Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 04-11-2011) 18-11-2011, n. 42658

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ordinanza in data 18.02.2011 la Corte d’appello di Palermo, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’incidente di esecuzione proposto da G.S. avverso l’ordine di carcerazione 17.11.2010, rilevando in particolare come, ai sensi dell’art. 657 c.p.p., comma 4, non potesse portarsi in detrazione per fungibilità l’intero periodo di carcerazione già sofferto. Il G., condannato con una prima sentenza (23.06.1998) alla pena complessiva di anni 11 e mesi 4 di reclusione, ne aveva in concreto scontati anni 8, mesi 10 e giorni 22. Con successiva sentenza (12.01.2010) era stato poi condannato ad anni 10 di reclusione aumentati a 17 in ritenuta continuazione (per la quale appunto era stabilito l’apporto di anni 7) con i reati di cui alla precedente condanna. Riteneva dunque la Corte territoriale che la chiesta fungibilità della maggior pena espiata non potesse essere concessa in relazione alla detta norma, atteso che il reato considerato dalla seconda sentenza era stato commesso successivamente alla carcerazione dedotta dall’istante.- 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l’anzidetto condannato che, con atto personale, motivava l’impugnazione deducendo: a) il presofferto non era sine titulo, ma per reato continuato; b) non sussisteva quindi la ratto sottesa alla norma.- 3. Il Procuratore generale presso questa Corte depositava quindi argomentata requisitoria con la quale richiedeva il rigetto del ricorso.- 4. In data 31.10.2011 perveniva memoria di replica della difesa, a sostegno delle proprie tesi ed a confutazione del contrario parere del Procuratore Generale. – 5. Il ricorso, infondato, deve essere rigettato.- Ed invero la tesi del ricorrente, secondo cui il riconoscimento della continuazione tra i fatti di cui alla prima sentenza (del 23.06.1998) e quelli considerati dalla seconda (in data 12.01.2010) consentirebbe di disapplicare la regola di cui all’art. 657 c.p.p., comma 4, trattandosi in sostanza di un unico fatto (anzi, della permanenza del reato associativo), non può essere accolta. Ed invero il fatto che sia stato riconosciuto vincolo di continuazione (fictio juris) non elimina il dato storico che la condotta oggetto della seconda sentenza sia stata commessa (fino al Giugno 2006) dopo la carcerazione (fino al marzo 2005) di cui si chiede la fungibilità, e tanto impedisce, con forza escludente che supera il ritenuto vincolo di continuazione, la prospettata elusione della regola di cui al citato art. 657 c.p.p., comma 4. In tal senso, del resto, si è già espressa la giurisprudenza di questa Corte di legittimità – che qui va richiamata e ribadita – proprio in relazione a fattispecie del tutto analoghe che investivano lo stesso principio (cfr. Cass. Pen. 1, n. 8109 in data 11.02.2010, Rv. 246383; Calzolaio; Cass. Pen. Scz.

1, n. 25186 in data 17.02.2009, Rv. 243809, Bernardo; Cass. Pen. Sez. 1, n. 1680 in data 06.03.2000, Rv. 216418, Palomba).- In definitiva il ricorso, infondato, deve essere rigettato.- Alla completa reiezione dell’impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.-

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente G.S. al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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