Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 28-05-2012, n. 8420 Conciliazione in sede sindacale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza n. 14 del 2006 il Giudice del lavoro del Tribunale di Lucca rigettava il ricorso proposto da V.C., diretto ad ottenere l’accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato sin dal 2-5-2002, sul presupposto della nullità parziale del contratto a termine decorrente da quella data.

Il V. proponeva appello avverso la detta sentenza chiedendone la riforma con l’accoglimento della domanda.

La società si costituiva e resisteva al gravame.

La Corte d’Appello di Firenze, con sentenza depositata il 30-9-2009, accertata la nullità del termine apposto al contratto de quo, dichiarava che a far data dal 2-5-2002 intercorreva tra le parti un rapporto a tempo indeterminato, ordinava la riammissione del V. sul medesimo posto di lavoro e condannava la società a pagare all’appellante tutte le retribuzioni mensili omesse dalla data di messa in mora (19-11-2004), oltre accessori.

Per la cassazione di tale sentenza la società ha proposto ricorso con sei motivi, illustrati con memoria.

Il V. ha resistito con controricorso ed ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Infine è stato depositata copia di verbale di conciliazione in sede sindacale concluso tra le parti in data 4-11-2010.

Il Collegio, quindi, ha autorizzato la motivazione semplificata.

Il ricorso va dichiarato inammissibile.

Dal verbale di conciliazione prodotto in copia risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale.

Osserva il Collegio che il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.U. 29 novembre 2006 n. 25278, Cass. 13-7-2009 n. 16341).

Infine, in considerazione dell’accordo complessivo intervenuto, le spese del presente giudizio di cassazione vanno compensate tra le parti.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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