Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 04-11-2011) 18-11-2011, n. 42662 Trasmissione di atti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ordinanza in data 20.07.2010 il Gip del Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza di F. S. volta ad ottenere la revoca o la riduzione della pena accessoria dell’interdizione da pubblici uffici a lui inflitta nella misura di anni cinque con sentenza ex art. 444 c.p.p. del 10.12.2008.- 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l’anzidetto condannato che motivava l’impugnazione deducendo violazione di legge sul duplice rilievo: a) che la pena accessoria andava rapportata all’entità della pena inflitta per il reato base (nella fattispecie inferiore ad anni tre) e non a quella complessiva in esito alla ritenuta continuazione; b) che la pena accessoria andava dichiarata estinta in esito all’applicazione dell’indulto sulla pena principale.- 3. Il Procuratore generale presso questa Corte depositava quindi requisitoria con la quale richiedeva l’accoglimento del primo motivo di ricorso.- 4. Il ricorso deve essere qualificato come opposizione e trasmesso, per la sua decisione, al competente Gip del Tribunale di Roma.- Ed invero è giurisprudenza consolidata di questa Corte che avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione che decida, ex art. 676 c.p.p., in materia di pene accessorie, non è ammesso ricorso diretto per cassazione, dovendosi prima necessariamente esperire quel particolare rimedio fornito dall’ordinamento costituito dall’opposizione allo stesso giudice dell’esecuzione, ex art. 667 c.p.p., comma 4. Solo in tal caso si avrà un provvedimento ricorribile nella presente sede per motivi di legittimità.- Ma poichè è compito del giudice, ex art. 568 c.p.p., comma 5, fornire la corretta veste giuridico-processuale ad un atto di parte avente natura impugnatoria, il ricorso del F. va qualificato opposizione e trasmesso per la sua decisione al Gip del Tribunale di Roma, competente giudice dell’esecuzione.-

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come opposizione ai sensi dell’ art. 667 c.p.p., comma 4, dispone la trasmissione degli atti al Gip del Tribunale di Roma.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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