Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 28-05-2012, n. 8418 Contratto a termine

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del Tribunale di Cosenza del 18-4-2007 venivano respinte le domande proposte da N.V., C.T. e D. G.A. finalizzate a veder dichiarata la nullità del termine apposto ai contratti di lavoro stipulati per il periodo 12-12-2000/31- 5-2001, ai sensi dell’art. 8, comma 2, secondo alinea del CCNL del 1994, per "incrementi di attività in dipendenza di eventi eccezionali o esigenze produttive particolari e di carattere temporaneo che non sia possibile soddisfare con il normale organico", con la specificazione che la predetta causale si sostanziava "nella attività di tracciatura dei buoni postali fruttiferi avente come finalità la creazione di un archivio elettronico dei buoni postali in circolazione mediante l’acquisizione dei dati delle cedole dei buoni postali fruttiferi presenti nelle Filiali attraverso l’utilizzo di uno specifico software applicativo".

I lavoratori proponevano appello, con distinti ricorsi, poi riuniti, sostenendo: che dopo il 30-5-1998 Poste Italiane non poteva fare più riferimento alla L. n. 56 del 1987 e alla contrattazione collettiva alla quale quella rimandava, ma doveva attenersi alle previsioni della L. n. 230 del 1962, art. 1 e quindi andava verificato se la tracciatura dei Buoni Postali rientrasse in tali previsioni normative e in particolare in quella prevista dalla lett. c) della norma; che in ogni caso la società non aveva dato prova delle condizioni previste dalla clausola collettiva riportata in contratto (non avendo dimostrato che la tracciatura dei buoni postali era un evento eccezionale e/o particolare e soprattutto che era impossibile soddisfare tale esigenza con il normale organico; che, infine, la loro prestazione non era stata impiegata coerentemente allo scopo dell’assunzione, salvo i primi due mesi, in quanto nei restanti quattro mesi essi erano stati adibiti a mansioni del tutto diverse.

La società si costituiva resistendo al gravame di controparte e proponendo appello incidentale perchè venisse dichiarata la risoluzione consensuale del contratto per mutuo consenso desumibile dal decorso di un lungo periodo di tempo dalla data di cessazione del contratto, prima della proposizione della domanda giudiziaria.

La Corte d’Appello di Catanzaro, con sentenza depositata il 25-8- 2009, rigettava gli appelli e confermava la sentenza impugnata.

Per la cassazione di tale sentenza i lavoratori hanno proposto ricorso con quattro motivi, illustrati con memoria.

La s.p.a. Poste Italiane ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale con un unico motivo, illustrato con memoria.

Motivi della decisione

Preliminarmente vanno riuniti i ricorsi avverso la stessa sentenza ex art. 335 c.p.c..

Con il primo motivo del ricorso principale i lavoratori, denunciando violazione degli artt. 112 e 437 c.p.c., della L. n. 56 del 1987, art. 23 censurano la impugnata sentenza nella parte in cui ha ritenuto nuova e inammissibile la questione, proposta per la prima volta in appello, circa la "carenza di potere della società a stipulare i contratti in questione L. n. 56 del 1987, art. 23 per la limitazione temporale al 30-5-1998 della validità dell’art. 8 ccnl 1994 e successiva modifica dell’accordo 25-9-1997". In particolare i ricorrenti principali sostengono che la "deduzione di una ulteriore ragione di illegittimità del contratto di lavoro non costituisce una domanda nuova in appello, ma una ulteriore difesa, in un sistema difensivo sostanzialmente unico tutto rivolto a dimostrare la nullità della clausola appositiva del termine".

Con il secondo motivo i lavoratori, denunciando vizi di motivazione, lamentano che la Corte di merito ha dato per acquisita la prova dei fatti costitutivi del termine apposto al contratto, vale a dire l’impossibilità della società di far fronte, con il proprio organico, alle necessità derivanti dalla tracciatura dei buoni postali fruttiferi, nonostante che, agli atti di causa, non vi fosse alcun riscontro di tale impossibilità nè alcuna prova che la suddetta tracciatura costituisse un evento eccezionale o un’esigenza produttiva particolare. I lavoratori, inoltre, deducono che erroneamente e senza sufficiente motivazione, la Corte territoriale ha ritenuto che la breve durata dell’attività di tracciatura risultasse irrilevante e che l’assegnazione successiva a mansioni diverse mediante scorrimento, fosse di per sè legittima anche se le diverse mansioni non inerissero allo scopo dell’assunzione a termine.

Con il terzo motivo (erroneamente indicato in ricorso come "4^") i ricorrenti principali, denunciando violazione dell’art. 8 del CCNL del 1994, della L. n. 230 del 1962, art. 1, lett. c) e dell’art. 2697 c.c., in sostanza lamentano che erroneamente la Corte di merito ha applicato nella fattispecie l’art. 1, lett. c) citato, omettendo di rilevare che, una volta che il datore di lavoro abbia specificato nel contratto la fattispecie legittimante l’apposizione del termine, L. n. 56 del 1987, art. 23 lo stesso ha l’onere di provare la sussistenza di tale fattispecie legittimante.

Con il quarto motivo (erroneamente indicato in ricorso come "5^") i lavoratori deducono che "l’aver erroneamente identificato la fattispecie contrattuale di cui all’art. 8 del CCNL 26-11-1994 con la fattispecie di cui alla L. n. 230 del 1962, art. 1" non ha determinato soltanto il vizio di violazione di legge bensì anche quello di vizio di motivazione, in ordine, appunto, alla "arbitraria identificazione delle due fattispecie, le quali risultano strutturalmente diverse".

