T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 22-12-2011, n. 10051

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Dato avviso orale della possibile decisione immediata della causa nel merito, con rito abbreviato;

Considerato che il ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento con il quale è stato dichiarato non idoneo e, pertanto, escluso dalla procedura concorsuale per il reclutamento di 1.548 allievi carabinieri effettivi, per "tratti d’ansia da prestazione non contenuta" con attribuzione del coefficiente PS3 all’apparato psichico;

Considerato che il ricorrente deduce censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili;

Considerato che le valutazioni espresse dalle Commissioni esaminatrici in merito alle prove concorsuali costituiscono l’espressione di una ampia discrezionalità finalizzata a stabilire in concreto l’idoneità psicofisica dei candidati, con la conseguenza che le stesse valutazioni non sono sindacabili dal giudice amministrativo, se non nei casi in cui sussistano elementi idonei ad evidenziare uno sviamento logico o un errore di fatto;

Considerato, pertanto, che l’indagine del giudice amministrativo in ordine alla legittimità dei giudizi espressi in relazione alla idoneità fisica dei candidati all’arruolamento nelle Forze Armate, va limitata alla verifica della sussistenza dei presupposti assunti ad oggetto della valutazione, della logicità di questa e della congruenza delle conclusioni che ne sono scaturite (cfr. CONS. STATO – SEZ. IV – 27 ottobre 1998 n. 1392; T.A.R. LAZIO – SEZ. I bis – 28 agosto 2001, n. 7055 e 18 agosto 2003, n. 7145);

Considerato che dalla documentazione versata in atti dall’Amministrazione emergono le ragioni che hanno determinato il negativo giudizio del ricorrente sotto il profilo sanitario di carattere psichico, atteso che lo stesso è stato ritenuto non idoneo con attribuzione del coefficiente 3 all’apparato psichico in quanto affetto da "tratti d’ansia da prestazione non contenuta";

Considerato che tale giudizio è il risultato degli esami ai quali è stato sottoposto il ricorrente, ed ha trovato conferma anche in sede di approfondimento psichiatrico nel quale sono stati rilevati gli aspetti di ansia ed iperemotività emersi nella testistica circa la personalità del ricorrente;

Considerato che, pur nei limiti del sindacato giurisdizionale di legittimità del giudice amministrativo, il Collegio rileva che dal giudizio impugnato, sia pure sinteticamente espresso, è possibile evincere le ragioni che hanno determinato la negativa determinazione in ordine alla valutazione della idoneità del ricorrente sotto l’aspetto psicofisico ai fini della selezione de qua;

Ritenuto, pertanto, che deve escludersi la fondatezza delle esposte doglianze, in ragione della incondivisibilità delle censure relative al preteso difetto di motivazione così come del lamentato difetto di istruttoria, atteso che la valutazione impugnata trova il suo fondamento nella visita psichiatrica alla quale è stato sottoposto il ricorrente, nella quale ha evidenziato una personalità fragile e vulnerabile, non adatta a svolgere il servizio nell’Arma dei Carabinieri;

Il ricorso va, quindi, respinto, mentre le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’Amministrazione resistente, delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 1.500,00 (millecinquecento).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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