Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 20-09-2011) 17-11-2011, n. 42387

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che con sentenza del 15 aprile 2010 il Tribunale di Nocera Inferiore, ha condannato S.M. alla pena di 200 Euro di ammenda, per il reato di cui all’art. 674 c.p., perchè nella qualità di gestore della società SEA, operante in (OMISSIS), avente ad oggetto il recupero di rifiuti di tipo carta, cartone, materiali plastici e ferrosi, anche provenienti dal ciclo della raccolta differenziata, causava la costante emissione nell’ambiente circostante di polveri, residui pulverenti, carte e residui cartacei volatili atti ad offendere, imbrattare e molestare le persone dimoranti nella zona residenziale circostante ed adiacente ed inoltre a causa della stagnazione delle acque meteoriche e di dilavamento del piazzale contaminate dai residui della attività di gestione dei rifiuti suddetta, cagionava l’emissione di odori nauseabondi e molesti atti ad arrecare pregiudizio alla vivibilità e salubrità ambientale della medesima area, in (OMISSIS), con condotta ultima accertata nel marzo 2007; e art. 650 c.p., perchè si rendeva inosservante della ordinanza n. 28 del 7 agosto 2001, emessa dal dirigente responsabile del servizio ambiente del Comune di Scalfati con la quale gli era stato ordinato, per motivi igienico-sanitari e di sicurezza pubblica di utilizzare il piazzale solo per la movimentazione e sosta temporanea dei rifiuti inerti, tenendo libera da materiale combustibile una fascia di 20 metri dal confine della linea ferroviaria, continuando a consentire l’accumulo di ingenti quantità di rifiuti cartacei e simili di natura infiammabile a ridosso della recinzione, in (OMISSIS) in epoca successiva alla data dell’ordinanza, con condotta perdurante ulteriormente accertata nel mese di marzo del (OMISSIS) e cessata, secondo quanto affermato in sentenza, dal febbraio (OMISSIS);

che l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, chiedendo l’annullamento della sentenza per i seguenti motivi: 1) Omessa notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari e del decreto di citazione a giudizio e quindi nullità della sentenza, essendogli stata anche in tal modo preclusa la possibilità di chiedere l’oblazione; 2) Erronea attribuzione alla società SEA di condotte riferibili alla società Papiro Sud, di cui era amministratore un parente dell’imputato, come dichiarato dal teste D.R. all’udienza del 21/1/2010 ed affermazione di responsabilità presunta in quanto basata unicamente sulla posizione di amministratore della società; 3) Mancata pronuncia di prescrizione per il reato di cui all’art. 650 c.p., in quanto il giudice, in violazione dell’art. 522 c.p.p., avrebbe ritenuto cessate le condotte al febbraio 2009; 4) Infondatezza delle accuse nel merito, in quanto mancherebbe una prova valida e munita di rigore scientifico della violazione dei limiti di tollerabilità di cui all’art. 674 c.p.;

Considerato che il primo motivo di ricorso risulta infondato, oltre che formulato in maniera del tutto generica: l’avviso di conclusione delle indagini preliminari risulta notificato al ricorrente, in (OMISSIS), presso la sede dell’azienda sita in via (OMISSIS), con consegna a C.F. addetto al ritiro in data (OMISSIS) e il decreto di citazione a giudizio per l’udienza del 27 novembre 2008 risulta notificato con raccomandata, nè in tale udienza l’avvocato, nella qualità di sostituto processuale del difensore di fiducia, ebbe ad eccepire alcunchè in ordine alla dichiarazione di contumacia dell’imputato, per cui non è certamente ravvisabile la lamentata nullità assoluta e insanabile, che ricorre solo se la notificazione della citazione sia stata omessa del tutto o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, sia risultata inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato, mentre la medesima nullità non ricorre "nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all’art. 184 c.p.p." (cfr. Sez. U, n. 119 del 27/10/2004, Palumbo, Rv. 229539);

che del pari risulta infondato il secondo motivo di ricorso perchè risulta invece evidente che la decisione si fonda sulle risultanze della verifica effettuata presso la SEA, essendo stato chiarito l’equivoco degli accertamenti svolti sulla società Papiro sud, come dettagliatamente esposto nella parte motiva della sentenza impugnata;

che è anche infondato il terzo motivo, atteso che il giudice di merito ha dato atto dell’accertamento avvenuto nel corso dell’istruttoria dibattimentale, della permanenza delle condotte, anche in riferimento all’omessa osservanza dell’ordinanza che imponeva lo sgombro di una ingente quantità di rifiuti cartacei situati nel piazzale, sulla fascia di confine con la linea ferroviaria; che infine va respinta l’ultima censura, afferente la mancanza di prova del superamento del limite di tollerabilità, richiesto, a parere del ricorrente, per la configurabilità del reato di cui all’art. 674 c.p., in quanto non esistendo una normativa statale che prevede disposizioni specifiche e valori limite in materia di odori, con conseguente individuazione del criterio della "stretta tollerabilità" quale parametro di legalità dell’emissione, il reato di cui all’art. 674 c.p. è configurabile addirittura anche nel caso di "molestie olfattive" promananti da impianto munito di autorizzazione per le emissioni in atmosfera" (Sez. 3, n. 2475 del 9/10/2007, Alghisi e altro, Rv. 238447). L’evento del reato, infatti, consiste nella molestia, che, nel caso sia provocata dalle emissioni di gas, fumi o vapori, prescinde dal superamento di eventuali limiti previsti dalla legge, essendo sufficiente il superamento del limite della normale tollerabilità ex art. 844 c.c. (in tal senso Sez. 1, n. 16693 del 27/3/2008, Polizzi, Rv. 240117) e nel caso di emissioni idonee a creare molestie alle persone rappresentate da odori, se manca la possibilità di accertare obiettivamente, con adeguati strumenti, l’intensità delle emissioni, "il giudizio sull’esistenza e sulla non tollerabilità delle emissioni stesse ben può basarsi sulle dichiarazioni di testi, specie se a diretta conoscenza dei fatti, quando tali dichiarazioni non si risolvano nell’espressione di valutazioni meramente soggettive o in giudizi di natura tecnica ma consistano nel riferimento a quanto oggettivamente percepito dagli stessi dichiaranti" (in tal senso, Sez. 3, n. 19206 del 27/3/2008, Crupi, Rv. 239874); che, nel caso di specie, gli esami testimoniali come sintetizzati nella decisione impugnata hanno consentito sia di provare la presenza ripetuta di olezzi maleodoranti nell’aria, sia la presenza di topi ed insetti, ed inoltre, quanto alla presenza di amianto nel tetto di copertura, il giudice di merito ha fatto richiamo a quanto accertato dai testi qualificati, all’esito di accertamenti tecnici, in ordine al superamento dei limiti di legge;

che pertanto i motivi di ricorso risultano infondati e, di conseguenza, il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente, ex art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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