione che deve essere attribuita all’indicazione della misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, stabilita nel dispositivo della sentenza impugnata, giusta una lettura costituzionalmente orientata della disciplina delle misure di sicurezza; che infatti la Corte costituzionale, con la sentenza n. 253 del 2003, ebbe ad affermare l’illegittimità costituzionale dell’art. 222 c.p., nella parte in cui non consente al giudice, nei casi ivi previsti, di adottare, in luogo del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, una diversa misura di sicurezza, prevista dalla legge, idonea ad assicurare adeguate cure dell’infermo di mente e a far fronte alla sua pericolosità sociale, precisando che "così come per il minore, infatti, anche per l’infermo di mente l’automatismo di una misura segregante e totale, come il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, imposta pur quando appaia in concreto inadatta, infrange l’equilibrio costituzionalmente necessario e viola esigenze essenziali di protezione dei diritti della persona, nella specie del diritto alla salute di cui all’art. 32 Cost.. In un ordinamento ispirato al principio personalista, le misure di sicurezza nei riguardi degli infermi di mente incapaci totali si giustificano solo in quanto rispondano contemporaneamente a due diverse, ma collegate e non scindibili, finalità: la cura e la tutela dell’infermo ed il contenimento della sua pericolosità sociale. Un sistema che rispondesse ad una sola di queste finalità (e così a quella di controllo dell’infermo pericoloso), e non all’altra, non potrebbe ritenersi costituzionalmente ammissibile" che pertanto il provvedimento di ricovero in OPG non può essere applicato in via obbligatoria ed automatica dal giudice dell’esecuzione, il quale ha l’obbligo di verificare l’attualità della pericolosità sociale e dare adeguata motivazione di tale presupposto e di motivare in ordine alla scelta della misura da applicare, la quale risulti appropriata alle citate esigenze;

che pertanto il ricorso deve essere qualificato come incidente di esecuzione e gli atti devono essere trasmessi alla Corte di appello di Perugia per il prosieguo del giudizio in sede di esecuzione, dove dovrà essere disposto In merito all’eventuale applicazione di una delle misure di sicurezza personali, alla luce dei consolidati principi di diritto sul tema.

P.Q.M.

qualificato l’atto di ricorso come incidente di esecuzione, dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Perugia per il prosieguo del giudizio.

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