Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 04-11-2011) 18-11-2011, n. 42661 Sospensione condizionale revoca

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – La Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice della esecuzione, colla ordinanza in epigrafe indicata, in accoglimento della conforme richiesta del Pubblico Ministero, ha revocato la sospensione condizionale della esecuzione della pena concessa al condannato P.C., giusta sentenze (di applicazione della pena su richiesta) del Pretore di Vasto, 26 gennaio 1998 (irrevocabile il 26 gennaio 1998) e del giudice delle indagini preliminari del Tribunale ordinario di Napoli, 26 marzo 1998 (irrevocabile l’u maggio 1998), motivando: con sentenza del Pretore di Nola – Sezione Distaccata di Ottaviano, 13 ottobre 1998 (irrevocabile il 27 novembre 1998), il P. ha riportato condanna, per delitto commesso il 5 dicembre 1997 – anteriormente al passaggio in giudicato delle prime due sentenze ed entro "il termine di esperimento" decorrente dalla date della irrevocabilità delle ridette sentenze – a pena la quale, cumulata con quelle in precedenza inflitte, eccede il limite stabilito dall’art. 163 c.p. e, ai sensi dell’art. 168 c.p., comma 1, n. 2, comporta la revoca dei benefici.

2. – Ricorre il condannato, col ministero del difensore di fiducia, avvocato Antonella Regine, mediante atto recante la data del 29 marzo 2011, col quale dichiara promiscuamente di denunziare, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nella applicazione della legge penale, con riferimento all’art. 25 Cost., comma 2, nonchè mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, opponendo: le sentenze di applicazione del beneficio della sospensione condizionale della esecuzione della pena sono passate in cosa giudicata prima della entrata in vigore della L. 26 marzo 2001, n. 128, che ha introdotto l’art. 168 c.p., comma 3, il quale consente la revoca della sospensione condizionale concordata nel giudizio di applicazione della pena su richiesta; la nuova disposizione (meno favorevole) per il condannato non può, pertanto, essere applicata retroattivamente.

3. – Il Procuratore generale della Repubblica, con requisitoria del 27 giugno 2011, rileva: è irrilevante la circostanza che le sentenze di applicazione della pena su richiesta, col beneficio della sospensione condizionale della esecuzione della pena, siano passate in cosa giudicata in epoca anteriore alla entrata in vigore della L. 26 marzo 2001, n. 128 (di modifica dell’art. 168 c.p.); il giudice della esecuzione ha disposto la revoca della sospensione condizionale della esecuzione della pena in virtù non dell’art. 168 c.p., novellato comma 3, bensì ai sensi del comma 1, n. 2, ridetto art..

4. – Il ricorso è infondato.

La questione agitata dal ricorrente (della irretroattività della disposizione di cui all’art. 168 c.p., comma 3, rispetto alle condanne passate in cosa giudicata anteriormente alla entrata in vigore della novella che ha introdotto la succitata norma) non ha attinenza col caso in esame.

Nella specie, infatti, il giudice della esecuzione ha revocato la sospensione condizionale della esecuzione della pena per la ricorrenza della ipotesi prevista del ridetto art. 168 c.p., comma 1, n. 2.

Conseguono il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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