Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 04-11-2011) 18-11-2011, n. 42657

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ordinanza in data 17.12.2010 la Corte d’appello di Firenze, in funzione di giudice dell’esecuzione, revocava nei confronti di E.A. il beneficio della sospensione condizionale della pena a lui concesso con sentenza del Tribunale di Prato del 15.12.2003, dichiarando condonata la pena della multa di Euro 1.600,00.- 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l’anzidetto condannato che motivava l’impugnazione deducendo violazione di legge per essere state omesse le ricerche di esso notificando dopo due tentativi negativi di notificazione del decreto di citazione, senza neppure successiva notifica al difensore ai sensi di legge.- 3. Il Procuratore generale depositava quindi requisitoria con la quale richiedeva annullamento dell’impugnato provvedimento.- 4. Il ricorso, fondato nei termini di cui alla seguente motivazione, deve trovare accoglimento.- Ed invero risulta in atti che il decreto di citazione per l’udienza camerale di discussione dell’incidente proposto dal P.M., per la revoca del beneficio, in realtà non è stato notificato in alcun modo all’interessato E.. I tentativi di notifica al predetto, in due diversi indirizzi di Prato, sono risultati negativi.

Non risultano essere state fatte successive ricerche. Neppure è stata fatta la notifica al difensore, ex art. 161 c.p.p., comma 4.- In definitiva l’udienza camerale si è celebrata in difetto di notifica all’interessato, odierno ricorrente. Consegue la nullità dell’impugnata ordinanza in esito ad udienza svolta in palese violazione dei diritti difensivi, ex art. 178 c.p.p., lett. c) e art. 179 c.p.p..- Si impone dunque annullamento per violazione della legge processuale, con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.-

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte d’appello di Firenze.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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