Osserva il Collegio che il primo motivo è infondato, mentre fondati risultano il terzo e il quarto motivo, restando assorbito il secondo.

In particolare, correttamente la Corte di merito ha ritenuto nuova e inammissibile la questione del limite temporale apposto dalle parti collettive alla stipula dei contratti a termine ex art. 8 ccnl del 1994 come modificato dall’acc. Az. 25-9-97, trattandosi di nuovo e ulteriore profilo di nullità del termine non dedotto in primo grado, basato su nuovi e diversi elementi di fatto (limite temporale alla conclusione di contratti a tempo determinato ex acc. az. 25-9-97 e successivi accordi attuativi – riguardanti peraltro la diversa ipotesi collettiva delle "esigenze eccezionali…", aggiunta, con il citato accordo integrativo, a quelle previste dal ccnl).

Erroneamente, invece, la Corte di merito, ha affermato che i contratti in causa "possono ritenersi legittimamente stipulati sostanzialmente per il motivo di cui della L. n. 230 del 1962, comma 1, lett. c, stante la ricomprensibilità del motivo dell’apposizione del termine (tracciatura dei buoni postali fruttiferi) nella predetta previsione)".

Risultando, infatti, pacificamente che i contratti in esame erano stati stipulati espressamente ai sensi e con la causale dell’art. 8, comma 2, secondo alinea del CCNL 1998 (per "incrementi di attività in dipendenza di eventi eccezionali o esigenze produttive particolari e di carattere temporaneo che non sia possibile soddisfare con il normale organico"), con la specificazione che tale causale si sostanziava "nella attività di tracciatura dei buoni postali fruttiferi avente come finalità la creazione di un archivio elettronico dei buoni postali in circolazione mediante l’acquisizione dei dati delle cedole dei buoni postali fruttiferi presenti nelle Filiali attraverso l’utilizzo di uno specifico software applicativo", nella fattispecie l’ipotesi legittimante la apposizione del termine trovava fondamento nella L. 56 del 1987, art. 23 e nella previsione collettiva specifica de qua, e non, invece, nella ipotesi legale di cui alla L. 230 del 1962, lett. e.

La verifica, quindi, della sussistenza dei relativi requisiti per la legittimità del termine, la cui prova incombeva sul datore di lavoro (v. fra le altre Cass. 10-4-2006 n. 8294), andava effettuata sulla scorta della previsione collettiva de qua (caratterizzata dalla sussistenza di "eventi eccezionali o esigenze produttive particolari e di carattere temporaneo che non sia possibile soddisfare con il normale organico"), come specificata nei contratti stessi, e non già sulla falsariga della "esecuzione di un’opera o di un servizio definiti e predeterminati nel tempo aventi carattere straordinario od occasionale".

In tali sensi vanno accolti il terzo e quarto motivo, così restando assorbito il secondo, riguardante l’accertamento in concreto degli elementi di fatto propri della specifica ipotesi collettiva de qua.

Infine infondato risulta il ricorso incidentale, con il quale la società censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto l’eccezione di risoluzione del rapporto per mutuo consenso tacito nonostante il lungo tempo trascorso tra la scadenza del contratto e la notifica del ricorso introduttivo del giudizio.

Come questa Corte ha più volte affermato, e va qui ribadito, "nel giudizio instaurato ai fini del riconoscimento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sul presupposto dell’illegittima apposizione al contratto di un termine finale ormai scaduto, affinchè possa configurarsi una risoluzione del rapporto per mutuo consenso, è necessario che sia accertata – sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell’ultimo contratto a termine, nonchè del comportamento tenuto dalle parti e di eventuali circostanze significative – una chiara e certa comune volontà delle parti medesime di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo" (v. Cass. 10-11-2008 n. 26935, Cass. 28-9-2007 n. 20390, Cass. 17-12-2004 n. 23554, nonchè da ultimo Cass. 18-11-2010 n. 23319, Cass. 11-3-2011 n. 5887, Cass. 4-8-2011 n. 16932). La mera inerzia del lavoratore dopo la scadenza del contratto a termine, quindi, "è di per sè insufficiente a ritenere sussistente una risoluzione del rapporto per mutuo consenso" (v. da ultimo Cass. 15- 11-2010 n. 23057, Cass. 11-3-2011 n. 5887), mentre "grava sul datore di lavoro", che eccepisca tale risoluzione, "l’onere di provare le circostanze dalle quali possa ricavarsi la volontà chiara e certa delle parti di volere porre definitivamente fine ad ogni rapporto di lavoro" (v. Cass. 2-12-2002 n. 17070 e fra le altre da ultimo Cass. 1- 2-2010 n. 2279).

Orbene nella fattispecie la Corte d’Appello, dopo aver richiamato l’indirizzo affermato da questa Corte di legittimità, ha rilevato che nella fattispecie in esame la società non ha addotto alcun elemento concreto dal quale possa desumersi una siffatta volontà in capo ai lavoratori appellanti.

Tale accertamento di fatto, conforme al principio sopra richiamato, risulta congruamente motivato e resiste alla censura della ricorrente incidentale.

Così respinto il ricorso incidentale ed accolto come sopra, in parte, il ricorso principale, la impugnata sentenza va pertanto cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio, anche per le spese, alla Corte di Appello di Reggio Calabria.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il terzo e il quarto motivo del ricorso principale, assorbito il secondo, rigetta il primo; rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Reggio Calabria.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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