Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 04-11-2011) 18-11-2011, n. 42656

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con decreto in data 24.01.2011, emesso de plano ex art. 666 c.p.p., comma 2, il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Torino dichiarava inammissibile l’istanza di affidamento in prova e di detenzione domiciliare avanzata dal condannato J. R., sul rilievo clic lo stato restrittivo carcerario peraltro titolo rendeva in pratica inattuabili le chieste misure alternative.- 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l’anzidetto condannato che motivava l’impugnazione deducendo: a) la circostanza che era sopravvenuto altro titolo restrittivo non impediva, secondo consolidata giurisprudenza, la valutazione nel merito della richiesta di misure alternative; b) per conseguenza non era consentito decreto di inammissibilità pronunciato de plano ex art. 666 c.p.p., comma 2, imponendosi il rito camerale partecipato.- 3. Il Procuratore generale presso questa Corte depositava quindi requisitoria con la quale richiedeva annullamento con rinvio dell’impugnata ordinanza.- 4. Il ricorso, fondato nei termini di cui alla seguente motivazione, deve essere accolto.- Ed invero il decreto impugnato radica la sua decisione su argomentazione (la sopravvenienza di un diverso titolo di restrizione carceraria impedirebbe la valutazione di istanza di misure alternative per altra condanna) decisamente contraria alla consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità sul punto.

Ed invero è del tutto pacifico che, nella descritta situazione, il Tribunale di Sorveglianza non si possa esimere dal valutare nel merito le istanze di misure alternative anche in presenza di un diverso e successivo titolo di carcerazione, salva la postergazione esecutiva dell’eventuale misura alternativa concessa (cfr. Cass. Pen. Sez. 1, n. 22077 in data 19.05.2009, Rv. 244015, Stojanovic; Cass. Pen. Sez. 1, n. 47017 in data 30.10.2008, Rv. 242058, Velia; ecc). Il decreto impugnato, pertanto, va annullato per violazione di legge.- Consegue altresì che, non profilandosi – per quanto appena detto – manifesta infondatezza (per i motivi ritenuti) dell’istanza proposta dallo J., non è stato corretto decidere la domanda de plano, imponendosi il rito camerale partecipato.- Il decreto impugnato va quindi annullato senza rinvio (non essendo il decreto il corretto strumento decisorio).- Gli atti vanno quindi trasmessi al Tribunale di Sorveglianza di competenza per la decisione sull’istanza del predetto condannato che tenga conto dei rilievi qui formulati.-

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Torino.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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