T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 22-12-2011, n. 1095

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato, in via preliminare, che il ricorrente, in effetti, ha notificato il ricorso alla sola Regione Lazio, e non anche, come avrebbe dovuto ai sensi dell’art. 41 c.p.a., ad almeno uno dei controinteressati, rappresentati dai soggetti ammessi al finanziamento;

Ritenuto, in conclusione, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con compensazione tra le parti delle spese del giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. 1012/11 lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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