T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 22-12-2011, n. 10053

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che il ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento con il quale non è stata accolta la sua istanza tendente ad ottenere il riconoscimento di vittima del dovere e dei benefici della legge 23/12/2005 n. 266 e D.P.R. 7/7/2006 n. 243, nonché l’annullamento del parere espresso dalla Commissione per l’esame delle istanze per la verifica della sussistenza dei requisiti per l’attribuzione dello "status di vittima del dovere" nella seduta del 24 febbraio 2011 che ha ritenuto che non ricorrevano nell’evento del 14 agosto 1977 le condizioni di cui alla normativa soprarichiamata;

Considerato che il ricorrente, richiamando l’incidente nel quale era stato coinvolto il 14 agosto 1977, contesta la legittimità degli impugnati provvedimenti lamentando la violazione della legge n. 266/2005 e del D.P.R. n. 243/2006, richiedendo nel contempo la condanna dell’Amministrazione intimata alla concessione di tutti i benefici dovuti per legge;

Considerato che perché sorga il diritto alla speciale elargizione prevista dalla vigente normativa per le "vittime del dovere" non basta che l’evento sia connesso all’espletamento di funzioni di istituto, ma occorre altresì che sia dipendente "da rischi specificamente attinenti a operazioni di polizia preventiva o repressiva o all’espletamento di attività di soccorso" (art. 3, secondo comma, della legge 27 ottobre 1973 n. 629, aggiunto dall’art. 1 della legge 13 agosto 1980 n. 466), con la conseguenza che occorre, in sostanza, che il rischio affrontato deve andare oltre quello ordinario connesso all’attività di istituto;

Considerato che nella fattispecie non ricorrono le condizioni soprarichiamate, atteso che l’incidente subito dal ricorrente, occorso dopo il rientro in caserma ed al termine, pertanto, dell’intervento di soccorso, non può essere ricondotto nell’ambito del "servizio estremamente rischioso" svolto al di là della normale pericolosità dei servizi di istituto, che è stato individuato dalla giurisprudenza amministrativa quale requisito essenziale per il riconoscimento della qualità di vittima del dovere;

Considerato, pertanto, che nel caso in esame la lesione riportata dal ricorrente non può addebitarsi ad un fatto del tutto eccezionale o comunque anormale rispetto a quanto può verificarsi nel corso del servizio ordinario;

Il ricorso va, dunque, respinto, mentre le spese possono compensarsi tra le parti attesa la particolare natura della controversia;

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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