Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 04-11-2011) 18-11-2011, n. 42663

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con ordinanza, deliberata il 19 aprile 2011 e depositata in pari data, il Tribunale ordinario di Salerno, in composizione monocratica e in funzione di giudice della esecuzione, ha dichiarato condonata la pena della multa (in Euro 1.548,00), inflitta al condannato instante, giusta sentenza del ridetto Tribunale ordinario, 29 giugno 2010 (irrevocabile il 28 febbraio 2011), per delitto continuato, commesso dal 20 aprile 2005 al 20 marzo 2007. 2. – Il Procuratore della Repubblica presso il tribunale, in persona del dott. M.V., sostituto procuratore della Repubblica, ha proposto opposizione mediante atto recante la data del 2 maggio 2011, col quale censura la applicazione del condono relativamente alla pena inflitta per i reati commessi dopo il 2 maggio 2006 e, pertanto, esclusi dall’indulto ratione temporis.

3. – Il Presidente del Tribunale ordinario di Salerno, con provvedimento del 10 maggio 2011, ha qualificato la opposizione come ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 666 c.p.p., comma 6, e ha disposto l’inoltro degli atti a questa Corte suprema.

4. – Rileva la Corte che, alla stregua del combinato disposto dell’art. 672 c.p.p. e art. 667 c.p.p., comma 4, la legge appresta con riferimento ai provvedimenti in materia di indulto, adottati de plano dal giudice della esecuzione, lo strumento della opposizione al medesimo giudice, il quale provvede con le forme e con il rito degli incidenti di esecuzione.

Peraltro, in generale, secondo il più recente indirizzo affermatosi nella giurisprudenza di questa Corte rispetto al contrastante precedente orientamento (v. in proposito: Sez. 1, 24 febbraio 1995, n. 1146, Arrighini, massima n. 201023; Sez. 1, 2 dicembre 1996, n. 6387, Di Giannantonio, massima n. 206349), il rimedio della opposizione riveste carattere affatto esclusivo e deve essere inderogabilmente esperito anche nella ipotesi – ricorrente nella specie – in cui il giudice della esecuzione abbia proceduto (anzichè de plano) nel contraddittorio tra le parti à termini dell’art. 666 c.p.p. (Sez. 3, 7 aprile 1995, n. 1182, Cancello, massima n. 202599;

Sez. 5, 2 ottobre 2001, n. 44476, Costa, massima n. 220589; Sez. 3, 5 dicembre 2002, Salamone, n. 8124, massima n. 223464; Sez. 1, 28 marzo 2006, n. 15070, Cosmai, massima n. 233945; Sez. 1, 30 marzo 2006, n. 17331, Poggiolini, massima n. 234258; Sez. 1, 10 novembre 2006, n. 38694, Di Giovanni, massima n. 235983; Sez. 1, 20 febbraio 2007, n. 26021, Torcasio, massima n. 237334; Sez. 1, 9 marzo 2007, n. 18223, Siclari, massima n. 237361; Sez. 1, 22 marzo 2007, n. 14642, Stankovic, massima n. 236164; Sez. 1, 10 luglio 2007, n. 28045, Spezzoni, massima n. 236903; Sez. 1, 20 settembre 2007, 36231, Brugnani, massima n. 237897; Sez. 1, 26 settembre 2007, n. 37343, Olivieri, massima n. 237508; Sez. 1, 27 settembre 2007, n. 39919, Raccuglia, massima n. 238046; Sez. 1, 16 gennaio 2008, n. 4120, Catania, massima n. 239076; Sez. 4, 29 gennaio 2008, n. 15149, Campanella, massima n. 239733; Sez. 1, 5 giugno 2008, n. 23606, Nicastro, massima n. 239733; e, da ultime, Sez. 1, 26 novembre 2008, n. 48169, Moukhlis; Sez. 1, 10 marzo 2009, n. 13991, Stimoli; Sez. 1, 14 ottobre 2010, n. 39679, Russo; Sez. 1, 17 dicembre 2010, n. 45624, Jentile; Sez. 1, 22 marzo 2011, Somma, non massimate).

Esattamente, pertanto il Pubblico Ministero ricorrente, ha esperito lo strumento specificamente previsto dalla legge e, pertanto, preclusivo del ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost.

(v. Cass., Sez. Un., 28 gennaio 1956, n. 4, ric. Anelli, massima n. 97605).

Conseguono l’annullamento, senza rinvio, del provvedimento del Presidente del Tribunale ordinario di Salerno (di qualificazione della opposizione come ricorso e di inoltro a questa Corte suprema) e la restituzione degli atti al giudice della esecuzione perchè provveda, con l’osservanza delle forme di rito, sulla proposta opposizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento 10 maggio 2011 del Presidente del Tribunale di Salerno, e dispone la restituzione degli atti al suddetto Tribunale per la decisione sulla opposizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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