Cass. civ. Sez. I, Sent., 28-05-2012, n. 8430 Concordato preventivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

che:

1. La SIDEP s.p.a. in liquidazione proponeva in data 28 novembre 2005 ai propri creditori un concordato preventivo che veniva omologato il 20 luglio 2007. 2. In data 29 maggio 2009 il Commissario giudiziale chiedeva che il Tribunale di Catania dichiarasse la risoluzione del concordato in relazione al mancato pagamento della prima delle quattro rate previste per il parziale soddisfacimento dei creditori e della mancata prestazione della garanzia da parte della società Moda Italia Group s.r.l. che si era offerta come garante in sede di proposizione del concordato.

3. Il Tribunale ha dichiarato risolto il concordato con sentenza depositata il 12 marzo 2010. 4. Contro tale decisione ha interposto ricorso straordinario per cassazione la SIDEP Siciliana Depositi s.p.a. in liquidazione affidandosi a due motivi di impugnazione.

5. Con il primo motivo di ricorso la società SIDEP deduce la violazione o falsa applicazione di norme di diritto ( art. 360 c.p.c., n. 3) con riferimento alla L. Fall., artt. 186 e 137 e al D.Lgs. n. 5 del 2006, art. 150. La ricorrente contesta l’applicazione alla controversia delle regole dettate dal D.L. n. 35 del 2005 e dal D.Lgs. n. 5 del 2006 il cui art. 150 non estende alle procedure di concordato preventivo la regola prevista per i fallimenti e i concordati fallimentari, richiesti con domande precedenti all’entrata in vigore del decreto legislativo, di definizione secondo la disciplina anteriore. Ritiene la ricorrente che l’applicabilità di tale disposizione anche ai concordati preventivi deve evincersi, in via interpretativa, dalla natura sostanziale del divieto di risoluzione del concordato decorso un anno dall’ultimo adempimento concordatario, con conseguente estraneità del principio tempus regit actum. Per altro verso, in tema di disciplina della risoluzione del concordato preventivo, il rinvio recettizio della L. fall., art. 186, comma 1, art. 137, non potrebbe comunque operare sino all’entrata in vigore della novella dell’art. 137 con conseguente applicazione della vecchia disciplina ed esclusione della risoluzione del concordato per decorrenza del termine annuale dall’ultimo adempimento (nella specie avvenuto il 27 gennaio 2009).

6. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo del giudizio con riferimento alla non risolubilità del concordato de quo. La ricorrente ritiene che il Tribunale non abbia correttamente interpretato la natura del concordato proposto ai creditori e cioè la natura di concordato con cessione dei beni e senza indicazione, se non in via previsionale, delle percentuali e delle scadenze di soddisfacimento del ceto creditorio. Per altro verso è stato mal interpretato il contenuto della garanzia prestata dalla s.r.l. Moda Italia Group che era intesa a garantire esclusivamente le minusvalenze di attivo rispetto a quelle che la SIDEP prevedeva di realizzare e non anche la misura e i tempi del soddisfacimento dei creditori.

7. Si difende con controricorso il Concordato preventivo in persona del Commissario giudiziale prof. Avv. De Cataldo che eccepisce preliminarmente l’inammissibilità del ricorso straordinario rilevando che la sentenza del Tribunale di Catania è stata impugnata davanti la Corte di appello.

Motivi della decisione

che:

8. L’eccezione di inammissibilità è fondata.

9. La SIDEP s.p.a. ha proposto contemporaneamente, avverso la sentenza, dichiarativa della risoluzione del Concordato, del Tribunale di Catania del 12 marzo 2010 reclamo alla Corte di appello di Catania e ricorso straordinario ex art. 111 Cost. a questa Corte che, in varie occasioni (cfr., fra le altre, Cass. civ. sezione 3^ n. 25452 del 6 dicembre 2007), ha chiarito che non si versa in ipotesi di litispendenza nel caso in cui la medesima decisione di secondo grado venga impugnata sia con l’appello, sia con il ricorso per cassazione, giacchè il predetto istituto processuale tende ad impedire il simultaneo esercizio della funzione giurisdizionale sulla stessa controversia da parte di più giudici che abbiano competenza a decidere, per evitare la possibilità di giudicati contrastanti, mentre un tale problema non si pone nel caso in cui siano stati proposti avverso lo stesso provvedimento due diversi mezzi di impugnazione, dei quali uno solo previsto dalla legge, perchè in siffatta ipotesi – venendo in questione l’ammissibilità dell’impugnazione, sulla quale non spiega alcun effetto la contemporanea proposizione di altro diverso mezzo di gravame – è il giudice dinanzi al quale è stato proposto il gravame ammissibile a dover decidere sulla impugnazione, mentre l’altro deve dichiarare inammissibile il gravame dinanzi a lui proposto.

10. Al concordato per cui si controverte si applica la disciplina del decreto legislativo n. 5/2006 che ha reso reclamabile il provvedimento di risoluzione del concordato preventivo. Nella specie si verte in una ipotesi di concordato richiesto antecedentemente alla entrata in vigore del decreto legislativo (ma omologato successivamente). La disciplina transitoria del D.Lgs. n. 5 del 2006, non legittima l’applicazione della precedente disciplina al concordato preventivo sia da un punto di vista strettamente testuale che sistematico.

11. La questione è in ogni caso coperta dal giudicato formatosi sulla pronuncia della Corte di appello di Catania che decidendo, nel senso del rigetto, sul gravame proposto dalla SIDEP, avverso la pronuncia di risoluzione emessa dal Tribunale, ha affermato l’impugnabilità di quest’ultimo provvedimento escludendo indirettamente l’ammissibilità del ricorso straordinario (cfr. Cass. civ. S.U. n. 27531 del 20 novembre 2008, n. 21065 del 13 ottobre 2011).

12. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore del controricorrente.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro 6.200,00 di cui Euro 200,00 per spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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