T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 22-12-2011, n. 1097

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato, in sede di esame della domanda di tutela cautelare, che il ricorso è manifestamente fondato con riguardo al primo motivo di impugnazione, posto che ai sensi dell’art. 87, comma 9, D.Lgs. n. 259/2003, il titolo abilitativo per la realizzazione degli impianti di telefonia mobile si costituisce in forza di una DIA ovvero di un silenzio assenso (cfr. ex multis T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 22 luglio 2010, n. 27906);

Considerato, che nel caso di specie sulla domanda della ricorrente in data 15 maggio 2011 si è formato per silentium il titolo abilitativo all’installazione dell’impianto in argomento e che, pertanto, a fronte dell’intervenuta formazione del titolo abilitativo, l’ordine di sospensione dei lavori di installazione dell’impianto avrebbe dovuto essere preceduto dalla rimozione in autotutela del provvedimento formatosi tacitamente, nel rispetto delle garanzie procedimentali previste dalla legge n. 241/90;

Ritenuto, in conclusione, che il ricorso deve essere accolto, con annullamento del provvedimento impugnato e condanna dell’Amministrazione resistente alle spese e competenze del giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. 1053/11 lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il comune di Formia alle spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.000 (duemila).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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