Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 28-05-2012, n. 8414

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Corte:

premesso che con sentenza depositata il 7 settembre 2007 il Tribunale di Bergamo aveva respinto le domande svolte da P.F. nei confronti della s.c. a r.l. San Donato e della s.p.a. Milesi per ottenere l’accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso unitariamente con tali società dal 17 dicembre 2001 al 18 gennaio 2002,, la dichiarazione di nullità del licenziamento che gli era stato intimato e la condanna delle stesse società alle conseguenze di cui all’art. 18 S.L. nonchè al pagamento di differenze retributive;

che, su appello del P., risultante dall’intestazione della sentenza di tale grado nei soli confronti della s.c. a r.l. San Donato (della quale si era costituito il precedente procuratore per dichiarare che la società era stata cancellata dal registro delle imprese), la Corte d’appello di Brescia, con sentenza depositata il 22 agosto 2009, ha dichiarato estinto il processo per intervenuta cancellazione della società cooperativa dal registro delle imprese;

che con ricorso notificato alla società presso il procuratore costituito in appello della San Donato e alla Milesi s.p.a. in data 5 marzo 2010, P.F. ha chiesto con tre motivi la cassazione della sentenza della Corte territoriale;

che la Milesi s.p.a. resiste alle domande con rituale controricorso, depositando altresì una memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c. mentre nessuno si è costituito per la San Donato s.c. a r.l.;

che con i tre motivi di ricorso, per violazione degli artt. 299 e 300 c.p.c., per la violazione dell’art. 2456 c.c. nonchè per violazione degli artt. 102 e 103 c.p.c., il ricorrente lamenta che la Corte non abbia provveduto a interrompere il processo a seguito della cancellazione della San Donato dal registro delle imprese, così impedendogli pertanto di accertare l’identità dei successori della stessa e sostiene che comunque, data l’identità o la connessione di questioni da risolvere in relazione alle domande svolte nei confronti di ambedue le società, i giudici avrebbero dovuto pronunciarsi nei confronti anche della Milesi s.p.a.;

ritenuto che in ordine al rigetto delle domande svolte nei confronti della s.p.a. Milesi (dalla sentenza impugnata risultante non evocata nel giudizio di appello, circostanza non ritualmente contestata in questa sede con l’unico mezzo possibile, quello che fa riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 4) si sia formato il giudicato per la mancata impugnazione in proposito della sentenza di primo grado, in quanto la solidarietà passiva con la San Donato dedotta nel giudizio di primo grado dal P., attenendo a cause tra di loro scindibili, non impedisce tale effetto (cfr., ad es., Cass. 26 marzo 2007 n. 7308);

ritenuto altresì che la estinzione della società cooperativa San Donato per effetto della cancellazione della stessa dal registro delle imprese, pacificamente intervenuta il 5 novembre 2008 dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado e prima della notifica (10 novembre 2008) dell’atto di appello, comportava la necessità, indipendentemente dalle vicende processuali del grado di appello, che il ricorso per cassazione dovesse essere notificato presso la sede della società in persona del liquidatore, in quanto la cancellazione di quest’ultima dal registro delle imprese aveva comportato l’estinzione delle procure preesistenti;

che pertanto deve ritenersi insanabilmente nulla la notifica effettuata nei confronti del procuratore irritualmente costituitosi in appello per la società, senza che quest’ultima circostanza possa giustificare l’errore del ricorrente, pienamente consapevole della situazione della società;

che per le ragioni esposte il ricorso per cassazione deve ritenersi inammissibile e il ricorrente va condannato a rimborsare alla unica società resistente le spese di questo giudizio, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla s.p.a. Milesi le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 30,00 per esborsi ed Euro 5.000,00 per onorari, oltre spese generali (12,50%), IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2012.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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