Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 16-11-2011) 18-11-2011, n. 42714

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

V.G. ricorre, a mezzo del suo difensore avverso la sentenza del Tribunale monocratico di Benevento di applicazione della pena, subordinata al beneficio della sospensione condizionale, deducendo vizi e violazioni nella motivazione della decisione impugnata, nei termini critici che verranno ora riassunti e valutati.

Con un unico motivo di impugnazione si prospetta violazione di legge in relazione alle statuizioni ex art. 444 c.p.p. non avendo il giudice concessa la sospensione condizionale della pena cui l’applicazione della pena era esplicitamente condizionata.

Il motivo è fondato nei termini illustrati dal Procuratore generale.

La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ( art. 444 c.p.p.) che ometta di pronunciarsi sia nella motivazione che nel dispositivo sulla richiesta di sospensione condizionale della pena, cui l’accordo è subordinato, non può essere oggetto del procedimento di correzione materiale ex art. 130 c.p.p., in quanto tale omissione equivale ad obiettiva assenza di un capo della sentenza, la quale comporta l’invalidità della decisione la quale accoglie parzialmente una richiesta inscindibile – posto che ove il giudice non voglia concedere il beneficio deve rigettare "in toto" la richiesta di patteggiamento, ex art. 444 c.p.p., comma 3.

La gravata sentenza va quindi annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Benevento per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Benevento per ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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