Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Ritenuto che:
a) l’impugnazione del provvedimento del 14 marzo 2011 sia tardiva (essendo stato il medesimo notificato al ricorrente in data 21 marzo 2011); b) l’impugnazione dell’ingiunzione alla demolizione del 6 luglio 2011 è al contrario fondata in quanto – come dedotto per quanto poco perspicuamente nell’ultima parte del ricorso – la sanzione della demolizione non è applicabile alla fattispecie in cui non viene in rilievo un intervento edilizio soggetto a permesso di costruire con conseguente inapplicabilità dell’articolo 31 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380;
Ritenuto, per quanto riguarda le spese di giudizio, che sussistano giusti motivi per disporne l’irripetibilità;
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, definitivamente pronunciandosi sul ricorso, lo accoglie in parte e, per l’effetto, dichiara inammissibile l’impugnazione del provvedimento del 14 marzo 2011 e annulla l’ingiunzione alla demolizione del 6 luglio 2011.
Dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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