Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 17-11-2011) 18-11-2011, n. 42706

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. C.A., ritenuto responsabile di resistenza a pubblico ufficiale, ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe.

2. Si duole che in sede di merito non sia stato riconosciuto che le lesioni procurate ad un mano di un agente erano dovute a cause accidentali.

Contesta che la condotta antecedente a tale fatto possa integrare essa stessa il reato di resistenza.

Lamenta che la Corte d’Appello non abbia proceduto alla rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale per udire un coimputato prosciolto.

In tal modo non sarebbe stato formulato un valido accertamento della sua responsabilità.

Con un ultimo motivo ritiene infine viziata nella motivazione la sentenza laddove gli nega le attenuanti generiche.

3. Il ricorso è tuttavia inammissibile in quanto il carattere accidentale della lesione è stato negato in sede di merito e il ricorrente si limita a ripetere l’assunto senza nemmeno tentare una dimostrazione dell’illogicità di tale negazione.

Egualmente apodittica è la contestazione dell’inidoneità delle minacce precedenti alle lesioni a costituire già di per sè elemento costitutivo della resistenza.

Nulla viene quindi replicato all’osservazione che il teste, per il quale è stata chiesta la rinnovazione dibattimentale, poteva essere indicato sin dall’inizio, ferma restando la piena discrezionalità del giudice di merito nel ritenere adeguatamente istruito il processo.

Infine di merito è la doglianza sulle attenuanti generiche, correttamente denegate in considerazione dei plurimi precedenti del ricorrente.

4. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta equa, di mille Euro alla Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di mille Euro alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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