T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 22-12-2011, n. 10039

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che il ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento con il quale gli è stata comunicata l’inidoneità a proseguire il concorso per titoli ed esami per il reclutamento di n. 1.548 allievi carabinieri effettivi in quanto "presenta una statura inferiore ai limiti previsti";

Considerato che il ricorrente contesta tale accertamento, deducendo censure di eccesso di potere sotto vari profili, lamentando, in buona sostanza, di possedere una statura di cm 165 come certificato da documenti depositati in atti;

Considerato che questa Sezione, con ordinanza istruttoria n. 7313/2011, disponeva apposita visita medica di verificazione ai sensi degli artt. 19 e 66 del codice del processo amministrativo, incaricando di tale incombente il Comando Generale della Guardia di Finanza per mezzo di una Commissione formata da tre medici militari;

Considerato che con nota del 28 ottobre 2011 il Centro di Reclutamento della Guardia di Finanza ha inviato il verbale della suddetta verificazione da cui risulta che il ricorrente, sottoposto a misurazione con statimetro debitamente tarato in data 21 luglio 2008, ha un’altezza pari a cm 165, e quindi compatibile con l’idoneità in quanto il bando di concorso de quo prevede una statura "non inferiore a cm 165";

Considerato, pertanto, che le risultanze della disposta visita medica di verificazione sono positive per il ricorrente, per cui si appalesano fondate le censure mosse all’impugnato giudizio di non idoneità con la conseguenza che il ricorso va accolto, mentre le spese di giudizio possono compensarsi tra le parti, così come le spese relative al compenso spettante al soggetto verificatore che vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio.

Per quanto concerne le spese relative al compenso spettante al soggetto verificatore, le stesse sono liquidate nella misura complessiva di Euro 330,53, da dividersi in parte eguali tra il ricorrente e l’Amministrazione resistente, così come risulta da nota del Centro di Reclutamento della Guardia di Finanza prot. n. 0171061/11 del 4 novembre 2011, pervenuta al T.A.R. dopo il passaggio in decisione della causa ma, alla data della presente decisione, già nota nei suoi contenuti al Collegio e da esso condivisa.

Incarica la Segreteria di comunicare il presente provvedimento al Centro di Reclutamento della Guardia di Finanza.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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